Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5170 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/02/2020, (ud. 04/07/2019, dep. 26/02/2020), n.5170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9864-2014 proposto da:

MGI MEGA GESTIONI IMMOBILIARI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA

VIA MARIO SAVINI 7, presso lo studio dell’avvocato EGIDIO ROMAGNA,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA CENTRALE DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 219/2013 della COMM. TRIB. REG. del Lazio,

depositata il 16/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale del Lazio n. 219/2/2013 depositata il 16.10.2013, non

notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4

luglio 2019 dal relatore cons. Francesco Mele.

Fatto

RITENUTO

Che:

La predetta sentenza ha confermato quella resa dalla commissione tributaria provinciale di Roma di rigetto del ricorso proposto da M.G.I. – Mega Gestioni Immobiliari s.r.l. avverso avviso di accertamento avente ad oggetto recupero della indebita detrazione IVA per Euro 88mila in relazione all’erronea indicazione in fattura di una operazione di compravendita esclusa dal campo di applicazione della suddetta imposta. Per come si legge nella sentenza impugnata, “la pretesa dell’ufficio, concernente la somma sopra indicata a titolo di IVA indebitamente detratta in relazione all’atto di compravendita suddetto, stipulato in data (OMISSIS), è basata sull’assunto che il venditore dell’immobile, oggetto di compravendita, all’atto del trasferimento, non era più titolare di partita IVA (dal 30.4.2005) per cui l’operazione non poteva essere assoggettata ad IVA per mancanza del presupposto soggettivo; l’operazione medesima era invece soggetta all’imposta di registro”. La commissione di primo grado, proprio muovendo dalla premessa dell’avvenuta chiusura della partita IVA da parte della alienante ( A.A.T.) a far tempo dal 30.4.2005 – risultante dalla dichiarazione inviata all’ufficio nei termini di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35, – era giunta alla conclusione che la stessa avesse perso la qualifica di imprenditore a far tempo dalla data precisata e dovesse pertanto essere esclusa dal campo di applicazione dell’IVA per mancanza di uno dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1. La commissione tributaria regionale ha confermato la decisione dei primi giudici circa l’avvenuta perdita della qualifica di imprenditore così argomentando: “….è pacifico che il venditore ( A.A.T.) emise in data (OMISSIS) fattura relativa alla cessione alla M.G.I. dell’immobile in questione per un importo di Euro 880.000,00; il rogito concernente la compravendita dell’immobile è avvenuto in data (OMISSIS). In base al combinato disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 6 e 21, la fattura deve essere emessa al momento della stipulazione del contratto e quindi, con riferimento al caso di specie, nella data sopra indicata. Non può pertanto attribuirsi alcun rilievo alla data apposta alla fattura in esame ((OMISSIS)). E’ inoltre pacifico che il venditore inviò in data 30.4.2005 una dichiarazione di chiusura della partita IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35. Risulta inoltre dagli accertamenti compiuti dall’Agenzia delle Entrate e non puntualmente contestati dall’odierno appellante, che dopo il giugno 2005 il venditore non ha emesso più alcuna fattura e non ha più svolto alcuna attività imprenditoriale. In tal senso depongono i risultati dell’esame dei registri dei corrispettivi”.

– Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la società contribuente affidandolo a tre motivi.

– Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

– La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– I motivi recano: 1) “Nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norma di diritto, art. 360, comma 1, n. 3, con riferimento all’art. 2082 c.c. e ss., e in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e 10, per avere erroneamente escluso soggetto ad IVA un bene immobile (complesso alberghiero) in fase di cessione da parte di un imprenditore non più ritenuto tale a seguito della mancanza della partita IVA al momento del rogito per avvenuta cancellazione di parte”; 2) “Nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norma di diritto, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 6, 21, 54, e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, per non avere escluso la responsabilità dell’acquirente in buona fede in occasione della cessione del bene strumentale”; 3) “Nullità della sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento allo status imprenditoriale art. 2082 c.c., attestato da certificazione del registro delle imprese”.

– I primi due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente essendo tra di loro connessi – sono fondati.

– La sentenza impugnata è incorsa nella violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, in particolare dell’art. 6, comma 4, il quale così dispone: “Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quello del pagamento”.

– Nella fattispecie in esame, risulta (“…è pacifico”: si legge nella sentenza impugnata) che l’alienante A. ha emesso in data (OMISSIS) fattura avente ad oggetto la vendita dell’immobile per cui è causa; che in data 30.4.2005 la medesima ha inviato dichiarazione di chiusura della partita IVA; che solo in data 6.3.2013 la ditta individuale A. si è cancellata dal registro delle imprese.

Conclusivamente, la CTR, nell’affermare che la fattura debba essere emessa contestualmente alla data del rogito e non in data precedente ha erroneamente applicato la norma sopra trascritta.

– Il terzo motivo resta assorbito.

– Il ricorso va dunque accolto e la sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario.

– Quanto alle spese, va disposta la compensazione di quelle della fase di merito, mentre quelle del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese che liquida in Euro settemila oltre 15% spese forfettarie e accessori come per legge; compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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