Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5163 del 03/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/03/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 03/03/2011), n.5163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

D’URSO, rappresentato e difeso dall’avvocato MUNAFO’ LUIGI, giusta

mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del Direttore

Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ARTURO MERLO, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA EX USL N. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 618/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

5/05/09, depositata il 30/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’01/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO; è

presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che:

Con il ricorso indicato in epigrafe è impugnata la sentenza della Corte d’Appello di Messina pubblicata il 30 maggio 2009, che pronunziando su appello di S.G. contro l’Azienda Sanitaria locale n. (OMISSIS) e la Gestione Liquidatoria della USL n. (OMISSIS), rigettando il gravame, ha negato all’appellante S.G. il riconoscimento della qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria con decorrenza dall’assunzione, con le inerenti conseguenze retributive, in relazione allo svolgimento di mansioni proprie di tale qualifica presso l’ufficio del Medico Veterinario di Barcellona Pozzo di Gotto.

Le parti intimate non hanno proposto controricorso. Il ricorso è fondato su due motivi.

Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione del D.M. 17 febbraio 1997, art. 1, comma 2, e del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, artt. 55 e 57 e di tutte le norme dettate da tale d.p.r., nonchè vizio di motivazione.

Con il secondo motivo, oltre che di dette norme, è denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 116 c.p.c., e art. 132 c.p.c., n. 4, nonchè vizio di motivazione.

In relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata l’ammissibilità del ricorso deve esser scrutinata alla luce dell’art. 366 bis c.p.c., il quale – è opportuno notarlo – “è stato abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 47 (riforma rito civile) ma senza effetto retroattivo, motivo per cui è rimasto in vigore per i ricorsi per cassazione presentati avverso sentenze pubblicate prima del 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della riforma” (Cass. 2010 n. 428).

Nei due motivi di ricorso è totalmente assente l’esplicito quesito di diritto, necessario, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, quale condizione di ammissibilità del ricorso a norma del citato art. 366 bis c.p.c..

Per quanto riguarda poi la censura di vizi motivazionali è inoltre assente, anche in tal caso in netto contrasto con quanto richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, il momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità ossia un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso. Per le ragioni anzidette il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza pronunzie sulle spese in assenza di attività difensiva delle parti intimate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2011

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