Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5164 del 03/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/03/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 03/03/2011), n.5164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

REGIONE TOSCANA, S.S.;

– intimati –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, GIUSEPPINA

GIANNICO, giusta delega in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 105/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

30/01/09, depositata il 03/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nel a camera di consiglio del

17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. In persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.

La Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, che l’aveva rigettata, accoglieva la domanda proposta da S.S. diretta al riconoscimento del suo diritto all’assegno mensile di invalidità civile con decorrenza dal 9.12.2003, al cui pagamento condannava l’Inps; condannava altresì questo istituto e il Ministero dell’economia, in solido tra loro, a rimborsare alla controparte le spese del doppio grado di merito, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, nonchè al pagamento delle spese della c.t.u..

Il Ministero dell’economia e delle finanze propone ricorso per cassazione.

Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 130 e del D.L. n. 269 del 2003, art. 4, convertito nella L. n. 326 del 2003.

Si sostiene che solo l’inps, ente erogatore della prestazione, è provvisto di una legittimazione sostanziale relativamente alla controversia e come tale è esposto alla soccombenza e alle relative conseguenze sul piano della regolazione 1 delle spese del giudizio, mentre una condanna alle spese deve escludersi rispetto al Ministero dell’economia, mero litisconsorte processuale per effetto del richiamato art. 42.

Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato sulla base dell’orientamento interpretativo al riguardo già adottato da questa Corte, che ha evidenziato le ragioni per cui era stata prevista la partecipazione del Ministero al giudizio con finalità di controllo rispetto agli accertamenti sanitari e ha rilevato come la responsabilità per le spese del giudizio sia correlata anche alla sola acquisizione della qualità di parte in senso processuale (Cass. 16691/2009 e altre conformi), in relazione alla posizione assunta nel giudizio rispetto alle domande proposte.

Può anche rilevarsi che il D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2005, inserito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 20, comma 5 bis, a sua volta inserito nel testo di detta Legge Di Conversione 3 agosto 2009 n. 102, art. 20 nel prevedere la partecipazione alle operazioni di consulenza tecnica non più di un medico designato dall’amministrazione dell’economia ma di uno designato dall’Inps, ha stabilito solo in riferimento alle sentenze di condanna coinvolgenti il Ministero dell’economia relative a ricorsi depositati a partire dall’i.4.2007 che “all’onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l’Inps”. Si tratta quindi di norma ratione temporis inapplicabile nella specie.

Il ricorso deve dunque essere rigettato. Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio delle parti intimate.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2011

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