Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5164 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 5164 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

ORDINANZA

sul ricorso 11445-2015 proposto da:
LAMBERTI MARIA CONCETTA, MASSASCUSA MARIA, D’ANGELO
ANNA, LAMBERTI MARZIA, D’ANGELO ANTONIO, LAMBERTI
DIEGO, considerati domiciliati ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato EZIO CATAURO
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro

GENERALI ITALIA SPA

in persona del proprio

procuratore speciale, dott. GIOVANNI DIGITO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO
62, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI,

1

Data pubblicazione: 06/03/2018

rappresentata e difesa dall’avvocato GIAMPAOLO GRECO
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 178/2014 della CORTE D’APPELLO
dì SALERNO, depositata il 01/04/2014;

consiglio del 15/12/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA
GRAZIOSI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
CORRADO MISTRI che ha concluso chiedendo la
declaratoria di parziale inammissibilità e comunque
il rigetto del ricorso;

2

udita la relazione della causa svolta nella camera di

11445/2015

Rilevato che:

Con ricorso depositato in data 13 ottobre 2008 Vincenzo Lamberti, Anna D’Angelo – genitori di
Ludovico Lamberti -, Antonio D’Angelo e Girolama Di Canto – nonni materni -, Diego Lamberti,
Maria Concetta Lamberti e Marzia Lamberti — fratelli – e Maria Massascusa – nonna paterna adivano il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, per ottenere la condanna di
Generali Assicurazioni S.p.A., quale impresa designata per la Campania dal FGVS, a risarcire
loro i danni derivati dal decesso del loro congiunto in sinistro stradale del 16 novembre 2005.

settembre 2011, rigettava la domanda. Avendo i congiunti proposto poi appello principale, e
Generali incidentale, la Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 1 aprile 2014, rigettava
entrambi i gravami.
Hanno presentato ricorso Anna D’Angelo, Antonio D’Angelo, Diego Lamberti, Maria Concetta
Lamberti e Marzia Lamberti e Maria Massascusa, sulla base di cinque motivi, da cui Generali si
difende con controricorso e con memoria.

Considerato che:
1. Il primo motivo lamenta, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli
141 Cod. Ass., 246 e 112 c.p.c.
In questo motivo, in sostanza, viene riproposto quanto era già stato addotto nell’atto d’appello
in ordine alla questione della incapacità a testimoniare del soggetto trasportato, senza peraltro
fornire argomentazioni idonee a fondatamente confutare quanto condivisibilmente evidenziato
dalla corte territoriale.
Avevano infatti censurato gli appellanti il giudice di prime cure per avere ritenuto nulla la
deposizione di Francesco Russo, perché trasportato sull’auto condotta da Ludovico Lamberti.
Sarebbe stato erroneamente interpretato il citato articolo 141, dal momento che il teste
sarebbe stato già risarcito, e non avrebbe quindi potuto agire nei propri interessi, peraltro
neppure essendo più titolare di alcun diritto per maturata prescrizione. Correttamente il giudice
d’appello rileva che l’incapacità ex articolo 246 c.p.c. non viene meno quando si estingue il
diritto che ne è la fonte, dovendo essa venire valutata prescindendo dalle vicende che vengono
a costituire un posterius rispetto all’insorgere dell’interesse (così, p.es., Cass. sez. 3, 21 luglio
2004 n. 13585 e Cass. sez. 3, 28 luglio 2011 n. 16499), come sono da ritenersi anche la
rinuncia al diritto e la prescrizione dello stesso (Cass. sez. 3, 28 settembre 2012 n. 16541 e
Cass. sez. 3, 14 febbraio 2013 n. 3642 – tutta questa giurisprudenza di legittimità è stata già
invocata nella accurata motivazione della sentenza d’appello -).

3

La compagnia assicuratrice si costituiva, resistendo, e il Tribunale, con sentenza del 28

2.2 n secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli
articoli 141 Cod. Ass., 246 e 112 c.p.c., altresì adducendo che la sentenza impugnata sarebbe
nulla per ultrapetizione.
Ancora si lamenta che l’incapacità a testimoniare di Francesco Russo sia stata ritenuta
insussistente dal giudice d’appello nonostante l’intervenuta prescrizione del diritto del
trasportato ad agire; e in tal modo la corte territoriale sarebbe incorsa in “eccesso di potere
nell’esporre indebitamente tale problematica” perché “mai emersa nei due grandi”. Il motivo è

attuali ricorrenti avevano proprio addotto l’intervenuta prescrizione della “pretesa del Russo”, il
che, logicamente, include anche l’inesistenza del diritto processuale di agire che sarebbe
altrimenti esistito qualora il diritto sostanziale al risarcimento non si fosse prescritto.
3. Il terzo motivo adduce che la sentenza sarebbe nulla ex articolo 360, primo comma, n.5
c.p.c. essendo incorsa in contraddittoria motivazione circa un fatto discusso e decisivo.
Il giudice d’appello avrebbe dapprima affermato che dal verbale dei carabinieri “non è dato
ricavare elementi a sostegno” degli appellanti, ma in seguito riconosciuto che l’invasione della
corsia da parte di un altro veicolo non è stata riscontrata mediante elementi oggettivi bensì
“ipotizzata dai verbalizzanti sulla base delle dichiarazioni rese dal trasportato”.
A prescindere dal fatto che l’argomento appare conforme non all’articolo 360, primo comma,
n.5 c.p.c. nel testo vigente, bensì a quello antecedente alla nota novella del 2012, non si può
non rilevare che in quanto lamentato non sussiste alcuna contraddizione, giacché una mera
ipotesi non è certo un “elemento a sostegno”.
4. Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli
117 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e 112 c.p.c., nonché ultrapetizione.
Il giudice d’appello sarebbe andato “oltre le proprie prerogative” affermando che il sinistro
stradale sarebbe derivato dall’imprudenza di Ludovico Lamberti, il quale conduceva una auto di
potenza superiore a quanto permesso a un neopatentato come egli era: in questo modo la
corte territoriale avrebbe commesso ultrapetizione, arrogandosi valutazioni amministrative e
“sostituendosi a giudizi di valutazione che competono ad altre sedi”.
La censura è del tutto inconsistente, dal momento che compito del giudice d’appello era
proprio accertare la dinamica del sinistro per accertare conseguentemente se sussisteva o
meno un diritto risarcitorio dei congiunti di Ludovico Lamberti, e ciò a seguito della domanda
da questi proposta.

4

palesemente privo di consistenza, in quanto, a tacer d’altro, nella loro doglianza in appello gli

5. Il quinto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., nullità della sentenza,
violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., ingiusta condanna degli attuali ricorrenti alle spese del
secondo grado e illogica mancata compensazione.
Pure questo motivo, peraltro, non è accoglibile, dal momento che, se è vero che sussisteva nel
secondo grado soccombenza reciproca essendo stato proposto appello incidentale dalla
compagnia assicuratrice che pure era stato respinto, è altrettanto vero che la compensazione è
oggetto di un potere discrezionale del giudice, il quale pertanto non è obbligato né ad

reciproca.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna, in solido per il
comune interesse processuale, dei ricorrenti alla rifusione a controparte delle spese
processuali, liquidate come da dispositivo. Sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r.
115/2012 i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere a controparte le spese
processuali, liquidate in un totale di C 6200, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese
generali e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.

esercitarlo, né a motivare la scelta di non esercitarlo, e ciò anche nell’ipotesi di soccombenza

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