Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5163 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 5163 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

ORDINANZA

sul ricorso 7049-2015 proposto da:
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA , in persona del legale
rappresentante pro-tempore dott. ROBERTO GUARENA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA
TERESA 23, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO
HAZAN, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato STEFANO TAURINI giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente –

2017
2562

contro

MARCHI FRANCESCO, MARCHI SANDRO, MARCHI BRUNO, MARCHI
MARIA GIOVANNA ANTIOCA, MARCHI MARIA GABRIELLA,
MARCHI CLAUDIO, MARCHI GIANFRANCA, MARCHI ANTONELLA,

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Data pubblicazione: 06/03/2018

MARCHI

MARIAROSA,

MARCHI

considerati

CATERINA,

domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato MARIANGELINA PIRA giusta procura in
calce al controricorso;

nonchè contro

LASEL DISTRIBUZIONI SRL , PALIMODDE DINO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 61/2014 della CORTE D’APPELLO
SEZ.DIST. DI SASSARI, depositata il 10/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 15/12/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA
GRAZIOSI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
CORRADO MISTRI che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso, con conseguente
cassazione senza rinvio della sentenza impugnata per
tardiva proposizione dell’atto di appello;

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– controricorrenti –

7049/2015

Rilevato che:

Avendo Caterina Marchi, Francesco Marchi, Mariarosa Marchi, Antonella Marchi, Gianfranca
Marchi, Bruno Marchi, Maria Gabriella Marchi, Maria Giovanna Antioca Marchi, Sandro Marchi e
Claudio Marchi, figli di Mariangela Sedda – pedone investito mortalmente il 24 dicembre 2002
da un furgone – convenuto davanti al Tribunale di Nuoro Dino Palimodde – conducente del
veicolo -, Lasel Distribuzioni S.r.l. – proprietaria del veicolo – e Vittoria Assicurazioni S.p.A.,
compagnia assicuratrice della proprietaria per ottenerne il risarcimento dei danni, ed essendosi

dichiarava responsabile del sinistro nella misura del 30% il camionista e nella misura del 70%
il pedone, e dichiarava altresì estinto il risarcimento del danno per quanto già corrisposto da
Vittoria.
Avendo i fratelli Marchi proposto appello, cui Vittoria resisteva, eccependone la tardività, la
Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 10 febbraio 2014,
accoglieva parzialmente il gravame, attribuendo al conducente del furgone 1’80% della
responsabilità nella causazione del sinistro e al pedone il 20%, condannando
conseguentemente.
Ha presentato ricorso la compagnia assicuratrice, sulla base di quattro motivi, da cui si
difendono con controricorso i fratelli Marchi. Sia la ricorrente sia i controricorrenti hanno
depositato altresì memorie.

Considerato che:
1.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., la nullità della
sentenza e/o del procedimento per violazione degli articoli 170, 285 e 325 c.p.c. nonché 82,
secondo comma, r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, per non avere la corte territoriale dichiarato
inammissibile l’appello per tardività e per avere pure omesso di pronunciare il passaggio in
giudicato della sentenza di primo grado.

costituita resistendo la compagnia assicuratrice, il Tribunale, con sentenza n. 545/2008,

Deduce la ricorrente che in primo grado controparte era difesa dagli avvocati Vincenza Costeri
e Patrizia Pinna, iscritte all’Ordine degli Avvocati di Sassari, che pertanto, ai sensi dell’articolo
82, secondo comma, r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, avrebbero dovuto eleggere domicilio nel
Comune di Nuoro, mentre lo avevano eletto nel Comune di Gavoi. Pertanto, ai sensi del citato
articolo 82, secondo comma, si sarebbe dovuto intendere che avevano eletto domicilio presso
la cancelleria del Tribunale, dove l’attuale ricorrente infatti notificò loro la sentenza di primo
grado mediante deposito in data 3 dicembre 2008, dies a quo da cui avrebbe dovuto pertanto
decorre il termine breve per proporre l’impugnazione. Essendo poi stato notificato il 12 giugno
2009, l’appello sarebbe stato tardivo, come avrebbe eccepito Vittoria nella comparsa di
costituzione d’appello. Avrebbe quindi errato la corte territoriale nel respingere tale eccezione,
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benché gli appellanti non avessero contestato né in udienza né in atti posteriori che gli
avvocati Costeri e Pinna erano iscritti all’Ordine di Sassari, e benché per legge sia consentita
l’elezione di domicilio in altro Comune della circoscrizione del Tribunale soltanto agli avvocati
iscritti all’Ordine degli Avvocati di tale Tribunale.
1.2 Il motivo non è accoglibile.
La corte territoriale ha ritenuto infondata l’eccezione di tardività dell’appello perché “al fine del

