Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5172 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 25/02/2021), n.5172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27398/2010 R.G. proposto da:

P.P., P.R., M.S., G.J.,

Ga.Ja., F.F. e M.P., con l’avv.

Davide Milan e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paola

Bologna, in Roma via Francesco De Sanctis 15 int. 19;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze;

– intimato –

e contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale il Veneto

n. 292/04/2009, pronunciata in data 23 febbraio 2009 e depositata il

27 aprile 2009, non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03 dicembre

2020 dal Cons. Fracanzani Marcello M..

 

Fatto

RILEVATO

1. L’originario contribuente era attinto da avviso di accertamento di rettifica della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 1979 per omessa dichiarazione di due plusvalenze derivate dall’alienazione di altrettanti immobili, di cui uno sito in Mussolente (VI) e l’altro sito in Latisana (UD).

2. Accettata la plusvalenza rettificata per il secondo immobile, il contribuente adiva invece il Giudice di prossimità in relazione al primo, ivi contestando l’assenza dell’intento speculativo imputato dall’Ufficio.

La tesi del contribuente era apprezzata dalla Commissione tributaria provinciale di Bassano e, a seguito di appello promosso dall’Ufficio, anche dalla Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza.

L’Ufficio rinnovava pertanto le censure anche avanti la Commissione tributaria centrale sez. del Veneto che accoglieva il gravame, confermando la legittimità dell’accertamento sul presupposto che non potesse essere escluso il fine speculativo dell’operazione immobiliare.

Nelle more il contribuente decedeva, sicchè adivano questa Corte i suoi eredi affidandosi a due motivi di doglianza, previa remissione in termini per la proposizione del ricorso per cassazione. Si costituiva l’Avvocatura generale dello Stato al solo fine di poter partecipare all’udienza della discussione della causa.

2. Con precedente ordinanza del 14 settembre 2017 questa Corte disponeva il rinvio a nuovo ruolo dando mandato alla cancelleria di acquisire il fascicolo d’ufficio, ritenendo di dover approfondire l’istanza di remissione in termini.

Alla nuova udienza del 14 giugno 2018 questa Corte disponeva ancora il rinvio a nuovo ruolo alla luce della presentazione, da parte dei ricorrenti, dell’istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, con contestuale richiesta di sospensione del processo per consentire la definizione della procedura.

Con memoria depositata in prossimità dell’udienza la difesa erariale comunicava il perfezionamento della procedura di definizione agevolata della controversia stante l’integrale pagamento del dovuto, ivi chiedendo l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. Analoga istanza veniva depositata da parte ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

1. Preliminarmente dev’essere valutata l’istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito nella L. n. 96 del 2017.

La difesa erariale, su conforme richiesta dell’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Vicenza, ha dato atto del pagamento integrale da parte dei contribuenti di quanto ancora dovuto chiedendo, per l’effetto, dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio. Analoga istanza è stata depositata da parte ricorrente.

Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3 (v. Cass., V, n. 17966 del 2019).

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017. Spese a carico della parte che le ha sostenute.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA