Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5172 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. lav., 21/02/2019, (ud. 15/02/2018, dep. 21/02/2019), n.5172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22104-2015 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO GALLEANO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato ROSSANA CLAVELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROSARIA ANTONIA BIANCO, giusta

procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 12/03/2015, r.g. n. 180/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati Sergio Galleano ed Anna Maria Ursino per delega

verbale dell’avvocato Rosaria Antonia Bianco.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata in data 12.3.2015, la Corte di Appello di Trieste accoglieva il gravame interposto da Poste Italiane S.p.A., nei confronti di G.F., avverso la pronunzia del Tribunale di Udine con la quale era stata accolta la domanda del lavoratore, diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le parti ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, così come modificato dalla L. n. 266 del 2005, relativamente al periodo 17.6.2008-15.9.2008, nonchè la riassunzione in servizio ed il diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni medio tempore maturate.

Avverso tale decisione il G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui Poste Italiane S.p.A. ha resistito con controricorso.

Sono state depositate memorie nell’interesse del lavoratore, ai sensi dell’art. 378 codice di rito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si censura la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, “in connessione con l’art. 5 della Direttiva UE 1999/70” ed in sostanza si contesta la legittimità, rispetto alla disciplina comunitaria, della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 558, che ha introdotto nel D.Lgs. n. 368 del 2001, il comma 1-bis nella parte in cui consente la stipula di contratti di lavoro a termine acausali (e, quindi, privi della specifica indicazione delle ragioni che li giustificano). La censura, inoltre, pur non investendo in modo specifico la sentenza oggetto del presente giudizio, attiene agli abusi che possono derivare dalla successione di contratti a termine.

2. Con il secondo motivo si deduce “la violazione della clausola 4 e 8.1 della Direttiva UE 1999/70”, per la presunta violazione del principio di parità di trattamento tra determinate categorie di lavoratori a tempo determinato, mancando nella causale del contratto di cui si tratta l’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1.

3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis in connessione con l’art. 2697 c.c. e con il D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 6 ed in particolare, si censura “il parametro di riferimento preso in considerazione dalla Corte di merito per il calcolo dell’organico aziendale in base al quale valutare il rispetto del limite percentuale di assunzioni a termine fissato dalla citata norma”, nonchè il fatto che “lo speciale regime di favore non sia stato considerato dalla stessa Corte come riferito solo al servizio postale in senso stretto”.

4. I motivi, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione, non sono meritevoli di accoglimento.

E’, innanzitutto, da premettere che le assunzioni a tempo determinato, effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis (per Poste italiane S.p.A. ex lege), non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi dell’art. 1, comma 1 medesimo D.Lgs., trattandosi di ambito nel quale la valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata “ex ante” direttamente dal legislatore (Cass., S.U., n. 11374/2016; v., pure, Cass. n. 13359/2016; Cass. n. 3059/2017). Inoltre, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, e successive modifiche, con Poste Italiane S.p.A. sono conformi alla disciplina del contratto a tempo determinato dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001 applicabile ratione temporis; e, a sua volta, la disciplina italiana applicabile al rapporto e, cioè, la normativa sulla successione di contratti a tempo determinato prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5 integrata dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, commi 40 e 43, è conforme ai relativi principi fissati dall’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, stipulato tra le organizzazioni sindacali CES, UNCE e CEEP il 18.3.1999, recepito nella direttiva del Consiglio 28.6.1999/70/CE (le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto “infondato il ricorso esperito al fine di vedere dichiarata l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro, laddove la sequenza di contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti, in ragione della durata di ciascun contratto, della durata degli intervalli tra un contratto e l’altro e della durata complessiva del rapporto, appaia rispettosa della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, come integrata dalla L. n. 247 del 2007”: Cass., S.U., n. 11374/2016, cit.). Pertanto, alla stregua dei principi innanzi enunciati, deve ribadirsi che la clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE non tende a prevenire la successione di contratti a termine, come erroneamente sostenuto dalla parte ricorrente, ma l’abuso che potrebbe derivare dall’utilizzo della successione stessa; ipotesi che, nella fattispecie, non si è verificata, in quanto, come riferito in narrativa, nel ricorso si fa riferimento ad un solo contratto di lavoro a termine, stipulato relativamente al periodo 17.6.2008-15.9.2008. Ed infatti, nella sentenza oggetto del giudizio di legittimità, non vi è alcun riferimento all’art. 5 di cui si tratta e, come innanzi rilevato, nel primo mezzo di impugnazione manca una specifica censura alla sentenza e la denuncia appare rivolta genericamente agli abusi che possono discendere dalla successione di contratti a termine. Ciò premesso, nel caso di cui si tratta, non risulta alcuna violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis: è assorbente al riguardo il richiamo a Cass. n. 13609/2015 (v., pure, in termini, Cass. n. 6765/2017), per la quale “in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, fa riferimento esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui avviene l’assunzione – quelle concessionarie di servizi e settori delle poste – e non anche alle mansioni del lavoratore assunto, in coerenza con la ratio della disposizione, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 214 del 2009, individuata nella possibilità di assicurare al meglio lo svolgimento del c.d. servizio universale postale, ai sensi del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 1, comma 1, di attuazione della direttiva 1997/67/CE, mediante il riconoscimento di una certa flessibilità nel ricorso allo strumento del contratto a tempo determinato, pur sempre nel rispetto delle condizioni inderogabilmente fissate dal legislatore. Ne consegue che, al fine di fissare la legittimità del termine apposto alla prestazione di lavoro, si deve tenere conto unicamente dei profili temporali e percentuali (sull’organico aziendale) previsti dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis”. Pertanto, la sentenza oggetto del presente giudizio risulta del tutto in linea con l’esplicitato orientamento, ormai consolidato e del tutto condiviso da questo Collegio.

Va, infine, osservato che la Corte territoriale ha motivatamente e condivisibilmente ritenuto attendibile la prova offerta da Poste Italiane S.p.A. circa il rispetto del profilo percentuale del 15% dell’organico aziendale, ed ha correttamente sottolineato che il limite percentuale non superiore al 15%, individuato dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, fosse da calcolare sull’intero organico aziendale, con riferimento, quindi, all’intera impresa, anzichè soltanto al settore postale oggetto della concessione; e ciò, in considerazione “degli elementi di natura sistematica e ricostruttiva e della finalità della norma antiabusiva del 2005 che ha stabilito il limite percentuale del 15%” (cfr., ex multis, Cass. nn. 753/2018; 6765/2017; 3031/2014). Peraltro, i giudici di seconda istanza, nel sottolineare che il mancato superamento della percentuale di cui si tratta è rimasto delibato attraverso la documentazione fornita dalla società, hanno osservato che la stessa è rimasta incontestata dal lavoratore nei gradi di merito. E, dunque, non vi è stata, in concreto, controversia sulla detta documentazione, dalla quale risulta che, sino al 31 dicembre del 2008, sono stati stipulati contratti di lavoro a tempo determinato entro il limite del 15% dell’organico aziendale. Infine, correttamente, i giudici di secondo grado hanno specificato che “Evidente ed ineludibile è poi un elemento di natura aritmetica, di cui parte attrice non tiene il debito conto: la comparazione deve essere fatta per dati omogenei e quindi organico con organico e full time equivalent con full time equivalent e i risultati avvalorano la tesi della datrice” (al riguardo, ex plurimis, cfr. Cass. 20085/2018).

5. Per le considerazioni in precedenza svolte il ricorso va respinto.

6. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

7. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA