Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5173 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 25/02/2021), n.5173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22910/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

B.F. e B.A., in proprio e nella qualità

di eredi di B.T., N.D., Ba.Jo.,

B.L., B.A.M., B.M.A.,

Bu.Al., con il prof. avv. Francesco D’Ayala Valva e con

domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Viale

PariolI n. 43;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il

Lazio – Roma n. 1071/21/2014, pronunciata in data 03 dicembre 2013 e

depositata il 21 febbraio 2014, non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03 dicembre

2020 dal Cons. Fracanzani Marcello M..

 

Fatto

RILEVATO

1. I ricorrenti, eredi degli originari contribuenti, subentravano nella titolarità di due terreni edificabili, che alienavano alla società Diemme Costruzioni s.r.l. in ragione delle rispettive quote e per un valore complessivo superiore ai tre milioni di Euro.

L’ufficio accertava così, in capo a ciascun contribuente, il maggior reddito da plusvalenza da assoggettare a tassazione avuto riguardo al valore di cessione, a quello di provenienza e alla quota spettante al singolo.

2. I contribuenti adivano così il giudice di prossimità, sostanzialmente lamentando di aver aderito alla procedura di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7, previa stima degli immobili compravenduti e successivo versamento integrale dell’imposta sostitutiva del 4%. Evidenziavano di aver calcolato detta imposta sul valore indicato nelle perizie eseguite, peraltro superiore a quello effettivo di alienazione, sicchè era irrilevante la contestazione sollevata dall’Ufficio, che lamentava l’omessa indicazione del valore stimato negli atti di compravendita.

Resisteva l’Amministrazione finanziaria, eccependo che l’assenza di fatti sopravvenuti idonei a dimostrare il deprezzamento dei terreni inficiava la regolarità della procedura seguita dai contribuenti i quali, per l’effetto, dovevano ritenersi nuovamente assoggettati alle regole ordinarie per la determinazione delle plusvalenze.

La tesi dei contribuenti incontrava il favorevole apprezzamento del giudice di prossimità che, riuniti i ricorsi, li accoglieva.

3. Il ricorso in appello, con cui l’Ufficio censurava sia la violazione della L. n. 448 del 2001, art. 7, sia l’errato convincimento del giudice laddove aveva ritenuto correttamente assolta l’imposta sostitutiva, era respinto dalla Commissione tributaria regionale.

4. Ricorre per la cassazione della sentenza l’Avvocatura dello Stato, affidandosi a due motivi di ricorso. Resistono i contribuenti con tempestivo controricorso, depositando altresì memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo la difesa erariale lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 67 e 68, della L. n. 448 del 2001, art. 7, comma 6, e dell’art. 2697 c.c. in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), giacchè gli immobili sarebbero stati venduti ad un prezzo inferiore rispetto a quello indicato nella perizia di stima senza dare atto, nel relativo rogito, degli elementi causativi del deprezzamento. Evidenzia, peraltro, anche l’erroneità della procedura di versamento dell’imposta sostitutiva, che non era stata corrisposta da tutti i contribuenti e pro quota. Infatti al versamento per eccesso da parte di alcuni contribuenti aveva fatto da contraltare l’omesso versamento da parte di altri: in tale contesto doveva ritenersi irrilevante che l’imposta sostitutiva fosse stata complessivamente versata.

Il motivo è infondato.

2. Occorre premettere che in materia questa Corte è giunta ad un arresto a Sezioni unite, con cui ha risolto il contrasto sorto in merito “agli effetti conseguenti alla mancata indicazione del valore del bene, espresso dalla perizia estimativa di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7, all’interno di un atto negoziale di alienazione successivamente compiuto dall’alienante che, in forza della perizia anzidetta, abbia provveduto a corrispondere l’imposta sostitutiva prevista dal ricordato art. 7, indicando nell’atto di alienazione successivo un valore inferiore a quello risultante dal valore specificato nella perizia” (v. Cass., S.U., n. 2321 del 2020).

Segnatamente, con l’anzidetta decisione questa Corte ha affermato che “queste Sezioni Unite ritengono di dare continuità all’indirizzo che esclude la decadenza del contribuente dal beneficio agevolativo connesso al pagamento dell’imposta sostitutiva sul valore alla data della perizia giurata allorchè nel successivo atto traslativo sia stato omesso il riferimento al valore di perizia e, invece, indicato un corrispettivo inferiore di cessione. Ed invero, la possibilità conferita al contribuente di usufruire del meccanismo agevolativo di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7, comma 1, secondo il quale “…può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima (…) unicamente condizionato al pagamento dell’imposta sostitutiva (…) a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6″ – va intesa nel senso che una volta verificatisi i presupposti previsti dalla disposizione anzidetta per fruire dell’imposta sostitutiva, tale meccanismo impedisce di recuperare, ai fini del computo della plusvalenza, il valore storico del bene anteriore a quello di perizia, ancorchè detto valore non sia indicato nell’atto o sia indicato un valore commerciale inferiore a quello periziato, come tale inidoneo a determinare l’insorgenza di un reddito tassabile rispetto al valore periziato maggiore. E’ appunto l’utilizzazione del meccanismo previsto dall’art. 7 a dimostrare che il contribuente si è avvalso di tale possibilità, realizzando con il pagamento i presupposti necessari e sufficienti ad impedire la reviviscenza del valore storico del bene. Ne consegue che il rapporto contribuente-fisco, con riferimento al tema delle plusvalenze viene regolato, per scelta volontaria del primo, in modo speciale rispetto alla disciplina ordinaria proprio per effetto del meccanismo – normativamente previsto – che ruota attorno alla fissazione del valore normale minimo di riferimento, determinato per effetto di una stima operata sul valore attuale del bene ai sensi delle norme del c.p.c., sulla cui base il contribuente compie un atto inequivocabilmente rivolto a valersi del beneficio previsto provvedendo al pagamento dell’imposta sostitutiva. In questa direzione è assai chiara Cass. n. 2894/2019, ove è stato precisato che il procedimento di cui all’art. 7 cit. è scandito da tre momenti: a) la determinazione del valore del terreno mediante perizia di stima nel termine di legge; b) il versamento di un’imposta sostitutiva del 4% sul valore stimato in perizia; c) l’esecuzione del versamento nei termini indicati dalla norma. Perfezionate tali condizioni, il valore normale minimo di riferimento consente al fisco di riscuotere l’imposta sostitutiva, sicchè, pur non essendovi alcun vincolo nella successiva alienazione del bene quanto all’indicazione del prezzo di alienazione – che potrà essere inferiore rispetto al valore indicato nella perizia giurata – non può profilarsi la decadenza dal beneficio e la reviviscenza del valore storico del bene, nè l’Amministrazione finanziaria potrà calcolare la plusvalenza secondo i criteri ordinari previsti dal TUIR, art. 68, cioè partendo dal vecchio valore di acquisto” (v. Cass., S.U., n. 2321 del 2020).

Assodata, per effetto dell’anzidetta pronuncia a Sezioni Unite, l’irrilevanza dell’omessa indicazione del valore del bene espresso dalla perizia estimativa, ai fini del perfezionamento della procedura di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7, non può trovare accoglimento l’articolata censura svolta dalla difesa erariale.

3. Nè miglior sorte può essere riconosciuta all’altra quaestio facti assunta dall’Avvocatura a fondamento del motivo di ricorso, ovverosia la circostanza che il versamento dell’imposta non sia avvenuta da parte di ogni comproprietario pro quota, quanto ad opera di taluni comproprietari anche nell’interesse di altri, con l’effetto che alcuni non avrebbero versato alcunchè.

Con un altro recente arresto questa Corte ha invero stabilito che “la disciplina normativa (D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 17 e 19) non prevede una specifica causa di nullità legata alla modalità del versamento e neppure versamenti separati da parte dei singoli comproprietari (specifica solo che l’imposta sostitutiva deve essere versata sul “valore di perizia” che deve riguardare, secondo l’Agenzia, l’intera area); nè sancisce sanzioni in caso di adempimento del terzo ovvero di versamento integrale effettuato dal comproprietario, il quale, pertanto, non può impedire il perfezionamento della procedura in esame. Unico obbligo previsto dalla L. n. 448 del 2001, art. 7, è, difatti, il versamento dell’imposta complessivamente dovuta, la quale può essere corrisposta anche attraverso un versamento cumulativo (ad opera di uno dei comproprietari)” (v. Cass., V, n. 10695 del 2018).

Il motivo è dunque infondato e va rigettato.

5. Con il secondo motivo l’Avvocatura dello Stato denunzia la nullità della decisione per motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver i giudici rigettato l’appello omettendo di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta. In buona sostanza la CTR avrebbe tralasciato qualsivoglia indicazione sulla natura e sulla valenza probatoria della documentazione esaminata e, soprattutto, sulle argomentazioni prospettate dall’Amministrazione finanziaria.

Il motivo è infondato.

Secondo risalente insegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può invero imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. V, n. 5583/2011).

6. Il ricorso è quindi infondato e dev’essere rigettato, mentre le spese del giudizio possono essere compensate in ragione del periodo di consolidamento del principio giurisprudenziale di riferimento. Non sussistono i presupposti (N.d.R. testo originale non comprensibile).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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