Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5169 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/02/2020, (ud. 26/06/2019, dep. 26/02/2020), n.5169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29500-2014 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO

92, presso lo studio dell’avvocato FRANCO CARLINI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GUIDO LUIGI

BATTAGLIESE, VITTORIO BUONAGUIDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI MILANO, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 2027/2014 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 15/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

Fatto

RITENUTO

Che:

B.L. propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 2027/30/2014, depositata il 15.04.2014 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale, confermando la decisione del giudice provinciale, ha rigettato l’opposizione del contribuente a due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008.

Ha riferito che con gli atti impositivi l’Amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, aveva rideterminato sinteticamente il suo reddito professionale di dentista per gli anni d’imposta 2007 e 2008, rispettivamente in Euro 112.851,85 e in Euro 113.072,76.

Contestando gli esiti dell’accertamento, il B. introduceva il contenzioso, definitosi con la sentenza n. 373/41/12 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che aveva rigettato le sue ragioni, e con la pronuncia ora all’attenzione della Corte dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, che aveva rigettato dell’appello.

Il ricorrente censura la sentenza del giudice regionale con due motivi:

con il primo per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, della L. n. 212 del 2000, art. 12 comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere erroneamente ritenuto instaurato il contraddittorio endoprocedimentale. Con il medesimo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per erroneità della motivazione;

con il secondo per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver tenuto conto delle ragioni addotte dal contribuente a contestazione degli esiti dell’accertamento sintetico. Con il medesimo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per erroneità della motivazione.

Chiede dunque la cassazione della sentenza con ogni conseguente statuizione. L’Amministrazione si è costituita al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo, con il quale il contribuente si duole della mancata declaratoria di nullità della decisione per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, è infondato, per conformità del dispositivo al diritto, sebbene la motivazione vada corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4.

A fronte della denunciata violazione del contraddittorio endoprocedimentale, il giudice d’appello ne ha affermato il rispetto, facendo però riferimento al contraddittorio instaurato in sede di accertamento con adesione. Il vizio lamentato dal B. riguardava invece il contraddittorio, che a suo dire doveva obbligatoriamente precedere la formazione e la notifica dell’avviso di accertamento.

Sotto tale profilo il giudice d’appello, ritenendo infondate le ragioni del contribuente, non ha tuttavia correttamente motivato la decisione, che pertanto va diversamente articolata.

In tema di contraddittorio endoprocedimentale la giurisprudenza di questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che per il rispetto dei diritti e delle garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”. Per quelli “non armonizzati” invece non è rinvenibile nella legislazione nazionale un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Sez. U, sent. n. 24823/2015; ord. 20036/2018)). Sempre con riferimento ai tributi “non armonizzati” è stato anche affermato che l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio nel corso del procedimento non sussiste per gli accertamenti cd. “a tavolino”, senza che peraltro la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, possa essere interpretato nel senso che la consegna della documentazione contabile spontaneamente effettuata dal contribuente presso gli uffici dove viene eseguita la verifica possa essere equiparata a quella compiuta presso la sede della società e successivamente proseguita, ai sensi del comma 3, di detta disposizione, negli uffici dell’amministrazione (ord. n. 6219/2018).

E’ pur vero che nel caso di specie il contribuente ha invocato la prescrizione contenuta nel D.P.R. n. 600 cit., art. 38, comma 7, che fa obbligo all’Ufficio dell’invito alla comparizione personale e del successivo obbligatorio avvio del procedimento di accertamento con adesione, ma sul punto si è evidenziato come tale obbligo, specificamente preteso dal legislatore, vige dalla introduzione del D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, applicabile solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. In particolare la norma opera in relazione agli “accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto” (cfr. Cass. 21041/2014; 22746/2015; 11283/2016).

I principi enunciati sono condivisi da questo Collegio, che ad essi vuol dare continuità.

Quanto poi alla invocazione della “nullità per erroneità della motivazione (art. 360, comma 1, n. 4)”, posto nell’epigrafe del motivo, trattasi di una doglianza incomprensibile, poichè tra i motivi di ricorso dinanzi al giudice di legittimità, che costituisce modello d’impugnazione a critica vincolata, tra le nullità riconducibili a vizi processuali ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non è contemplata l’erroneità della motivazione, e nel caso specifico le argomentazioni spese dalla difesa del ricorrente a corredo del motivo di ricorso sono tutte coerentemente riconducibili al vizio di diritto, di cui alla norma, comma 1, n. 3.

Il conclusione il motivo va rigettato.

Il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole del vizio motivazionale, è invece inammissibile.

La difesa del ricorrente sostiene che aveva addotto gli elementi atti a contestare le conclusioni cui era pervenuta l’Amministrazione. Sennonchè, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità su di essa resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Sez. U, sent. n. 8053/2014; n. 23828/2015; n. 23940/2017). Si è opportunamente evidenziato che con la nuova formulazione del n. 5, lo specifico vizio denunciabile per cassazione deve essere relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia. Pertanto l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., ord. n. 27415/2018).

Perimetrato dunque lo spazio d’indagine del vizio motivazionale in sede di legittimità, la sentenza ora al vaglio della Corte mostra di aver esaminato elementi, fatti e documenti allegati dalla difesa del contribuente. Così in riferimento alla limitata capacità lavorativa del contribuente, il giudice d’appello ha esaminato la documentazione (a parte che l’accertamento sintetico è comunque fondato su indici di spesa, sicchè del tutto irrilevante è la capacità lavorativa del contribuente); ha esaminato il rapporto tra reddito dichiarato e spese e tenore di vita del contribuente (disponibilità di immobili e autovetture). Ciò è sufficiente ad escludere che, alla luce dei limiti di indagine imposti dalla nuova formulazione del vizio motivazionale, possa ulteriormente esaminarsi il motivo di ricorso. Per completezza, quanto alla erronea attribuzione al B. della titolarità del 100% e non del 50% dell’immobile destinato ad abitazione – a parte che il giudice regionale ha esaminato anche questa questione, valorizzando l’assenza di reddito in capo al coniuge -, se con essa il ricorrente si è voluto dolere di una “distrazione” del giudice d’appello, l’errore percettivo andava fatto valere con un diverso mezzo d’impugnazione, non con il ricorso dinanzi al giudice di legittimità.

Quanto alla invocazione della “nullità per erroneità della motivazione (art. 360, comma 1, n. 4)”, che accompagna anche il secondo motivo, valgono le medesime considerazioni esposte con riguardo al primo motivo.

In conclusione il motivo è inammissibile.

Considerato che:

Il ricorso va pertanto rigettato. La mancata rituale costituzione della Amministrazione esime questo Collegio dalla liquidazione delle spese. Sussistono invece i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art., comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dà atto dei presupposti previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per porre a carico del ricorrente il contributo unificato nella misura pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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