Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5165 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 5165 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

ORDINANZA

sul ricorso 11553-2016 proposto da:
COMUNE DI TRINITAPOLI , in persona del Sindaco protempore, Avv. FRANCESCO DI FEO, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA, 40, presso
lo studio dell’avvocato MARCO TOCCI, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIUSEPPE LATELLA giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA , in persona del suo
legale rappresentante p.t., considerata domiciliata
ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

Data pubblicazione: 06/03/2018

EMANUELLA LA PORTA giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente nonchè contro

UNIPOL ASS.NI SPA già UGF ASS.NI SPA, UNIPOL ASSNI

– intimati –

avverso la sentenza n. 1755/2015 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 09/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 15/12/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA
GRAZIOSI;

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SPA DIVISIONE AURORA E UNIPOL , CENTRONE FABIO;

Rilevato che:

11553/2016

Con atto di citazione notificato il 17 giugno 2005 il Comune di Trinitapoli conveniva davanti al
Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Trinitapoli, Fabio Centrone e la compagnia
assicuratrice Unipol Assicurazioni S.p.A., per ottenere il risarcimento dei danni che gli
sarebbero derivati dall’incendio di una Fiat Croma di proprietà del convenuto, incendio
avvenuto per l’esplosione del serbatoio dell’auto il 20 agosto del 2003 in prossimità del palazzo
comunale, adducendo essere stato accertato che l’auto era stata rubata e che i danni subiti

essendo stata emersa una causa dolosa.
Unipol si costituiva, eccependo difetto di legittimazione passiva, essendo stato stipulato il
contratto di assicurazione con Aurora Assicurazioni S.p.A., che il Comune, autorizzato dal
giudice, chiamava in causa; anche questa compagnia si costituiva, chiedendo il rigetto della
pretesa attorea. Con sentenza del 25 ottobre 2010 il Tribunale dichiarava il difetto di
legittimazione passiva di Unipol e rigettava la domanda nei confronti del proprietario dell’auto
e della sua compagnia assicuratrice. Il Comune proponeva appello, cui le due compagnie
assicuratrici resistevano, e che veniva poi rigettato dalla Corte d’appello di Bari con sentenza
del 9 novembre 2015.
Il Comune ha presentato ricorso articolato su tre motivi e illustrato anche in memoria, da cui si
difende con controricorso Unipolsai Assicurazioni S.p.A.

Considerato che:
1.11 primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa
applicazione degli articoli 2054, terzo comma, c.c., 113 c.p.c., 122 Cod. Ass., 11 prel., 111
Cost., denunciando altresì contrasto della sentenza impugnata con la giurisprudenza di
legittimità.
La corte territoriale si sarebbe posta appunto in contrasto con la giurisprudenza di questa
Suprema Corte per cui il proprietario è responsabile dei danni derivati dalla circolazione del
veicolo anche se questa è avvenuta contro la sua volontà nel caso in cui non dimostri di avere
adottato adeguate misure per prevenire la sua utilizzazione da parte di terzi. Inoltre alla guida
deve essere equiparata la sosta del veicolo. Nel caso in esame si sarebbe accertato che
l’incendio non era stato doloso. Inoltre la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che la
controparte aveva introdotto per la prima volta nella replica l’argomento dell’applicazione
dell’articolo 122 Cod. Ass., così venendo a violare il principio del contraddittorio racchiuso
nell’articolo 111 Cost.; e comunque il giudice d’appello farebbe riferimento ad una norma non
vigente all’epoca del fatto dannoso, in quanto entrata in vigore solo dal 1 gennaio 2006.

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pertanto dagli uffici comunali sarebbero stati coperti dall’assicurazione obbligatoria non

Il motivo non merita accoglimento. Esso ripropone in buona parte quanto già addotto al giudice
d’appello, che non si è posto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, in quanto questa
afferma – come riconosciuto dal giudice d’appello – l’inesistenza della responsabilità del
proprietario qualora il veicolo circoli in conseguenza di un furto (sotto la vigenza della I.
990/1969 v. Cass. sez. 3, 1 aprile 2005 n. 6893), che, come la corte territoriale rileva, nel
caso in esame era già stato denunciato “ben sette giorni prima del sinistro” dal proprietario
dell’auto.

principio del contraddittorio, si tratta di un’argomentazione artificiosa, poiché la norma viene
citata dal giudice d’appello, a ben guardare, come un mero

obiter dictum,

giacché

espressamente non viene applicata, riconoscendo che non era in vigore quando avvenne il
fatto (motivazione della sentenza impugnata, pagine 4-5).
E infine, per quel che riguarda il difetto di accertamento della natura dolosa dell’incendio,
questo viene ad essere assorbito palesemente dal fatto che, in conseguenza del denunciato
furto, non sussiste più alcuna responsabilità del proprietario del veicolo incendiato.
2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di
fatto discusso e decisivo con riferimento agli articoli 2054, 2727, 2729 c.c., 113, 132 n.4
c.p.c., 118 disp. att.c.p.c., motivazione apparente e contrasto con l’orientamento della
giurisprudenza di legittimità.
Sostiene il ricorrente che il giudice d’appello non avrebbe analizzato “per nulla l’intero arco
delle norme e dei fatti storici che il ricorrente aveva sottoposto alla sua attenzione” e avrebbe
fornito una motivazione apparente in ordine al quarto motivo d’appello riguardante “la
presunta dimostrata natura dolosa dell’incendio”.
Il motivo è del tutto privo di consistenza, poiché non vi è alcuna motivazione insufficiente o
apparente, bensì l’adempimento dell’obbligo motivazionale come deve essere effettuato,
ovvero con l’illustrazione dell’iter razionale attraverso il quale il giudice d’appello è pervenuto
alla sua decisione. Quanto poi alla questione della natura dolosa dell’incendio, in particolare,
correttamente il giudice d’appello rileva che era stata assorbita “essendo venuto meno il
legame tra la circolazione del veicolo e il suo proprietario”.
3. Il terzo motivo, che erroneamente viene numerato come quarto, denuncia, ex articolo 360,
primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91, 92 c.p.c., 1175 e
1176 c.c., lamentando che il giudice d’appello avrebbe errato nel condannare l’appellante alla
rifusione a controparte delle spese “alla luce di quanto sopra”.
Il motivo è ictu ()culi infondato, avendo il giudice d’appello applicato correttamente il principio
di soccombenza, interamente gravante sull’attuale ricorrente.
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Quanto poi al riferimento all’articolo 122 Cod. Ass. e alla conseguente asserita violazione del

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla
rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Sussistono ex
articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali,
liquidate in un totale di C 12.200, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli
accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2017

P.Q.M.

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