Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5167 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/02/2020, (ud. 26/06/2019, dep. 26/02/2020), n.5167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9332-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

M.F.A., elettivamente domiciliato ROMA VIALE

FURIO CAMILLO 99, presso lo studio dell’avvocato IRMA DE ROBBIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TREPPICCICNE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 203/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SIRACUSA, depositata il 21/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 203/16/2014, depositata il 21.01.2014 dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sez. Staccata di Siracusa, con la quale, riformando la decisione del giudice tributario di primo grado, era riconosciuto a M.F. il diritto al rimborso nella misura del 90% delle imposte versate negli anni 1990/1992, in applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, relativa alla definizione agevolata riconosciuta ai residenti delle province di Siracusa, Ragusa e Catania, colpite dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990, così annullando il silenzio rifiuto opposto dalla Amministrazione.

Ha riferito che il contenzioso traeva origine dalla richiesta di rimborso delle imposte già versate dal M. e dall’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dalla Agenzia. Con sentenza n. 48/01/2012 la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa aveva rigettato la domanda del contribuente, sentenza riformata dalla Commissione Tributaria Regionale con la decisione ora impugnata dall’Ufficio.

L’Agenzia censura la sentenza con un unico motivo, con il quale denuncia la violazione o falsa applicazione del D.L. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, secondo periodo, nonchè della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e del D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater, conv. in L. n. 17 del 2007, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente riconosciuto la tempestività della domanda di rimborso, con errata individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di presentazione della stessa.

Ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza, con ogni conseguente statuizione.

Si è costituito il contribuente, che ha contestato l’avverso motivo di ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il motivo è infondato e va rigettato. Con esso l’Agenzia lamenta che erroneamente il giudice d’appello ha ritenuto tempestiva la domanda di rimborso, presentata solo il 28 marzo 2008, quando il termine per il M. era già scaduto. In particolare l’Ufficio sostiene che il cit. D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater, non ha rimesso in termini tutti i contribuenti, stabilendo un nuovo termine ultimo nel 31.12.2007, poi prorogato al 31.03.2008, ma solo quelli che ricorrevano alla definizione agevolata per l’effettuazione dei pagamenti forfettari. Di contro per il M. il termine ultimo si sarebbe consumato il 31.12.2004. Pertanto il giudice regionale avrebbe errato nell’individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di presentazione della stessa.

Sul punto questa Corte aveva già affermato il principio secondo il quale il condono fiscale previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, risponde ad una logica particolare e diversa, rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria, superando la circostanza per cui di regola le sanatorie non comportano un rimborso dello Stato, in quanto quella in oggetto riguarda periodi temporali remoti e mira ad indennizzare coloro che sono stati coinvolti in eventi calamitosi (nel caso di specie, il sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa); ne consegue il diritto del contribuente di ottenere il rimborso del 90% delle imposte pagate negli anni ‘1990-1992, entro il termine di decadenza prorogato fino al 31 marzo 2008 (Cass., ord. n. 10242/2013).

Successivamente è stato avvertito che in tema di agevolazioni tributarie, la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, costituisce norma di interpretazione autentica, sicchè i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10%, previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della L. n. 31 del 2008, di conversione del D.L. n. 248 del 2007, (Cass., ord. 15252/2016).

In particolare la prospettazione dell’Agenzia, secondo cui – in sintesi – le disposizioni introdotte fra il 2006 ed il 2008 – cit. D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater; del cit. D.L. n. 248 del 2007, art. 36 bis, – siano riferibili unicamente ai contribuenti intenzionati al condono già previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, senza incidere sulla posizione dei soggetti che avevano già adempiuto le obbligazioni tributarie relative ai medesimi anni, e dunque escludendone l’applicabilità alle istanze di rimborso, è stata risolta dall’interpretazione autentica offerta dalla L. n. 190 del 2014, (legge di stabilità 2015), il cui art. 1, comma 665, ha stabilito che “I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi del O.M. per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1990, n. 299, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248…”.

Nel caso di specie è pacifico, perchè riferito dalla medesima Agenzia, che il M., non esercente, attività d’impresa, ebbe a presentare l’istanza di rimborso il 28.03.2008, sicchè del tutto tempestiva era stata la sua richiesta.

Considerato che:

Il ricorso è infondato e va integralmente rigettato. Alla soccombenza della ricorrente segue la condanna alla rifusione delle spese sostenute dal controricorrente, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo. Risultando (Ndr: testo originale non comprensibile) parte ammessa alla prenotazione a debito del c.u. per essere ammesso (Ndr: testo originale non comprensibile) dell’Avvocato (Ndr: testo originale non comprensibile) dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese nella misura forfettaria del 15% e accessori come per legge dovuti.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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