Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5163 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 14/12/2016, dep.28/02/2017),  n. 5163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10171-2010 proposto da:

ISTITUTO REGINA MARGHERITA IPAB in persona del Presidente del C.d.A.

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA G. SCALIA 6, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO LO

DUCA, rappresentato e difeso dall’avvocato LEOPOLDO ANTONINO D’AMICO

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

sul ricorso 14270-2010 proposto da:

ISTITUTO REGINA MARGHERITA IPAB in persona del Presidente del C.d.A.

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA G. SCALIA 6, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO LO

DUCA, rappresentato e difeso dall’avvocato LEOPOLDO ANTONINO D’AMICO

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 130/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

MESSINA, depositata il 23/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. ANDREAZZA GASTONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato LO DUCA per delega dell’Avvocato

D’AMICO che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Istituto Regina Margherita ha proposto ricorso, rubricato al R.G.N. 10171/10, avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale di Palermo, sez. staccata di Messina, in data 09/04/2009, con la quale, accogliendosi l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Catania, si è confermato il provvedimento impugnato rappresentato dalla cartella di pagamento emessa del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e relativa all’imposta Irpeg per l’anno 1998.

Il giudice d’appello, dopo avere rilevato che l’Istituto Regina Margherita è un ente non commerciale e come tale soggetto passivo Irpeg ai sensi dell’art. 87, lett. c) T.u.i.r., ha ritenuto erroneo il riconoscimento, nel rigo B4 della dichiarazione relativo agli “oneri deducibili”, da parte dei primi giudici, dell’esenzione di imposta ex art. 88, comma 2, lett. b) T.u.i.r., di stretta interpretazione ed attinente all’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie in capo a soggetti che non sono soggetti passivi Irpeg; di qui l’impossibilità di riconoscere in capo all’Istituto Regina Margherita, come esente da Irpeg, il reddito fondiario.

2. Avverso il medesimo provvedimento della Commissione Tributaria regionale di Palermo sopra indicata è stato successivamente proposto sempre dall’Istituto Regina Margherita un ulteriore ricorso, rubricato al R.G.N. 14270/10, contenente i medesimi motivi sotto illustrati.

3. L’agenzia delle Entrate si è costituita, nel solo procedimento derivato dal secondo ricorso, all’unico dichiarato fine di ricevere l’avviso di fissazione dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Va preliminarmente disposta la riunione, alla controversia 10171/10 RGN, di quella 14270/10, giacchè aventi entrambe ad oggetto il medesimo provvedimento. Ciò posto, con il primo motivo, cui è seguita la formulazione del quesito di diritto relativo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, deducendo che allo strumento ivi previsto non può ricorrersi laddove sia necessario procedere, al di là del mero riscontro cartolare, ad attività di interpretazione ed applicazione di norme o principi giuridici, alla qualificazione di fatti o rapporti e alla risoluzione di questioni relative all’applicabilità di norme di esenzione o di agevolazione. Inoltre, in presenza di una esplicita richiesta di esonero, all’Ufficio era preclusa l’immediata iscrizione a ruolo posto che si doveva prima contestare la spettanza dell’esenzione e poi procedere all’eventuale iscrizione a ruolo, come del resto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale passata in giudicato tra le stesse parti relativamente ad una diversa annualità.

Il motivo è infondato.

La pretesa di cui alla cartella di pagamento di specie è infatti derivata dal ritenuto erroneo inserimento, tra gli oneri deducibili, di un asserito ma non spettante reddito esente con conseguente valutazione di natura meramente cartolare che ben consentiva il ricorso allo strumento dell’art. 36 bis cit..

Del resto, proprio con riferimento alla stessa fattispecie oggi in esame, questa Corte (sez. 5^, n. 9791 del 2014) ha statuito che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, prevede infatti un controllo di tipo meramente formale, diretto a verificare la rispondenza tra dichiarazione e versamenti, relativo ad errori direttamente desumibili da tale confronto.

Si è infatti affermato, ribadendo un consolidato indirizzo, che il potere attribuito agli Uffici finanziari, in base al predetto art. 36 bis, è esercitabile soltanto quando l’errore, l’omissione o comunque la mancata rispondenza con la dichiarazione siano rilevabili ictu oculi a seguito di mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo o difformità evidenti, non abbisognevoli di alcuna istruttoria e correggibili dall’Amministrazione, anche a vantaggio del contribuente.

Nella fattispecie in esame l’iscrizione a ruolo conseguente all’omesso versamento dell’Irpeg da parte dell’Istituto, implicante la mancanza dei presupposti di esenzione, risultava direttamente ed in modo auto – evidente dalla dichiarazione e non necessitava quindi di alcuna valutazione giuridica o di ulteriori riscontri documentali.

Il contribuente era dunque perfettamente in grado, come sempre affermato da questa Corte nella sopra ricordata decisione, di cogliere la ratio dell’iscrizione a ruolo e, conseguentemente, di contrastare in modo specifico l’iter logico – giuridico dell’Amministrazione in ordine alla carenza dei presupposti soggettivi dell’esenzione, e di fare pertanto valere le proprie ragioni, ciò che, del resto, ha effettivamente fatto a mezzo dei ricorsi qui scrutinati.

