Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5168 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 19/12/2016, dep.28/02/2017),  n. 5168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22355-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA

20, presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LORENZO DEL FEDERICO giusta delega

in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/2012 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 21/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/12/2016 dal Consigliere Dott. PAGETTA ANTONELLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACOSI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato DEL FEDERICO che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

L’Agenzia delle Entrate ricorre, sulla base di un unico motivo, nei confronti di P.G. (che resiste con tempestivo controricorso, successivamente illustrato con memoria) per la cassazione della sentenza n. 28/4/12 della Commissione regionale tributaria di Ancona, in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 per IRPEF relativa all’anno di imposta 2005.

La decisione impugnata, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello del contribuente.

Il decisum del giudice di secondo grado è stato fondato sulle seguenti considerazioni: dalla documentazione prodotta dal contribuente emergono verosimilmente l’impegno e la volontà del genitore di pagare le rate del mutuo dell’abitazione del figlio Giovanni; la stessa Agenzia delle Entrate ha, del resto, riconosciuto che alcuni versamenti sono stati effettuati dal genitore utilizzando il conto corrente di famiglia, mentre altri versamenti sono stati effettuati dal genitore stesso, come da contabile da questi sottoscritta, direttamente con pagamento in contanti; la disponibilità di denaro contante da parte del genitore trova riscontro nel dimostrato possesso di somme di importo considerevole (per Euro 535.251,00) per effetto del cd. rimpatrio avvenuto sulla base del D.L. n. 350 del 2001; agli atti è, inoltre, dichiarazione del genitore sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al pagamento a proprio onere delle rate di mutuo in oggetto; tali elementi sono idonei a superare la presunzione scaturita dall’accertamento dell’Ufficio; a tanto consegue che, stralciando dal calcolo del redditometro la somma relativa al pagamento delle rate di mutuo, l’impianto accertativo dell’Agenzia delle Entrate perde di validità ed efficacia.

Diritto

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Censura la decisione per avere ritenuta superata la presunzione scaturente dall’accertamento D.P.R. cit. ex art. 38, comma 4, sulla base di circostanze che assume non essere rilevanti o decisive a tal fine. In particolare sostiene: che il contribuente avrebbe dovuto dimostrate la liberalità proveniente dal genitore con idonea documentazione ed in particolare attraverso l’incasso o l’accredito sul proprio conto bancario della somma di danaro ricevuta – dovendo la provenienza della liquidità risultare dalla causale dell’ estratto conto o da altro atto, quale ad esempio rogito notarile – ed il successivo addebito a beneficio del terzo fornitore del bene o servizio considerati manifestazione di capacità contributiva; che nel caso di protratta distanza temporale tra i due momenti occorreva la prova della movimentazione della somma donata nel periodo intermedio; che le distinte bancarie provavano soltanto che il genitore era stato l’esclusivo esecutore del versamento; che la esistenza di ingente disponibilità di somme da parte del genitore per essersi questo avvalso del cd rimpatrio ex D.L. n. 350 del 2000 non era idonea a provare la destinazione di tale somma al pagamento del mutuo; che non era possibile attribuire alcuna valenza probatoria alla dichiarazione con la quale il genitore del contribuente aveva dichiarato di prelevare le somme necessarie al pagamento del mutuo dal conto corrente bancario n. (OMISSIS) acceso presso la Banca popolare di Ancona, conto cointestato alla moglie ed ai figli G. e Alessandro, in quanto proveniente da una “parte” evidentemente coinvolta nella vicenda; che non rispondeva al vero l’assunto che l’Ufficio avrebbe ammesso la presenza di bonifici rilevanti dal punto di vista probatorio in ordine al pagamento del mutuo, effettuati attraverso addebito sul conto corrente “di famiglia” in quanto la documentazione prodotta dal contribuente concerneva periodi anteriori a quello oggetto di accertamento.

Il motivo è infondato.

Preliminarmente è da respingere la eccezione formulata nel controricorso con la quale si assume la tardività del ricorso per cassazione in quanto notificato oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c., termine scadente il 5 ottobre 2012, laddove la notifica del ricorso per cassazione era stata effettuata mediante spedizione per il tramite del servizio postale avvenuta in data 8 ottobre 2012.

Si premette che la sentenza impugnata è stata depositata in data 21 febbraio 2012 e che, per come pacifico, in ragione della data di instaurazione del giudizio di primo grado, il termine lungo di impugnazione è quello semestrale, risultante dalla modifica (dell’originario termine annuale) introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 2, e art. 2963 c.c., comma 4, il sistema della computazione civile, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, devono aggiungersi 46 giorni computati “ex numeratione dierum”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155, comma 1, stesso codice e dell’art. 1, comma 1, della L. 7 ottobre 1969, n. 742, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. (cfr., tra le altre, Cass. n. 22699 del 2013).

Con specifico riferimento alle controversie tributarie è stato, inoltre, precisato che il termine per proporre ricorso, che è “a decorrenza successiva” e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all’art. 155 c.p.c., comma 5, sicchè, ove il “dies ad quem” cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l’apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l’ultimo giorno.(v., tra le altre, Cass. ord. n. 11269 del 2016).

