Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5165 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 25/02/2021), n.5165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PERRINO A. Mar – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 4373 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

Cooperativa Terremerse soc. coop.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia Romagna, depositata in data 23 dicembre 2011,

n. 123/19/11;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del

26 novembre 2020 dal consigliere Angelina-Maria Perrino.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Emerge dalla sentenza impugnata che l’Agenzia delle entrate ha indirizzato alla cooperativa Terremerse una pretesa impositiva articolata, per i profili ancora d’interesse, in due rilievi: uno, vertente sull’affermata inapplicabilità dell’aliquota iva agevolata al 10% alle cessioni di estratto di alghe marine “(OMISSIS)”, che secondo l’Ufficio non rispondeva al prodotto contemplato tra quelli per i quali è prevista l’aliquota agevolata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, della Tabella A allegata, della parte III, al punto n. 45); l’altro, concernente la fatturazione di merce che la cooperativa aveva ceduto a titolo di sconto, giacchè secondo l’Ufficio mancava la prova che le cessioni in questione afferissero alle operazioni principali.

La cooperativa ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale di Ravenna e quella regionale dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello successivamente proposto dall’Agenzia.

A sostegno della decisione il giudice d’appello, quanto al primo rilievo, ha fatto leva su una perizia di parte, dalla quale era emerso che l’estratto di alga non presentava aggiunta alcuna di composti estranei all’alga, tale da giustificarne una diversa classificazione; in relazione al secondo, ha ritenuto provato che le cessioni di merce a titolo di sconto facessero parte delle operazioni principali.

Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che articola in quattro motivi, cui non c’è replica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Coi primi due motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, l’Agenzia delle entrate denuncia l’insufficienza della motivazione in ordine all’effettiva natura dell’estratto di alghe, l’identificazione della quale è stata ricavata esclusivamente dai risultati di una perizia di parte (primo motivo), nonchè la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 16, e della Tabella A a questo allegata, là dove la Commissione tributaria regionale ha trascurato la rilevanza delle dettagliate distinzioni operate dal legislatore con la Tabella in questione (secondo motivo).

La censura complessivamente proposta, che è stata già risolta da questa Corte, si rivela infondata.

2.- Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 16, comma 2, stabilisce che l’aliquota dell’imposta è ridotta al 10% della base imponibile per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell’allegata tabella A) e il punto 45) della parte III della Tabella contempla tra i beni in questione “(OMISSIS)”.

La seconda nota preliminare della tabella A) prescrive che “per l’applicazione della presente tabella si osservano le norme delle leggi doganali per le voci corrispondenti alla tariffa dei dazi doganali di importazione”; la tariffa contempla (al capitolo 12) “semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie o foraggi” e al codice NC 1212 classifica “Carrube, alghe, barbabietole congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati nè compresi altrove”, con sottovoce “-(OMISSIS)” (GUCE, 7 settembre 1987, pag. 102)”.

2.1.- Questa Corte (con sentenza 31 marzo 2015, n. 6514) ha quindi rilevato che la tariffa doganale equipara, senza distinzioni, tutte le merci a base di alghe, fresche o lavorate (refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate), siano esse destinate al consumo umano o ad altri usi, fatta eccezione (cap. 54, nota 1) per i polimeri organici naturali e (cap. 12, nota 5) per i microrganismi cellulari morti (NC 2102), le colture di microrganismi (NC 3002) e i concimi (NC 3101 e 3105).

Sicchè, in applicazione delle regole generali per l’interpretazione della tariffa doganale, fissate nella parte prima, titolo 1, parte A di questa, secondo le quali, rispettivamente, “2. (…) b) Qualsiasi menzione di una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie…”, e, “Qualora per il dispositivo della regola 2-b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:…b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3-a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale…”, questa Corte ha stabilito che se i prodotti possono essere classificati ai fini doganali secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale, l’identità dagli elementi chimici presenti nell’alga e nel controverso estratto di alga li rende entrambi classificabili sotto la medesima voce doganale NC 1212 e relative sottovoci.

2.2.- Per conseguenza, visto che vi è una sola voce doganale (NC 1212) per le alghe fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate, e unica è la voce “alghe” (punto 45) nella tabella allegata al decreto iva, la voce nazionale deve essere letta alla luce della più dettagliata previsione del diritto doganale dell’UE e deve, quindi, essere estesa anche a tutte quelle lavorazioni che lascino intatti gli elementi chimici presenti nelle alghe medesime, secondo il criterio della materia che in sè conferisce alle merci stesse il loro carattere essenziale.

