Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 517 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 27/10/2016, dep.11/01/2017),  n. 517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11967-2015 proposto da:

M.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PLOTINO

25, presso lo studio dell’avvocato ASSUNTA CICCARELLI, rappresentata

e difesa dall’avvocato RAFFAELE MICILLO giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8417/50/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 22/09/2014, depositata il 07/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI Giuseppe.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente è medico convenzionato con il sistema sanitario. Ha chiesto il rimborso dell’Irap corrisposta tra il 2006 ed il 2009, sul presupposto di averla indebitamente versata, non avendo egli un’organizzazione professionale autonoma.

I giudici di merito nel grado di appello, hanno invece ritenuto significativa la presenza, a registro, di beni ammortizzabili, e fatto leva sul mancato assolvimento dell’onere del contribuente di dimostrare il contrario.

Il ricorrente propone ricorso con unico motivo con cui fa valere violazione delle norme in tema di IRAP, assumendo di avere solo un studio senza personale e con pochi ed irrilevanti beni strumentali.

Si è costituita l’Agenzia fornendo controdeduzioni.

In materia di IRAP del medico convenzionato, è orientamento di questa Corte che il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. u. n. 9451 del 2016, proprio in caso di un medico che aveva solo pochi beni strumentali al suo attivo), cosi che in caso di convenzionamento non posso ritenersi eccedenti il minimo indispensabile i beni usati conformemente allo statuto della convenzione. Ossia, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270 del 2000, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, cd essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo (sez. 5^, n. 13405 del 2016).

Nella fattispecie, la decisione di merito, ha ritenuto sulla base di una premessa errata (ossia che l’esistenza di cespiti connaturali all’esercizio della professione) che l’apporto strumentale fosse tale da concorrere significativamente alla produzione di reddito, ma senza valutare in concreto l’incidenza di quei beni strumentali, secondo la regola giurisprudenziale suddetta.

Il ricorso va pertanto accolto e la decisione impugnata cassata con rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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