Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5164 del 05/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5164 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 1910/09 proposto da:
Comune di L’Aquila, in persona del Vice Sindaco
tempore

pro

Riga Roberto, elettivamente domiciliato in

Roma, Via Trionfale n. 5637, presso lo Studio dell’Avv.
Ferdinando D’Amario, giusta delega in calce al ricorso;

ricorrente

contro
Corsi Giulio;

– intimato avverso la sentenza n. 156/04/07 della Commissione
Tributaria Regionale dell’Abruzzo, depositata il 13
dicembre 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 05/03/2014

udienza del 9 gennaio 2014, dal Consigliere Dott.
Ernestino Luigi Bruschetta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

Con l’impugnata sentenza n. 156/04/07, depositata il 13
dicembre 2007, la Commissione Tributaria Regionale
dell’Abruzzo dichiarava inammissibile l’appello
proposto dal Comune di L’Aquila contro la decisione n.
55/03/06 della Commissione Tributaria Provinciale della
stessa città, la quale ultima aveva accolto il ricorso
del contribuente Corsi Giulio avverso l’avviso di
accertamento n. 15017 emesso a recupero di ICI mai
dichiarata per gli anni d’imposta dal 1998 al 2001 e
relativa ad un terreno inserito in PRG non munito di
piano d’attuazione.
La CTR dichiarava inammissibile l’impugnazione perché
giudicava che la copia depositata in Segreteria non
fosse conforme all’atto d’appello notificato a mezzo
posta, in quanto accertava che il “legale
rappresentante” del Comune veniva diversamente indicato
e che nella copia depositata non compariva alcuna
procura seppure questa era stata indicata “in
intestazione” e mentre invece nell’atto appello
notificato la procura a margine era stata trascritta.

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Fatto

Contro la sentenza della CTR, il Comune proponeva
ricorso per cassazione affidato a due articolati
motivi.
Il contribuente non si costituiva.
Diritto
1. Col primo motivo di ricorso, il Comune censurava la

sotto il profilo di suo difetto assoluto e di sua
incompletezza ed illogicità”; a riguardo, premesso che
“il concetto di conformità” degli atti in parola non
poteva riguardare la procura, che era da considerarsi
elemento esterno agli stessi, il ricorrente Comune
riteneva peraltro che la CTR avesse omesso di spiegare
ovvero avesse insufficientemente o contraddittoriamente
spiegato perché la difformità relativa alla procura
dovesse “ovviamente” comportare la sanzione
d’inammissibilità di cui agli artt. 53, comma l; 18,
comma 3; 22, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546.
Erano quindi sottoposti due quesiti: a) “se configura
vizio di motivazione

ex

art. 360 n. 5, per difetto

assoluto di motivazione ovvero per motivazione
apparente, aver posto solamente l’avverbio
«ovviamente», non sorretto da alcun rapporto
esplicativo o giustificativo, a fondamento della tesi
che la conformità tra l’originale e la copia debba
riguardare anche il mandato. E pertanto dire se la mera
indicazione degli artt. 53, 18 e 22 d.lgs. 546/92 senza
alcuna esplicazione dei criteri o delle ragioni di loro
interpretazione, concretizza una

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petitio principi

o

sentenza, deducendo, in rubrica, “Vizio di motivazione

quanto meno un difetto di identificazione del
procedimento logico giuridico posto alla base della
disposta applicazione delle medesime norme”; b) “se
configura vizio di motivazione

ex art. 360 n. 5, per

incompletezza del ragionamento e per omessa esposizione
dell’Iter logico giuridico seguito, la decisione che

nella indicazione della procura sulla copia e per altro
verso indica una corretta indicazione del mandato
sull’originale dell’atto depositato e la sua piena
verificabilità da parte del giudice, senza esplicitare
l’incidenza dei due aspetti, erroneità e correttezza,
sulla ritenuta inammissibilità”.
Il motivo è inammissibile perché con lo stesso non si
censura un vizio motivazionale circa l’affermazione di
esistenza o di inesistenza di un fatto decisivo e
controverso, bensì si lamenta che la CTR abbia omesso
la giuridica spiegazione dell’affermazione per cui dal
fatto noto della “non conformità” della procura,
dovesse conseguire l’inammissibilità dell’appello in
applicazione del combinato disposto di cui agli artt.
18, 22 e 53 d.lgs. n. 546 cit.; sennonché, per pacifica
giurisprudenza,

la mancata o errata motivazione

giuridica è irrilevante, dovendo la Corte semplicemente
integrarla

o

correggerla,

quando ovviamente

la

pronuncia sia conforme a diritto (Cass. sez. trib. n.
1714 del 2007; Cass. sez. trib. n. 2418ì92 del 2006).
2. Col secondo complesso motivo, il Comune censurava la
sentenza sotto plurimi profili e dapprima per

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per un verso rileva la sussistenza di una erroneità

”Violazione ed erronea applicazione dell’art. 53, c. l,
in relazione all’art. 18, comma 3, d.lgs. 546/92″
perché la “difformità” ravvisata dalla CTR non era
riferibile ad alcun elemento essenziale dell’atto che
dalla legge fosse stato previsto come tale, cosicché la
CTR aveva sbagliato a statuire l’inammissibilità

vizio ed erronea applicazione dell’art. 53 c. l, ultima
parte, e dell’art. 18, comma 3, d.lgs. 546/92, il
ritenere l’inammissibilità dell’appello per indicazione
erronea di mandato sulla copia notificata, stante per
un verso l’insussistenza della previsione
d’inammissibilità per tale ipotesi, e per un verso la
sussistenza di tutti i requisiti (indicazione della
Commissione Tributaria, appellante ed altre parti,
sentenza, oggetto della domanda, esposizione dei fatti,
motivi della impugnazione, sottoscrizione del ricorso)
indicati dalle norme citate come necessari ai fini
dell’ammissibilità del ricorso”.
Il motivo è fondato alla luce della oramai costante
giurisprudenza di questa Corte per cui, sulla scorta
della generale regola secondo la quale la conformità
della copia all’originale del ricorso notificato non
deve esser intesa come formale identità e bensì deve
essere intesa nel senso di non difforme contenuto degli
atti, deve ritenersi sufficiente che nella copia
depositata sia stato attestato dal difensore che
l’originale conteneva la procura (Cass. sez. trib. n.
14389 del 2010; Cass. sez. trib. n. 13208 del 2007;

5

dell’appello; il quesito sottoposto era: “se configura

brNT57: ‘
AI
N.13
fr.q

iis;

Cass. sez. trib. n. 9601 del 2006). Cosicché, non
essendo in discussione il contenuto dell’atto, la CTR
non poteva giudicare inammissibile l’appello statuendo
la non conformità della copia all’originale perché la
procura era stata soltanto indicata o per altre
differenze secondarie che appunto non implicassero

3. Assorbiti gli altri profili di censura.
4. Alla cassazione della sentenza, dovrà seguire il
giudizio di rinvio per l’accertamento degli ulteriori
fatti.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo,
accoglie per quanto di ragione il secondo, cassa
l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della
Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo che nel
decidere la controversia dovrà uniformarsi ai superiori
principi e liquidare le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 9 gennaio 2014

differenze di contenuto tra gli atti.

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