2.3.- Nè rileva, si è aggiunto, che per alcuni settori merceologici la tabella allegata al decreto iva preveda una voce separata per gli estratti, poichè si tratta di casi in cui anche la tariffa doganale prevede separate voci di classificazione.

In via d’esempio, il malto è classificato al punto 31) della tabella IVA e alla voce 1107) della nomenclatura combinata, mentre gli estratti di malto sono classificati al punto 65) della tabella IVA e alla voce 1901) della nomenclatura combinata.

Analogamente tè e caffè sono classificati al punto 24) della tabella IVA e alla voce 0900) della nomenclatura combinata, mentre i loro estratti sono classificati al punto 76) della tabella IVA e alla voce 2101) della nomenclatura combinata.

2.4.- Queste conclusioni non sono smentite dal Reg. UE 1055 del 2012, che all’art. 1, stabilisce: “Al capitolo 20 della nomenclatura combinata di cui al Reg. (CEE) n. 2568 del 1987, all’allegato 1, è inserita la seguente nota complementare. 9: 9. Le alghe preparate o conservate mediante processi non previsti al capitolo 12, quali la cottura, la tostatura, l’aggiunta di condimenti o l’aggiunta di zucchero, sono comprese nel capitolo 20 come preparazioni di altre parti di piante. Le alghe fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate, devono esse classificate alla voce 1212”.

Sul punto, difatti, la giurisprudenza unionale ha chiarito che un regolamento che definisce le condizioni di classificazione in una voce o in una sottovoce tariffaria della NC non può avere effetti retroattivi (v., in tal senso, sentenze Siemers, causa C-30/71, punto 8; Gervais-Danone, causa C-77/71, punto 8, e Biegi, causa C-158/78, punto 11).

Inoltre, il capitolo 20 riguarda la “preparazione di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante”, e le preparazioni considerate (cottura, tostatura, condimento, zuccheraggio) sono quelle tipiche dell’industria alimentare (v. sezione 4), laddove l’Agenzia non deduce neanche che sia questa la destinazione dell’estratto di alghe, che è commercializzato al minuto dalla cooperativa.

2.5.- In questo contesto, i risultati della perizia, che in sè non sono contestati, comportano che alla cessione del prodotto sia stata correttamente applicata l’aliquota agevolata.

La complessiva censura va quindi respinta.

3.- Inammissibile è, invece, la censura compendiata nel terzo e nel quarto motivo di ricorso, coi quali l’Agenzia denuncia, rispettivamente, l’insufficienza della motivazione in ordine alla prova che le cessioni di beni eseguite a titolo di sconto afferissero alle operazioni principali (terzo motivo), nonchè la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15, là dove il giudice d’appello ha trascurato che il riferimento contenuto nell’art. 15, alle “originarie condizioni contrattuali” impone al contribuente che invochi il regime di non imponibilità previsto dalla norma di provare la corrispondenza negoziale tra le cessioni a titolo di abbuono o sconto e quelle compiute a fronte di corrispettivo, alle quali le prime siano connesse (quarto motivo).

3.1.- Questa Corte ha già avuto occasione di stabilire (si veda Cass. 5 ottobre 2018, n. 24471) che, in tema di iva, la cessione di quantità aggiuntive di beni a titolo di sconto non è imponibile del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 15, comma 2, purchè lo sconto sia stato espressamente concordato tra le parti al momento della conclusione del contratto per l’operazione principale: la disposizione in questione sottrae al regime ordinario d’imponibilità una cessione che, in sè, è sicuramente “commerciale”, ma, in quanto derivante e strettamente collegata a un’altra specifica operazione, assolve una finalità, positivamente valutata dal legislatore, incentivante dei rapporti economici.

3.2.- Nel caso in esame, tuttavia, il giudice d’appello ha ritenuto che sia stata raggiunta la prova che le cessioni in questione, tra l’altro concernenti la medesima merce oggetto dell’operazione principale, facciano parte di questa. Il che implica implicitamente, ma inevitabilmente, che corrispettivo e sconto siano stati concordati in sede di disciplina dell’operazione complessiva.

Sicchè la censura proposta dall’Agenzia mira per un verso a un’inammissibile rivalutazione dell’apprezzamento compiuto dal giudice di merito e, per altro verso, postula che la prova non sia stata fornita.

4.- In definitiva, il ricorso è rigettato

Nulla per le spese, tuttavia, in mancanza di attività difensiva.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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