Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5164 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 14/12/2016, dep.28/02/2017),  n. 5164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 1729/2010 R.G. proposto da:

I.G.M. AMBIENTE S.r.l. (già IMECO, IMPIANTI ECOLOGICI S.r.l.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via delle Quattro Fontane, 15, presso lo studio

del Prof. Avv. Giuseppe Tinelli, che la rappresenta e difende giusta

procura notarile in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, entrambi

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e

SE.RI.T. SICILIA S.p.A.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 161/07/08, depositata il

01/12/2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

dicembre 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito per la ricorrente l’Avv. Massimo Ridolfi, per delega dell’Avv.

Giuseppe Tinelli;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Del Core Sergio, il quale ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 1/12/2008 la C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dalla Imeco, Impianti Ecologici S.r.l., avverso la cartella di pagamento nei suoi confronti emessa, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis per il pagamento dell’importo di Euro 11.432,81 a titolo di Irpef, Irap, ritenute alla fonte, interessi e sanzioni pecuniarie.

Avverso tale decisione la società contribuente propone, nei confronti dell’Agenzia delle entrate e della SE.RI.T. Sicilia S.p.a., concessionario del servizio di riscossione, ricorso per cassazione affidato a otto motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con gli otto motivi di ricorso, tutti corredati da conferenti quesiti ex art. 366-bis cod. proc. civ., la società contribuente – denunciando violazione di legge (primo, secondo, quarto, quinto, sesto e ottavo motivo) nonchè vizio di motivazione (terzo e settimo motivo) – si duole del rigetto delle eccezioni poste a fondamento dell’impugnazione della cartella con le quali se ne deduceva la nullità per:

– mancanza di sottoscrizione dei ruoli in violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4, (primo e secondo motivo);

– decadenza dei termini per l’esecuzione del controllo automatizzato e la liquidazione d’imposta D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis (terzo e quarto motivo);

– omessa preventiva instaurazione del contraddittorio in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3 e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, (quinto e sesto motivo);

– errata determinazione della pretesa tributaria per violazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 (settimo e ottavo motivo): secondo la ricorrente, l’adesione al c.d. condono tombale, pur facendo salvi per espressa disposizione di legge gli effetti della liquidazione delle imposte effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis comportava comunque l’estinzione delle sanzioni connesse.

3. Le censure, congiuntamente esaminabili a due a due, secondo l’ordine sopra esposto, sono infondate.

Quanto alle prime due coppie (motivi dal primo al quarto), si rivela assorbente il rilievo per cui, nell’ambito della liquidazione delle dichiarazioni, l’unico termine che conti è quello della notifica della cartella, nella specie avvenuto entro la data indicata dalla legge di riforma dettata con il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 156, il cui art. 1, comma 5-ter, lett. a), n. 1), ha abrogato del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17 al quale sono riferite le prime due delle doglianze in esame.

Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, invero, in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, la legittimità della pretesa erariale è subordinata, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 15 luglio 2005 e del susseguente intervento legislativo realizzato con il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156, (solo) alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni.

E’ stato al riguardo condivisibilmente affermato che “la sentenza della Consulta nell’enunciare l’addizione del termine finale per la notifica della cartella ha inteso spostare il baricentro del rapporto tra il contribuente e il fisco, eliminando ogni interesse e attenzione in ordine alle attività interne, come quella riguardante la formazione del ruolo e la sua consegna all’esattore concessionario, considerate prive di rilievo nella dialettica del rapporto d’imposta. Ciò che conta, dopo la pronuncia del Giudice delle leggi, è che l’attività esterna sia posta in essere in un termine inderogabile, tale ritenuto dalla Corte costituzionale, e che il legislatore ha discrezionalmente fissato” (Sez. 5, n. 26104 del 30/11/2005).

Siffatta regola è applicabile anche per i giudizi – quale quello che ne occupa – pendenti alla data di entrata in vigore della detta legge di conversione n. 156 del 2005che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 (D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, lett. b), salvo che si tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999. In questo caso occorre distinguere: a) le ipotesi di “rettifica cartolare” (o formale), per le quali la cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, nel testo vigente ratione temporis); b) le ipotesi di controllo formale (o, più rettamente, cartolare), per le quali, a pena di decadenza, deve provvedersi sia all’iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (secondo il combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 1 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, entrambi nel testo vigente ratione temporis), sia alla notifica della cartella di pagamento al contribuente entro il giorno cinque del mese successivo a quello nel quale il ruolo sia stato consegnato al concessionario a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24, (anche in questo caso, nel testo vigente ratione temporis). La prova del rispetto dei predetti termini, in caso di contestazione, deve essere data dall’ente impositore (v. Cass., Sez. 5, n. 1306 del 26/01/2015; Sez. 5, n. 13811 del 12/06/2009; Sez. 5, n. 16826 del 21/07/2006).

Alla luce di questi principi, va rilevato che trattandosi nella specie della liquidazione di una dichiarazione presentata nel 2001, il cui ruolo è stato reso esecutivo ben oltre il 30 settembre 1999, la notifica della cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis avvenuta secondo quanto riferito in sentenza in data 11/11/2005, deve ritenersi pienamente idonea ad impedire la decadenza dell’Agenzia dal potere di liquidazione, posto che, in relazione ad essa, la previsione del richiamato D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, lett. c), fissa, a tal fine, al 31 dicembre 2006, il termine per l’utile notifica della cartella.

4. Con riferimento ai motivi quinto e sesto, è sufficiente richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata preventivamente emessa la comunicazione preventiva, ogni qual volta la pretesa derivi – come accade nel caso di specie – dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate.

Infatti, la comunicazione preventiva all’iscrizione a ruolo è necessaria – ma non anche sanzionata, in caso di omissione, da nullità dell’atto – solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati (v. da ultimo Cass., Sez. 6 – 5, Ord. n. 3154 del 17/02/2015, Rv. 634631; Sez. 6 – 5, Ord. n. 42 del 03/01/2014, Rv. 629010; Sez. 5, n. 17396 del 23/07/2010, Rv. 615009).

Quanto poi alla previsione di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5 è stato altresì chiarito, con altrettanto ferma giurisprudenza, che questa, bensì sanzionata dalla nullità in caso di omissione, “non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso” (v. Cass., Sez. 5, n. 19861 del 31/05/2016; Sez. 5, n. 8342 del 25/05/2012, Rv. 622681; v. anche Sez. 6 – 5, Ord. n. 15584 del 08/07/2014, Rv. 631667; Sez. 5, n. 12023 del 10/06/2015, Rv. 635672).

Nel caso di specie non risulta, nè viene specificamente dedotto dalla ricorrente, che sussistessero “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, tali da imporre la comunicazione del detto invito bonario.

5. Quanto infine ai motivi settimo e ottavo – escluso anzitutto che la mancata applicazione della richiesta esenzione possa comunque dar luogo a vizio di motivazione, trattandosi di questione di diritto (v. Sez. U, n. 28054 del 25/11/2008, Rv. 605546) – si rivela dirimente il rilievo per cui ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9, la definizione automatica per gli anni pregressi (di cui al comma 1) rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione, facendo, tuttavia, salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis; ne consegue che la detta definizione non può incidere sulla liquidazione ex art. 36-bis e su quanto ad essa causalmente collegato (interessi – di per sè stessi di natura accessoria – e sanzioni, riferite al ritardato pagamento di un acconto che la contribuente doveva eseguire sulla base della sua stessa dichiarazione); da tanto discende che se la contribuente intendeva condonare siffatte sanzioni ed interessi (oggetto della cartella impugnata), doveva avvalersi della procedura di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9-bispacificamente non attivata nella fattispecie (v. Cass., Sez. 5, n. 11334 del 31/05/2016, Rv. 639981; Sez. 5, n. 26725 del 29/11/2013).

6. Il ricorso va pertanto rigettato.

Non avendo l’intimata svolto difese nella presente sede, non v’è luogo a provvedere sul regolamento delle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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