Il ricorso al procedimento ex art. 36 bis cit. da parte dell’Amministrazione è stato dunque del tutto legittimo senza che alcun pregiudizio sia ravvisabile a carico del ricorrente che ha impropriamente evocato il precedente rappresentato dalla decisione della Sez. 5, n. 3119 del 2000, riferita in realtà, appunto, a fattispecie non caratterizzate, come la presente, dal mero riscontro cartolare.

5. Con il secondo motivo, cui è seguita la formulazione del momento di sintesi, è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia per omessa o insufficiente valutazione delle risultanze processuali. Si deduce in particolare che la sentenza impugnata, nel ritenere incontestato che la ricorrente è ente non commerciale e come tale soggetto passivo Irpeg, ha considerato la sola indicazione di reddito esente ex art. 88, comma 2, lett. b) cit. di cui al rigo B14 del modello unico 1999 e non anche le annotazioni apposte nel quadro RE e nel quadro RF relative alla qualità di ente morale ed Ipab nonchè la relazione del Presidente dell’istituto allegata con cui si ricorda che con Decreto n. 660 del 1987 l’istituto è stato autorizzato a funzionare come Ipab. Da tali elementi avrebbe dovuto evincersi la chiara volontà del contribuente, quale fatto decisivo, di richiedere l’esenzione dalla imposta in oggetto al di là della non rilevante qualificazione della stessa come onere deducibile mai, invece, richiesto.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha infatti spiegato, in aderenza a principi più volte posti da questa Corte, che la ricorrente non rientrava tra gli enti indicati dall’art. 88, comma 2, lett. b) cit., all’epoca vigente, quali soggetti passivi Irpeg beneficiari dell’esenzione del reddito.

Infatti, proprio con riferimento all’Istituto Regina Margherita, sempre con la sentenza di Sez. 5^, n. 9791 del 2014, si è chiarito che l’esenzione dal relativo pagamento sancita dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 88, comma 1, (nella versione vigente in relazione all’anno di imposta considerato) riguarda solo gli organi e le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, i consorzi ed associazioni tra enti locali, nonchè gli enti gestori di demani collettivi, non anche gli enti pubblici istituiti esclusivamente al fine dell’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie (nella specie l’Istituto Regina Margherita), che, invece, sono assoggettati al pagamento in forza del combinato disposto di cui al D.P.R. cit. art. 87, comma 1, lett. c), art. 88, comma 2, e art. 108, che assegna rilievo all’attività, non commerciale, per cui detti enti sono stati istituiti. Ne consegue che il reddito complessivo di questi ultimi va determinato sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari menzionati dal suddetto art. 108, che mantengono la loro autonomia impositiva e non confluiscono nell’unica categoria del reddito d’impresa, senza che sia applicabile la deroga di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 cit., art. 40.

E sulla stessa linea, anche Sez. 5^, n. 1382 del 2004 ha ribadito che la disciplina di esenzione di cui all’art. 88 cit. è agevolazione applicabile esclusivamente ai soggetti ivi elencati.

6. Con il terzo motivo, cui segue la formulazione del quesito di diritto relativo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, lett. c) e art. 88, comma 2, lett. b) e delle circolari del Ministero delle Finanze n. 26 del 1991 e n. 710 del 1986 laddove la sentenza, erroneamente non considerando che l’Istituto ricorrente è ente morale nonchè Ipab, ha ritenuto che lo stesso non rientri nel novero degli enti contemplati da tali norme. Infatti, ricorrendo sia la natura soggettiva di ente pubblico sia il carattere oggettivo dell’attività espletata, la Commissione avrebbe dovuto accogliere la domanda di esenzione proposta. Anche le circolari del Ministero delle Finanze hanno riconosciuto l’inquadramento delle Ipab all’interno dell’art. 88, comma 2, lett. b) cit. sempre chè tali enti non pongano in essere altre attività al di fuori di quelle assistenziali e/o sanitarie per le quali sono stati esclusivamente istituiti. In tal senso cita poi pronunce della stessa Commissione regionale di Palermo rese in analoghe situazioni.

Infine, con il quarto motivo, cui segue la formulazione del momento di sintesi, è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia per omessa o insufficiente valutazione delle risultanze processuali; deduce in particolare che la sentenza impugnata non ha motivato in alcun modo in relazione alla natura pubblica o privata della soggettività dell’Istituto Regina Margherita riconosciuta anche in sede regionale e in relazione alla concreta attività meramente assistenziale per cui era stato istituito.

Entrambi i motivi sono infondati, ciò discendendo da quanto appena sopra spiegato con riferimento al secondo motivo, cui le doglianze in oggetto sono logicamente collegate.

Sulla scorta dei principi sopra ricordati, infatti, e della conseguente impossibilità di includere l’Istituto in oggetto tra gli enti destinatari dell’esenzione neppure a fronte di un formale riconoscimento quale istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB), in quanto, a seguito della parziale dichiarazione d’illegittimità costituzionale della L. 17 luglio 1890, n. 6972, art. 1, tale riconoscimento non comporta di per sè l’appartenenza alla categoria delle persone giuridiche pubbliche (Sez. 5, n. 422 del 2008), nessun vizio motivazionale con riguardo alla natura dell’ente e nessuna violazione di legge possono essere fondatamente dedotti.

7. Ne consegue il rigetto dei ricorsi riuniti nulla dovendo pronunciarsi quanto alla regolamentazione delle spese, atteso in ogni caso il mancato intervento dell’Agenzia delle Entrate.

PQM

Riunisce alla presente la controversia n. 14270/2010 e rigetta i ricorsi riuniti.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA