Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 517 del 14/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/01/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 14/01/2010), n.517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. LOJODICE OSCAR,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE e TADRIS PATRIZIA, giusta procura speciale in calce al

ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2127/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del

20.5.08, depositata il 09/06/2008;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FUZIO Riccardo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nella causa promossa da C.F. contro l’Inps per la riliquidazione dell’indennita’ di disoccupazione agricola per l’anno 1999, la Corte di Appello di Bari, con sentenza del 9.6.2008, in accoglimento dell’appello proposto dall’assicurato, condannava l’Inps a corrispondere al lavoratore l’indennita’ di disoccupazione agricola per l’anno 1999, compensava per meta’ le spese del doppio grado per ragioni di equita’ e condannava l’Inps al pagamento della restante meta’.

Avverso detta sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione con tre motivi con i quali ha denunciato:

1) violazione degli artt. 24, 38 e 11 Cost., degli artt. 91, 92, 93 c.p.c., nonche’ vizi di motivazione, per avere il giudice del gravame compensato per meta’ le spese del doppio grado senza adeguata motivazione;

2) violazione delle stesse norme sopra citate e delle tariffe approvate con D.M. N. 585 del 1995 e D.M. n. 127 del 2004, nonche’ vizi di motivazione, per non avere il giudice di appello, nel liquidare le spese, ritenuto la causa di valore indeterminabile in presenza di una condanna generica;

3) violazione delle stesse norme di legge e delle tariffe approvate con D.M. 8 aprile 2004, nonche’ vizi di motivazione, per non avere il giudice di appello, nel liquidare le spese del giudizio di primo grado, omesso di condannare l’Istituto al pagamento delle spese generali.

L’Inps non si e’ costituito. Il primo motivo e’ fondato.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 20598 del 30.7.2008, componendo un contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimita’, e con riferimento al regime delle spese anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2 (che ha modificato l’art. 92 c.p.c., comma 2 richiedendo una “esplicita” motivazione della compensazione), hanno affermato il principio che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per “giusti motivi” deve trovare nella sentenza un adeguato supporto motivazionale, anche se a tal fine non e’ necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purche’ tuttavia le ragioni giustificatrici di esso siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito; in particolare l’obbligo del giudice di dare conto delle ragioni della compensazione totale o parziale delle spese dovra’ ritenersi assolto, oltre che in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche quando le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in se’ considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare le regolazione delle spese adottata.

Sulla scorta di questi principi enunciati dalle Sezioni Unite, dai quali il Collegio non intende discostarsi, deve ritenersi che il provvedimento di compensazione per meta’ delle spese dei giudizi di merito e’ privo di motivazione e che le ragioni della decisione non sono neppure desumibili dal complesso della motivazione. La Corte di Appello, infatti, mentre ha accolto pienamente le domande dell’appellante, ha poi compensato per meta’ le spese del doppio grado di merito senza dare alcuna adeguata giustificazione di tale decisione.

Il secondo motivo e’ infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che affinche’ una causa possa ritenersi di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese del giudizio, non e’ sufficiente che sia stata richiesta una condanna generica sull’an, potendo ravvisarsi indeterminabilita’ soltanto quando la controversia non sia suscettibile di valutazione economica (cfr.

Cass. n. 7757/1999, Cass. n. 1118/1985, Cass. n. 8074/2009).

Il terzo motivo e’ anch’esso infondato. E’ infatti irrilevante la mancata specificazione delle spese generali, poiche’ queste spettano automaticamente al professionista anche in mancanza di indicazione nel dispositivo (vedi Cass. n. 146/2006, n. 20231/2005).

In definitiva, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, mentre gli altri due motivi devono essere rigettati. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice, designato in dispositivo, che si atterra’ ai principi di diritto sopra enunciati e provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2010

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