Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5170 del 05/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5170 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 13041-2008 proposto da:
TONELLI GIANCARLO nq di titolare dell’omonima Ditta,
elettivamente domiciliato

in ROMA VIA GIROLAMO DA

CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato TARTAGLIA
FURIO, che lo rappresenta e difende giusta delega a
margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che 1o rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 05/03/2014

- controricorrente

avverso la sentenza n. 6/2007 della COMM.TRIB.REG. di
PERUGIA, depositata il 20/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/01/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO

udito per il ricorrente l’Avvocato SILVESTRI delega
Avvocato TARTAGLIA che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

CHINDEMI;

R.G. 13041
Fatto
La Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con sentenza n. 6/01/07, depositata il 20.3.2007,
confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Terni n. 124/04/2005 che
riteneva la legittimità dell’ avviso di irrogazioni sanzioni, relativo all’anno 2003, nei confronti
della ditta Tonelli Giancarlo, ai sensi dell’art. 3 1. 73/2002, a seguito di accesso Inps in data
3.7.2003 per l’impiego di 2 lavoratori subordinati non iscritti nei libri obbligatori.

a) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, nel testo vigente ratione temporis, D.L.
22/2/2002, n.12, convertito con modificazioni in 1. 23/4/2002, n. 73, anche con riferimento all’art.
116, 12 comma, 1. n. 388/2000., in relazione all’art. 360, n. tre, c.p.c. e difetto di motivazione (in
relazione all’art. 360,n. 5 c.p.c.) rilevando come la normativa citata fosse riferibile alle sole ipotesi
della c.d. emersione del lavoro in nero” e non invece a a tutte le ipotesi di irregolare denuncia del
rapporto di lavoro agli enti previdenziali;
b) vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione al’art. 360 n. 5 c.p.c.),
relativamente alla illegittima presunzione della natura subordinata del rapporto di lavoro ;
c) vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., relativamente alla eccezione subordinata
di illegittima determinazione della sanzione con riferimento al primo gennaio del 2003, anziché
dalla data effettiva di inizio del rapporto di lavoro
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
La contribuente presentava memoria.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 22.1.2014, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo, pur volendo prescindere dai profili di inammissibilità per la novità della
questione, sia per la deduzione contestuale dei vizi di violazione di legge e difetto di motivazione,
è comunque infondato avendo la CTR, con valutazione di merito incensurabile in sede di
legittimità, rilevato come i contratti di “prestazione di collaborazione continuata e coordinativa”
datati 30 giugno 2003, riferiti ai due lavoratori irregolari, non risultavano ancora firmati, “così da
rendere inattendibile l’affermazione dell’appellante secondo la quale i rapporti avrebbero dovuto
durare fono al 4 luglio 2013”.
Peraltro al momento dell’accesso ispettivo i due lavoratori hanno dichiarato di lavorare presso il
cantiere dal 30 giugno ma senza alcun contratto né lettera di assunzione e senza che la ditta avesse
esibito il libro matricola.
1

Proponeva ricorso per cassazione il contribuente deducendo i seguenti motivi:

2. il secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi, vanno
anch’essi disattesi.
L’ art. 3, comma 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, (nel testo originario, introdotto dalla Legge di
Conversione 23 aprile 2002 n. 73, applicabile alla specie ratione temporis), è stata dichiarato
incostituzionale, per “lesione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.”, dalla competente
Corte (sentenza 12 aprile 2005 n. 144) “nella parte in cui non consente al datore di lavoro di provare
che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell’anno in
Tale norma è stato introdotta per inasprire ulteriormente il trattamento sanzionatorio per coloro che
continuino ad impiegare lavoratori irregolarmente, nonostante le agevolazioni di varia natura colte
ad incentivare l’emersione del lavoro sommerso. Il predetto meccanismo presuntivo esclude
qualsiasi obbligo dell’ente, che irroga la sanzione, di provare l’effettiva prestazione di attività
lavorativa subordinata per il periodo intermedio compreso tra il giorno di accertamento
dell’infrazione ed il primo gennaio dello stesso anno e prescrive al medesimo ente di commisurare
la sanzione a quella durata, fino a prova contraria, facente carico all’autore della violazione. (Cass.
Sez. U, del 13/01/2010 n. 356)
Non opera più, a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 144/2005, il diverso
meccanismo di determinazione della sanzione fondato su una presunzione assoluta, divenuta
relativa, comminandosi la sanzione in base al tempo intercorso tra l’inizio dell’anno e la
constatazione della violazione, fatta salva la prova contraria da parte del datore di lavoro.
Nessun vizio motivazionale della sentenza è riscontrabile in quanto legittimamente l’ufficio può
porre a base dell’accertamento il verbale degli organi ispettivi, spettando al datore di lavoro fornire
la prova del diverso (dall’inizio dell’anno solare) inizio del rapporto di lavoro irregolare
A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell’ente previdenziale, pur non facendo piena prova
fino a querela di falso, resta, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri
elementi probatori. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012).
Vengono proposte censure di merito ad una sentenza la cui motivazione non presenta profili di
illogicità.
La valutazione dei giudici di merito si è fondata sul verbale di accertamento dei funzionari
ispettivi degli enti previdenziali e il datore di lavoro, così come rilevato dai giudici di appello, non
ha fornito la prova, su di esso incombente, che il rapporto di lavoro è iniziato in epoca antecedente
al primo gennaio rispetto all’anno dell’accertamento, non essendo sufficienti a provare la diversa
data di inizio del rapporto di lavoro le dichiarazione dei dipendenti irregolari.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
2

/

cui è stata constatata la violazione”.

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L’evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituisce
giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità
PQM
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, il 22.1.2014

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