eletto” e “non a caso” i procuratori di Vittoria “successivamente hanno effettuato nuova notifica
al domicilio eletto, ove anche è stata inoltrata la richiesta di pagamento ai procuratori degli
appellanti principali, pochi giorni prima della notifica presso la cancelleria di cui si discute”.
Nella premessa in fatto del ricorso (e precisamente a pagina 9 del ricorso), l’attuale ricorrente
afferma di avere notificato ex articoli 170 c.p.c. e 82, secondo comma, r.d. 22 gennaio 1934 n.
37 la sentenza di primo grado a controparte mediante deposito nella cancelleria del Tribunale
di Nuoro il 3 dicembre 2008, e di avere ripetuto la notifica ”per mero scrupolo” presso lo studio
in Gavoi dell’avvocato Pinna il 18 maggio 2009. Sempre nella premessa che illustra la vicenda
processuale (a pagina 12 del ricorso), la ricorrente poi dà atto che nella comparsa di
costituzione d’appello aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello in quanto notificato in data
12 giugno 2009, e quindi oltre il termine ex articolo 325 c.p.c. che sarebbe decorso dal 3
dicembre 2008. Subito dopo tale premessa passa al merito del contenuto della comparsa
d’appello, senza menzionare che in tale comparsa fosse stato addotto che gli avvocati di
controparte non erano iscritti all’Ordine di Nuoro.
In seguito, espone ancora la premessa in fatto del ricorso che, una volta trattenuta la causa in
decisione dal giudice d’appello con concessione alle parti dei termini ex articolo 190 c.p.c.,
nelle difese conclusive “in rito Vittoria.., insisteva nell’eccezione di inammissibilità dell’appello
ex art. 325 c.p.c. atteso che il termine per l’impugnazione doveva considerarsi decorrente dalla
notifica… presso la Cancelleria del Tribunale di Nuoro, in quanto i legali dei Fratelli Marchi
avevano omesso di eleggere domicilio nel Comune di Nuoro” nonostante fossero iscritti
all’Ordine degli Avvocati di Sassari (pagina 13 del ricorso), proseguendo con l’asserto che “gli
odierni ricorrenti” (sic) non avrebbero contestato “in alcun atto difensivo l’effettiva iscrizione
dei loro difensori di primo grado presso l’Ordine degli Avvocati di Sassari”, sostenendo invece
che l’impugnazione decorreva dalla seconda notifica perché la prima effettuata presso la
cancelleria era “a loro dire inefficace ai fini della decorrenza dei termini brevi” (ricorso, pagine
13-14).
Nel corpo del motivo si richiama il contenuto delle norme invocate e quanto “illustrato nelle
premesse”, affermando poi (nelle pagine 19-20 del ricorso) che l’iscrizione all’Ordine di Sassari

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decorso del termine breve, la notifica della sentenza doveva essere eseguita presso il domicilio

degli avvocati Costeri e Pinna sarebbe stato “fatto pacifico”, mai contestato dagli appellanti né
in udienza né negli atti successivi..
Considerato quanto appena esposto a proposito della premesse in fatto, già di per sé il motivo
risulta privo di autosufficienza e di adeguata specificità, non essendo stato addotto che nella
comparsa d’appello sia stata fondata l’eccezione de qua sull’asserita iscrizione ad altro Ordine,
né tantomeno essendo stato dimostrato che, dopo una siffatta adduzione, controparte nulla

