Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5171 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. I, 03/03/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 03/03/2010), n.5171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO QUARTO POZZUOLI (c.f. e P.I. (OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE PORTA

PIA 121, presso l’avvocato NAVARRA GIANCARLO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CIMADOMO BRUNO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.E.;

– intimata –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI,12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2963/2003 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/10/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

19/11/2009 dal Consigliere Dott. CECCHERINI Aldo;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato LUCREZIA VACCARELLA, per delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato nel novembre 1993, la signoria G.E. chiese al Tribunale di Napoli di condannare, per quel che qui ancora rileva, il Consorzio Quarto Pozzuoli al risarcimento del danno derivante dall’occupazione legittima seguita, in mancanza di decreto di espropriazione, da accessione invertita di un’area di sua proprieta’, nonche’ l’indennita’ di occupazione legittima.

Il tribunale assunse una consulenza tecnica d’ufficio per la determinazione del valore della proprieta’ acquisita dal consorzio, e con sentenza 28 settembre 2001 accolse la domanda.

Contro questa sentenza il consorzio propose appello, deducendo che nella fattispecie l’occupazione era ancora in corso e non poteva pertanto esservi stata accessione invertita, e che il valore attribuito al suolo era eccessivo, avendo il tribunale accolto acriticamente le conclusioni del consulente d’ufficio. Quest’ultimo, procedendo con il metodo sintetico comparativo, si era limitato ad affermare di aver desunto il prezzo di mercato del bene in questione da una serie di dati storici relativi – a suo dire – a fondi analoghi, ma per nessuno di quegli immobili il ctu si era premurato di enunciare ne’ di documentare le ragioni della pretesa omogeneita’ di essi al terreno oggetto di stima, non consentendo il riscontro in ordine all’attendibilita’ dei valori cosi’ determinati.

Con sentenza 22 ottobre 2003, la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, respinse la domanda di risarcimento danni, affermando che era dovuta la sola indennita’ per l’occupazione ancora in corso, dichiaro’ inammissibili le censure mosse alla consulenza tecnica assunta in primo grado e, basandosi su quella relazione, ridetermino’ l’indennita’ di occupazione fino alla data del 30 settembre 2003.

Per la cassazione della sentenza, notificata il 2 aprile 2004, ricorre il Consorzio Quarto Pozzuoli, con atto notificato in data 1 giugno 2004, per tre motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo del ricorso denuncia la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., per avere la corte napoletana dichiarato inammissibile per genericita’ il motivo d’appello concernente la relazione di consulenza tecnica assunta in primo grado; e al tempo stesso il difetto di motivazione per essersi il giudice di merito limitato a un’adesione acritica alle risultanze della consulenza, nonostante le critiche rivolte a essa dal consorzio. Riportando integralmente il motivo, il ricorrente deduce che esso era idoneo a devolvere al giudice d’appello l’esame dell’attendibilita’ della relazione di consulenza tecnica, e conseguentemente di tutti i rilievi mossi dal consorzio al giudizio di primo grado sul punto.

La doglianza non ha fondamento. Vero e’ che il giudice d’appello ha il dovere di esaminare le censure mosse dalla parte appellante alla sentenza di primo grado che abbia recepito le conclusioni del consulente d’ufficio, e quindi, nella fattispecie in esame, i rilievi mossi dal consorzio al giudizio di primo grado e ripresi nell’atto di appello. Come si rileva pero’ dal motivo d’appello riportato nel ricorso, la censura non verteva sul punto – rilevante per la decisione – dell’inadeguatezza degli atti utilizzati per il confronto, illustrate con l’esposizione delle ragioni per le quali i beni considerati in essi dovevano considerarsi eterogenei, bensi’ sulla mancata esplicitazione, da parte del ctu, delle ragioni per le quali gli atti utilizzati (dai quali peraltro erano riferiti la data e il contenuto) fossero idonei allo scopo, in ragione dell’omogeneita’ dei beni con quello oggetto di accertamento. In tali termini, la censura era certamente generica, avendo il consulente gia’ assolto interamente il suo compito indicando non soltanto gli atti di trasferimento immobiliari da lui utilizzati, al fine di determinare il valore dell’area in questione con il metodo sintetico comparativo, ma anche il loro contenuto, cosi’ offrendo alle parti, e poi al giudice di merito, tutti gli elementi essenziali per controllare il percorso logico seguito. Un esame critico sul punto si sarebbe reso necessario qualora la parte avesse svolto delle critiche puntuali all’omogeneita’ dei dati emergenti dagli atti utilizzati dal consulente con quelli dell’immobile oggetto di accertamento, come ha fatto nel presente ricorso per Cassazione. Ma quelle critiche puntuali sono appunto cio’ di cui il giudice di merito ha correttamente rilevato la mancanza.

