Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5167 del 05/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5167 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 28212/10 proposto da:
Comune di L’Aquila, in persona del Sindaco pro tempore
Massimo Cialente, elettivamente domiciliato in Roma,
Via L. Valadier n. 48, presso lo Studio dell’Avv.
Giancarlo Caporali, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Paola Giuliani e Domenico de Nardis, giusta delega in
calce al ricorso;

– ricorrente contro
Carlo Sebastiani, elettivamente domiciliato in Roma,
Via Tuscolana n. 4, presso lo Studio dell’Avv. Marco
Pepe, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Filippi
De Santis, giusta procura a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 05/03/2014

- controricorrente avverso la sentenza n. 95/01/10 della Commissione
Tributaria Regionale dell’Abruzzo, depositata il 13
luglio 2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ernestino Luigi Bruschetta;
udito l’Avv. Andrea Filippi De Santis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 95/01/2010, depositata il
13 luglio 2010, la Commissione Tributaria Regionale
dell’Abruzzo, respinto l’appello del Comune di
L’Aquila, confermava la decisione n. 243/04/08 della
Commissione Tributaria Provinciale della stessa Città
che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente
Sebastiani Carlo avverso l’avviso di accertamento n.
701585 emesso a recupero ICI 2005 relativamente a
fabbricati.
La CTR, premessa la pacifica e provata circostanza che
gli immobili avessero “di fatto” natura agricola in
quanto utilizzati per attività agrituristica, essendo
invece irrilevante che gli stessi non fossero
accatastati come rurali, riteneva “evidente come gli
immobili in questione fossero esenti da ICI, sia alla

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udienza del 9 gennaio 2014, dal Consigliere Dott.

luce dell’art. 23, comma l bis, d.l. 30 dicembre 2008,
n. 207, sia alla luce della più recente ed autorevole
giurisprudenza in materia”.
Contro la sentenza della CTR, il Comune proponeva
ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo.
Il contribuente resisteva con controricorso.

1.

Il Comune censurava la sentenza deducendo, in

rubrica, “Violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c., in
relazione all’art. 7 d.lgs. 504/92 e d.l. 207, coma l
bis,

convertito con modificazioni in 1. n. 14 del

2009”; secondo il Comune, in sintesi, la norma
contenuta all’art. 23, comma l bis, d.l. cit. conv. in
1. n. 14 cit., avente carattere retroattivo perché
d’interpretazione autentica, era da intendersi nel
senso che fabbricato rurale esente ICI fosse soltanto
quello come tale accatastato; cosicché, concludeva il
Comune, la CTR aveva errato nel ritenere che il
fabbricato oggetto di lite fosse esente ICI perché “di
fatto” rurale.
Il motivo è fondato alla luce della giurisprudenza di
questa Corte, che ha già avuto modo di chiarire che “In
tema di ICI, per la dimostrazione della ruralità dei
fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è
rilevante l’oggettiva classificazione catastale con
attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), per
cui l’immobile che sia stato iscritto come «rurale», in
conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti
previsti dall’art. 9 d.l. 30 dicembre 1993, n. 557,

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Diritto

conv. in 1. 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto
all’imposta, ai sensi dell’art. 23, comma l bis, d.l.
30 dicembre 2008 n. 207 (conv. in 1. 27 febbraio 2009
n. 14) e dell’art. 2, comma l, lett. a, d.1g. 30
dicembre 1992 n. 504; ne consegue che qualora
l’immobile sia iscritto in una diversa categoria

che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto
di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato,
restandovi, altrimenti, quest’ultimo assoggettato; e,
allo stesso modo, il Comune deve impugnare
autonomamente l’attribuzione della categoria catastale
A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere
l’assoggettamento del fabbricato all’imposta (Cass.
sez. un. n. 18565 del 2009; Cass. sez. trib. n. 19872
del 2012; Cass. sez. trib. n. 20001 del 2011;).
2. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti, a
sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c. questa Corte è
tenuta a decidere il merito della controversia col
rigetto del ricorso del contribuente.
3. Nel recente consolidarsi del richiamato orientamento
giurisprudenziale, debbono farsi consistere i giusti
motivi che inducono questa Corte a compensare
integralmente le spese di ogni fase e grado.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata
sentenza e, decidendo il merito della controversia,
respinge il ricorso del contribuente avverso l’avviso

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catastale, nella specie D/1, è onere del contribuente,

di accertamento n. 701585; compensa integralmente le
spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

giorno 9 gennaio 2014

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