Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5166 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 19/12/2016, dep.28/02/2017),  n. 5166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. PICCIALLLI Patrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12499-2012 proposto da:

D.V.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE

DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PERSICO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO PAPE’

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 161/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 12/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito per il controricorrente l’Avvocato BACOSI che si rimette agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.V.A. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che ha resistito con tempestivo controricorso), per la cassazione della sentenza n. 161/04/2011 della CTR di Roma in controversia concernente l’impugnazione di plurimi avvisi di accertamento per Irpef, addizionale regionale e comunale, sanzioni ed interessi relativi agli anni di imposta 2003, 2004, 2005 e 2006; con gli avvisi in oggetto l’Ufficio ha proceduto ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 all’accertamento sintetico del reddito sulla scorta di “di incrementi patrimoniali” ritenuti sulla base di spese sostenute nel periodo 2002/2006.

La sentenza impugnata ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto i ricorsi del contribuente.

Con nota depositata in cancelleria in data 11 novembre 2016 il ricorrente, premesso che la lite era stata transatta in sede di autotutela, giusta allegato provvedimento della Direzione Provinciale II di Roma, ha depositato atto di rinunzia al ricorso per cassazione sottoscritto dalla parte personalmente oltre che dal procuratore ed ha chiesto la totale compensazione delle spese del giudizio.

L’atto di rinunzia non è stato notificato alla controparte costituita.

Questa Corte ha chiarito che a norma dell’art. 390 c.p.p., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità. (Cass. ss.uu n. 3876 del 2010)

A tanto consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese del giudizio sono compensate sussistendone giusti motivi desumibili dalla documentazione allegata all’atto di rinunzia dalla quale si evince la definizione transattiva della lite fiscale.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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