Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5167 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 5167 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 9345-2016 proposto da:
DI

PASQUANTONIO

LANFRANCO

VINCENZA

DPSVCN51D59B515S,

CHDLFR47A01C781A,

CHIODI

CHIODI

ALESSANDRO

CHDLSN79R16C573E, considerati domiciliati ex lege in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato BRUNO MASSUCCI
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro

2017
2567

MILANO ASSICURAZIONI SPA , GALIFFA GIUSTINO, GALIFFA
EMIDIO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1145/2015 della CORTE D’APPELLO

1

k

Data pubblicazione: 06/03/2018

di L’AQUILA, depositata il 15/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 15/12/2017 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO MARIA CIRILLO;

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FATTI DI CAUSA
1. Lanfranco Chiodi, Vincenza Di Pasquantonio e Alessandro Chiodi, in
proprio e nella qualità di eredi della defunta Claudia Chiodi, convennero in
giudizio davanti al Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Giulianova,
Giustino ed Emidio Galiffa nonché la Milano Assicurazioni s.p.a., il primo
quale conducente ed il secondo quale proprietario, chiedendo il

propria congiunta era rimasta uccisa.
A sostegno della domanda esposero che in data 14 settembre 2001 la
defunta Chiodi, alla guida del proprio ciclomotore, si era scontrata con la
vettura Golf condotta dal Galiffa il quale, nonostante la pioggia e l’ora
serale (19,45), aveva affrontato una curva volgente a sinistra a velocità
eccessiva, invadendo l’opposta corsia di marcia percorsa dal motociclo. A
seguito dell’impatto, la sfortunata ragazza era stata sbalzata sul cofano
della vettura ed era poi ricaduta a terra, perdendo la vita.
Si costituì in giudizio la società di assicurazione, chiedendo il rigetto
della domanda sul rilievo che l’incidente era da ricondurre a responsabilità
esclusiva della defunta Chiodi.
Il Tribunale, ricondotta la responsabilità dell’incidente nella misura dei
due terzi a colpa del Galiffa e del residuo terzo a colpa della Chiodi,
accolse in parte la domanda e condannò i convenuti al risarcimento nella
misura di euro 240.000 per ciascun genitore ed euro 90.000 in favore del
fratello a titolo di danno non patrimoniale, euro 40.000 in favore di
ciascun genitore a titolo di danno patrimoniale, nonché al pagamento le
spese di lite.
2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dagli attori e in via
incidentale dalla società di assicurazione e la Corte d’appello di L’Aquila,
con sentenza del 15 ottobre 2015, ha rigettato entrambi gli appelli ed ha
integralmente compensato le spese del grado.
Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa
sede, che da tutti gli elementi a disposizione, ivi comprese le due
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risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale nel quale la

consulenze tecniche svolte in primo grado, la c.t. del P.M. in sede penale e
la c.t.u. medico-legale, era emerso che la responsabilità principale del
fatto era da ricondurre al comportamento del conducente della vettura.
Questi, nell’avvicinarsi ad una curva sinistrorsa in ora serale e sotto la
pioggia, aveva tenuto una velocità senz’altro non consona allo stato dei
luoghi ed aveva tagliato la curva invadendo la corsia di marcia della

tenendo strettamente la propria destra, bensì quasi al centro della propria
corsia di marcia, come risultava dalla collocazione del punto d’urto a circa
1,90 m o due metri dal margine destro. Lo scontro frontale aveva fatto sì
che la Chiodi, sbalzata dalla sella della moto, colpisse con la testa
(protetta dal casco) il parabrezza della vettura, volando sulla stessa e
terminando poi a terra.
Pacifica essendo, dunque, la responsabilità del conducente Galiffa
nella misura preponderante di due terzi, doveva tuttavia porsi a carico
della vittima un terzo della responsabilità. Richiamati i principi in tema di
applicazione dell’art. 104 cod. strada, la Corte di merito ha rilevato che nel \.\ 1
caso in esame il fatto di procedere senza tenere strettamente la propria
destra aveva assunto rilevanza nella determinazione del tragico incidente.
Quanto alla liquidazione dei danni, la Corte abruzzese ha affermato
che il Tribunale aveva compiuto una corretta applicazione delle c.d. tabelle
milanesi, liquidando a ciascun genitore la somma di euro 240.000 a titolo
di danno non patrimoniale ed al fratello la somma di euro 90.000. Non
poteva essere aggiunto a tali somme anche il c.d. danno edonistico da
perdita del rapporto parentale, il quale doveva essere liquidato insieme al
danno morale iure proprio.

L’autonomo risarcimento delle specifiche

sofferenze patite dai familiari superstiti non poteva essere oggetto di
autonomo risarcimento, per evitare duplicazioni indebite. Il danno
patrimoniale doveva essere liquidato, invece, assumendo come parametro
il triplo della pensione sociale; poiché la defunta partecipava all’attività di
impresa dei genitori, fissando il valore del suddetto triplo nella misura di
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Chiodi. La sfortunata vittima, però, marciava in quel momento non

euro 13.147,29 (per l’anno 2009) e considerando che la ragazza avrebbe
destinato ai propri bisogni circa due terzi dei guadagni futuri, la somma di
euro 40.000 liquidata dal Tribunale a ciascuno dei genitori per tale titolo
era da ritenere congrua.
Quanto, infine, agli interessi sulle somme liquidate, la Corte di merito
ha concluso che il Tribunale aveva liquidato più del dovuto, ma che la

incidentale sul punto.
Le motivazioni ora richiamate sono state utilizzate anche per il rigetto
dell’appello incidentale della società di assicurazioni.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila propongono
ricorso Lanfranco Chiodi, Vincenza Di Pasquantonio e Alessandro Chiodi,
con unico atto affidato a tre motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art.
360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione degli artt. 1227 e 2054 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod.
proc. civ., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su
un punto decisivo della controversia.
Osservano i ricorrenti – dopo aver ricostruito le modalità
dell’incidente attraverso il richiamo delle relazioni dei consulenti tecnici e
la deposizione resa dal Galiffa in sede di interrogatorio formale – che
dall’insieme delle prove esistenti sarebbe emersa in modo evidente la
responsabilità esclusiva del conducente della vettura Golf. Del tutto
erroneamente la Corte d’appello, senza fornire un’adeguata motivazione
sul punto, avrebbe riconosciuto anche un concorso di colpa della vittima.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art.
360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 cod. civ., degli artt. 115 e 116

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statuizione non poteva essere modificata in mancanza di appello

cod. proc. civ., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
su un punto decisivo della controversia.
Osservano i ricorrenti che la sentenza impugnata avrebbe del tutto
ignorato, nella ricostruzione della dinamica del sinistro, che il c.t.u. dott.
Bernardi aveva posto in luce il fatto che la strada era particolarmente
sconnessa, per cui probabilmente la Chiodi era stata costretta a marciare

manto stradale. Tale elemento, che avrebbe dovuto condurre
all’affermazione della responsabilità esclusiva del conducente della Golf,
sarebbe stato del tutto ignorato dalla Corte d’appello.
3. I due motivi, da trattare congiuntamente in considerazione
dell’evidente connessione tra loro esistente, sono entrambi privi di
fondamento, quando non inammissibili.
Giova premettere che questa Corte, con un costante orientamento al
quale la pronuncia odierna intende dare continuità, ha affermato che in
materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la
ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione
della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la
graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità
tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano
altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se
il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da
completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v.,
tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n.
1028, e 30 giugno 2015, n. 13421, nonché l’ordinanza 22 settembre
2017, n. 22205, e la sentenza 17 gennaio 2018, n. 908).
Nella specie la Corte di merito, con una sentenza scrupolosa ed
attenta che dimostra un vaglio completo del materiale probatorio
esistente, è pervenuta alla conclusione di ripartire la responsabilità tra i
conducenti in misura di un terzo e due terzi, individuando la colpa della
sfortunata vittima nell’aver guidato il motociclo senza rispettare
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verso il centro della propria corsia proprio dalle pessime condizioni del

pienamente l’obbligo di marciare alla propria destra. Ne consegue che
l’argomentazione principale posta a contestazione della sentenza – e cioè
il fatto che le pessime condizioni del manto stradale avrebbero costretto la
Chiodi a non tenere strettamente la destra – non è stata ritenuta decisiva
dalla Corte abruzzese per pervenire ad un diverso riparto delle
responsabilità. Non è pensabile che a tale auspicata conclusione possa

precluso in sede di legittimità; è infatti rimesso al giudice di merito il
potere dovere di accertare la rilevanza, ai fini dell’attribuzione di
responsabilità, dell’eventuale violazione dell’obbligo di tenere la destra
durante la marcia (v. la sentenza 9 luglio 1991, n. 7575, sia pure in
relazione al precedente codice della strada).
4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360,
primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione
degli artt. 1226, 2056 e 2059 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc.
civ., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un
punto decisivo della controversia.
Con tale doglianza i ricorrenti censurano la liquidazione dei danni.
Rilevano che il mortale incidente ha causato loro un danno non
patrimoniale che va distinto in danno alla salute e danno da perdita della
serenità della vita familiare. La liquidazione congiunta del danno biologico
e di quello da lutto dimostrerebbe di aver frainteso l’affermazione della
giurisprudenza secondo cui devono essere evitate le duplicazioni
risarcitorie. Al danno morale, invece, doveva essere aggiunto il danno cd.
edonistico derivante dalla perdita della presenza della persona cara, danno
che viene solitamente risarcito nella misura della metà del danno morale.
Quanto al danno patrimoniale, dovevano essere liquidati anche le spese
funebri ed il valore della moto andata distrutta.
4.1. Il motivo non è fondato.
Esso contiene una serie di censure che, oltre ad essere generiche,
dimostrano di non tenere in considerazione la motivazione della sentenza
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pervenire questa Corte, trattandosi di un riesame del merito che resta

impugnata, la quale ha illustrato e motivato le ragioni per le quali è
pervenuta alla liquidazione del danno complessivo nei termini suindicati.
Infondata è la pretesa di una liquidazione autonoma del c.d. danno
edonistico, alla luce della sentenza 8 luglio 2014, n. 15491, di questa
Corte, correttamente richiamata dalla Corte d’appello. Ma anche la
censura conseguente al mancato risarcimento del c.d. danno da lesione

non patrimoniale, diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale, non
può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la
perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di
fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere
dell’attore allegare e provare; tale onere di allegazione, peraltro, va
adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere
enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (così la sentenza 19 ottobre
2016, n. 21060). Dal ricorso, invece, non emerge che tale specifica prova
sia stata fornita, né risultano indicati elementi in base ai quali possa
dedursi che il giudice di merito – dichiarando la conformità della
liquidazione rispetto alle tabelle milanesi – abbia omesso la valutazione di
circostanze decisive poste al suo esame.
Quanto alle voci di danno patrimoniale costituite dalle spese funebri e
dal danno da distruzione della moto, asseritamente omesse dal giudice di
merito, si tratta di un profilo di doglianza inammissibile, posto che la
domanda risulta nuova, né il ricorso dimostra che essa sia stata proposta
in sede di merito.
5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di
attività difensiva da parte degli intimati.
Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater,
del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso.
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del rapporto parentale è priva di fondamento, posto che un simile danno

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte
dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

Civile, il 17 gennaio 2018, a seguito di riconvocazione.
Il Presente

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione

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