Ma vi è di più. Da quel che si evince dalla stessa esposizione della sequenza processuale
dell’attuale ricorrente, l’asserto della iscrizione in un Ordine di avvocati diverso da quello di
Nuoro come fonte della tardività dell’appello viene manifestato, a ben guardare, solo nella
comparsa conclusionale d’appello; e inoltre, a dimostrazione che non vi è stato alcun “fatto
pacifico” al riguardo, emerge dagli atti che nelle memorie di replica, ovvero nel primo atto
difensivo di controparte rispetto alla comparsa conclusionale di Vittoria, vi è stata una specifica
contestazione, come rimarcato in questa sede anche nel controricorso (in particolare si è
obiettato che l’iscrizione in un foro diverso da quello di Nuoro “è una mera affermazione di
parte avversa, minimamente supportata da alcuna prova, e pertanto ogni e qualsiasi eccezione
fondata su detta circostanza, rimasta priva di prova, deve essere decisamente disattesa”). In
tale contesto, il rigetto operato dalla corte territoriale, e la conseguente omessa pronuncia nel
senso che la sentenza di primo grado era passata in giudicato non risultano censurabili, onde il
motivo va disatteso.
2.1 II secondo motivo lamenta, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza
e/o del procedimento per violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 144,
secondo comma, Cod. Ass. per l’omesso contenimento della condanna della compagnia
ricorrente entro i limiti del massimale di polizza.
Si afferma che Vittoria, nella comparsa di risposta di primo grado, e precisamente nella riga 14
della sua pagina 3, avrebbe dichiarato che il furgone era assicurato presso di essa, indicando
con quale polizza e il limite del massimale; alla comparsa allegava proprio una copia della
polizza – che inserisce in fotocopia nello stesso motivo -. Si sostiene poi che l’eccezione relativa
al massimale è eccezione in senso lato, per cui è sufficiente, quindi, la produzione della polizza.
Avrebbe pertanto giudice d’appello dovuto rilevare d’ufficio tale eccezione per avere Vittoria
tempestivamente allegato i fatti – ovvero l’esistenza del massimale – e averli provati.
Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza e/o
del procedimento per violazione degli articoli 132, primo comma, n.4 c.p.c., 118, secondo
comma, disp. att. c.p.c. e 111, sesto comma, Cost. per omessa motivazione a supporto della
condanna oltre i limiti del massimale.

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abbia contestato così da convertire la suddetta iscrizione in un “fatto pacifico”.

Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto
discusso e decisivo, cioè del massimale che avrebbe dovuto contenere la condanna.
2.2 Questi tre motivi sono evidentemente vagliabili in modo congiunto e concernono, in realtà,
un preteso error in iudicando in cui sarebbe incorsa la corte territoriale. La norma sostanziale
che sarebbe stata violata è identificata nell’articolo 144, secondo comma, d.lgs. 7 settembre
2005 n. 209, all’epoca del fatto, però, ancora non vigente, essendo questo avvenuto il 24
dicembre 2002. Comunque, anche applicando l’articolo 18 I. 24 dicembre 1969 n. 990 la

danneggiato, e non risulta invocato il c.d. massimale catastrofale (cfr. Cass. sez. 3, 15 luglio
2009 n. 16455 e S.U. 1 luglio 2009 n. 15376). Non è dunque configurabile neppure un’omessa
pronuncia del giudice d’appello su questione da rilevarsi d’ufficio, tale questione non
sussistendo, e tantomeno un’assenza di motivazione. Infine, non vi è luogo per denuncia di
inizio ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. in quanto non si tratta, come già osservato, di
una questione di fatto, bensì di una questione di diritto.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla
rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Sussistono ex
articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali,
liquidate in un totale di C 8200, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli
accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2017

Il Pres ente
Ange

doglianza rimane infondata, poiché, a tacer d’altro, il massimale deve rapportarsi ad ogni

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