In applicazione di tali principi, tenuto conto degli indicati criteri di computo, il ricorso per cassazione, inoltrato per la notifica il giorno 8 ottobre 2012, risulta tempestivo in quanto l’ultimo giorno utile per la notificazione era costituito dal giorno 6 ottobre 2012, cadente di sabato e, quindi prorogato di diritto al lunedì successivo.

E’ ancora da respingere la ulteriore eccezione di parte contro ricorrente che assume la inammissibilità del ricorso per costituire questo la duplicazione di altro ricorso, notificatogli nella medesima data avente ad oggetto “la impugnazione della medesima sentenza CTR Marche 29/04/2012”.

La eccezione muove da un presupposto di fatto inesatto atteso che la sentenza della CTR Marche impugnata con il presente ricorso è la 28/4/12 e, quindi non corrisponde a quella che parte ricorrente assume oggetto di due ricorsi per cassazione. Venendo al merito del motivo di ricorso, occorre innanzitutto premettere che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5, nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, convertito in L. n. 12 del 2010, si limitava a richiedere che la dimostrazione, a carico del contribuente, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente fosse costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, dovesse risultare da idonea documentazione, così come l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso. In questa prospettiva risultano destituite di fondamento le deduzioni dell’ Agenzia ricorrente secondo la quale, per la dimostrazione che le spese relative alle rate di mutuo erano state effettivamente sopportate dal genitore, il contribuente avrebbe dovuto documentare l’incasso o l’accredito sul proprio conto corrente bancario della somma ricevuta in donazione ed il successivo addebito a beneficio del terzo, fornitore del bene o del servizio. Ciò in quanto, come eccepito da parte ricorrente, tale deduzione presuppone una tipizzazione delle prove contrarie a carico del contribuente, non prevista da alcuna norma di legge.

Parimenti infondata è la censura con la quale si denunzia l’errore della CTR per avere ritenuto che l’Ufficio avrebbe confermato la presenza di bonifici bancari, provenienti dal conto corrente “di famiglia”, destinati al pagamento delle rate di mutuo. Invero, le allegazioni difensive dell’Agenzia delle Entrate, con le quali si contesta la circostanza, non contrastano con la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata la quale si è limitata a dare atto che “nel passato” i genitori del contribuente avevano provveduto al pagamento delle rate di mutuo attraverso bonifici bancari, e precisato che in altre occasioni, ” compresa l’annualità in oggetto” il pagamento era stato effettuato in contanti (v. sentenza, pag. 1).

Le ulteriori deduzioni formulate dalla ricorrente sono inammissibili.

In tema di sindacato di legittimità, in ipotesi di denunzia di insufficienza di motivazione, la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha affermato che ove nel ricorso per cassazione venga prospettato un vizio di motivazione della sentenza, il ricorrente, il quale denunzi l’insufficiente spiegazione logica relativa all’apprezzamento dei fatti della controversia o delle prove, non può limitarsi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa – pur se essa sia supportata dalla possibilità o dalla probabilità di corrispondenza alla realtà fattuale – essendo invece necessario che tale spiegazione alternativa sia prospettabile come l’unica possibile (fra le tante, v. Cass. n. 261 del 2009 n. 25927 del 2015).

Alla stregua dei richiamati arresti il ricorso articolato dall’Agenzia delle Entrate non è idoneo alla valida censura della decisione in quanto esclusivamente inteso a contestare la valenza probatoria degli elementi presi in considerazione dal giudice di appello, sulla base di un loro possibile, differente, significato probatorio, rispetto a quello attribuito dal giudice di secondo grado, significato che obiettivamente, non si configura come l’unico logicamente plausibile.

Tale modalità di articolazione delle censure si risolve nella sollecitazione ad un diverso apprezzamento di fatto degli elementi alla base della ricostruzione fattuale del giudice di secondo grado, apprezzamento precluso al giudice di legittimità.

Costituisce, infatti principio espressione di un principio assolutamente consolidato di questa Corte l’affermazione che la denuncia del vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e concludenza nonchè scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle – ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (tra le altre, v. Cass. n. 18119 del 2008, n. 5489 del 2007, n. 20455 del 2006, n. 20322 del 2005, n. 2537 del 2004). In conseguenza, il vizio di motivazione deve emergere dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito quale risulta dalla sentenza impugnata e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato diversi che, agli stessi elementi siano attribuiti dal ricorrente ed in genere dalle parti (v., per tutte Cass. S.U. n. 10345 del 1997). In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto – consentito al giudice di legittimità – non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata in quanto siffatta revisione si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto riservato al giudice del merito e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità.

In sede di legittimità il controllo della motivazione in fatto si compendia nel verificare che il discorso giustificativo svolto dal giudice del merito circa la propria statuizione esibisca i requisiti strutturali minimi dell’argomentazione (fatto probatorio – massima di esperienza – fatto accertato) senza che sia consentito alla Corte sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata (potendo questa essere disattesa non già quando l’interferenza probatoria non sia da essa necessitata, ma solo quando non sia da essa neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita, avendosi, in tal caso, una mera apparenza del discorso giustificativo) o confrontare la sentenza impugnata con le risultanze istruttorie, al fine di prendere in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione” (Cass. n. 14953 del 2000).

In base quindi alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Le spese sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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