Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5162 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. I, 03/03/2010, (ud. 13/11/2009, dep. 03/03/2010), n.5162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.T. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

09/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

13/11/2 00 9 dal Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte:

 

Fatto

OSSERVA

quanto segue.

L.T. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di undici motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Napoli dep il 9.10.07 con cui il Ministero dell’Economia veniva condannato ex lege n. 89 del 2001 al pagamento di un indennizzo di Euro 9915,00 per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi innanzi al Tar Campania. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso.

Osserva:

Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole del processo di circa nove anni e nove mesi sulla base di una ritenuta durata ragionevole di anni tre.

Con il primo motivo di ricorso si censura la pronuncia per non avere dato applicazione all’art. 6 della Conv. di Strasburgo secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Edu.

Il motivo appare del tutto inconsistente limitandosi a delle astratte affermazioni di principio senza muovere alcuna censura concreta a punti o capi del decreto specificatamente individuati.

Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo si deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale: a) il mancato computo dell’indennizzo riferito all’intera durata del processo anziche’ al solo periodo di irragionevole durata; b) la insufficienza della liquidazione del danno.

I motivi sono manifestamente infondati. Per quanto concerne il periodo di tempo in relazione al quale rapportare la liquidazione del danno, questa Corte ha, a piu’ riprese, affermato che la L. n. 89 del 2001, art. 2 espressamente stabilisce che il danno debba essere liquidato per il solo periodo eccedente la durata ragionevole.

Per quanto concerne l’ammontare della liquidazione, di cui si deduce la insufficienza (9915,00 Euro per circa nove anni e nove mesi di ritardo pari a 1000,00 Euro per anno per anno di ritardo), la Corte d’appello, si e’ attenuta ai parametri Cedu che, come e’ noto, oscillano tra i mille/00 ed i millecinquecento/00 Euro per anno.

Con il quinto, il sesto ed il settimo motivo, si deduce sotto diversi profili il mancato riconoscimento di un bonus di Euro 2000,00 in ragione della natura previdenziale della controversia.

Tali censure sono manifestamente infondate.

La Corte di Strasburgo ha, infatti, affermato il principio che il bonus in questione debba essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha poi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e quelle previdenziali. Tutto cio’ non significa che dette cause sono necessariamente di per se’ particolarmente importanti con una conseguente liquidazione automatica del bonus in questione, ma che, data la loro natura, e’ possibile che lo siano con una certa frequenza. Tale valutazione di importanza rientra nella ponderazione del giudice di merito che, come e’ noto, dispone di una certa discrezionalita’ nel variare l’importo di indennizzo per anno di ritardo (da mille/00 a millecinquecento/00 salvo limitato discostamento in piu’ o in meno a seconda delle circostanze) e che in tale valutazione, qualora riconosca la causa di particolare incidenza sulla situazione della parte, puo’ arrivare a riconoscere il bonus in questione. Tutto cio’ non implica uno specifico obbligo di motivazione essendo tutto cio’ compreso in quella che concerne la liquidazione del danno, per cui, se il giudice non si pronuncia sul bonus, implicitamente cio’ sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo.

Con i motivi da otto ad undici si duole sotto il profilo del difetto di motivazione e della violazione di legge che la Corte d’appello abbia erroneamente compensato ovvero dichiarato irripetibili le spese sulla base della contumacia dell’amministrazione resistente. I motivi appaiono manifestamente fondati.

E’ sufficiente rilevare che la responsabilita’ dell’amministrazione nasce dal ritardo con cui si e’ svolto il giudizio presupposto onde non puo’ dubitarsi che la stessa abbia dato causa al giudizio di equa riparazione onde il regime delle spese deve essere regolato ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. senza che la contumacia della resistente possa incidere a tale proposito.

In conclusione il ricorso puo’ trovare accoglimento nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c. la causa, ferma restando la pronuncia del giudice di merito in ordine alla liquidazione dell’equo indennizzo, puo’ essere decisa nel merito con la liquidazione, come da dispositivo, delle spese del giudizio di merito, da compensarsi per la meta’ in ragione del limitato parziale accoglimento della domanda, oltre che di quelle del presente giudizio di legittimita’ che vanno compensate nella misura di due terzi in ragione del rigetto dei principali motivi.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio liquidate per l’intero in Euro 1000,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge, da compensarsi nella misura di due terzi, nonche’ al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate per l’intero in Euro 800,00 per diritti, Euro 850,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, da compensarsi per la meta’ in spese tutte distratte in favore dell’avv.to A. L. Marra antistatario.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

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