Il rigetto di questo motivo, per avere correttamente il giudice d’appello giudicato generico il motivo di appello sulla consulenza tecnica, comporta l’infondatezza dell’altra censura, di difetto di motivazione della corte territoriale sul punto decisivo costituito dall’accertamento del valore dell’area occupata. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, non e’ tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiche’ l’obbligo della motivazione e’ assolto gia’ con l’indicazione delle fonti dell’apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (v. per tutte Cass. 6 ottobre 2005 n. 19475). Solo in presenza di specifiche censure della parte si rende necessaria l’esposizione delle ragioni per le quali le critiche medesime sono ritenute infondate; e s’e’ visto che quelle censure, esposte nel ricorso oggi all’esame della corte, non vi erano nell’appello, giacche’ l’odierno ricorrente non sostiene di averle sottoposte al giudice d’appello, e ancor meno indica l’atto nel quale le avrebbe formulate, come si richiede ai fini dell’autosufficienza del ricorso, ma si limita ad esporle in questo giudizio di legittimita’, nel quale non possono trovare ingresso, non avendo la corte poteri di riesame delle risultanze di causa, ma solo della sufficienza e correttezza logica e giuridica della motivazione del giudice di merito. Il motivo si traduce in realta’ in un tentativo di indurre la corte a un riesame del merito della causa.

Con il terzo motivo si censura per vizio violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 41, comma 1 per l’omessa valutazione dei benefici specifici derivanti dalla realizzazione dell’opera pubblica. La corte d’appello aveva implicitamente seguito il giudizio del ctu, che dopo aver accertato i vantaggi conseguiti alla parte residua del fondo espropriato, per effetto dell’opera pubblica, ne ha escluso la rilevanza.

Il motivo e’ infondato. Secondo il giudizio del consulente tecnico d’ufficio, riportato testualmente nel ricorso e che il giudice di merito ha implicitamente fatto proprio, come riconosce il consorzio ricorrente, la residua parte della proprieta’ parzialmente espropriata, originariamente servita da una strada vicinale, gode ora, in virtu’ della realizzazione dell’opera pubblica per cui e’ avvenuto l’esproprio(viabilita’), della presenza d’infrastruttura viabile dalle caratteristiche decisamente superiori, non solo strutturali, ma anche d’interconnessione. Secondo il consolidato insegnamento di questa corte, la L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 41 consente la detrazione, dalla somma liquidata per l’indennita’ di espropriazione, del vantaggio che dall’esecuzione dell’opera di pubblica utilita’ possa derivare alla parte residua del fondo espropriato, purche’ tuttavia tale vantaggio presenti il duplice requisito della specialita’ e dell’immediatezza e non si risolva, cioe’, nel vantaggio generico e comune che tutti gli immobili ubicati nella zona ottengono per effetto dell’opera (Cass. 26 febbraio 2004 n. 3838). Nella fattispecie, il vantaggio arrecato all’espropriato dall’opera pubblica – destinata a migliorare la viabilita’ della zona – realizzata attraverso l’espropriazione, e risultante dalla relazione del consulente tecnico d’ufficio, coincide con quello generale al quale l’espropriazione era preordinata, ed esula pertanto dall’area di applicazione della disposizione citata. Era pertanto corretta la valutazione, condivisa dal giudice di merito, che nella stima dell’immobile oggetto di espropriazione parziale dovesse prescindersi dalle migliorie e dagli eventuali aumenti di valore che la parte residua dell’immobile abbia avuto dall’esecuzione dell’opera pubblica.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. In mancanza di difese svolte dalla controparte non v’e’ luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso a Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima della Corte suprema di cassazione, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

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