Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5161 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/02/2020, (ud. 13/06/2019, dep. 26/02/2020), n.5161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27506-2013 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO

MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA AMORETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE TORTORIELLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO DI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 155/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

deposita il 15/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

l3/06/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

Fatto

CONSIDERATO

che:

P.G. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 155/28/2013, depositata il 15.04.2013 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la quale era dichiarato inammissibile ed infondato l’appello della sentenza pronunciata dal giudice tributario provinciale, che aveva riconosciuto solo in parte le ragioni del contribuente avverso l’avviso di accertamento notificatogli dalla Agenzia delle Entrate.

Ha rappresentato che il contenzioso traeva origine da un atto impositivo che rideterminava il reddito del P., esercente attività di gioielliere, cui era seguito il contenzioso. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con la sentenza n. 24/06/2012, aveva ridotto le pretese della Agenzia. La decisione era stata impugnata dal contribuente dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, che con la pronuncia ora al vaglio della Corte aveva respinto l’appello. In particolare aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi d’appello. Aveva poi rigettato nel merito i medesimi motivi.

Il P. censura la sentenza con tre motivi:

con il primo per violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto inammissibile l’appello proposto dal contribuente per difetto di specificità dei motivi;

con il secondo per violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, 60, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto rituale la notifica dell’invito a depositare i documenti giustificativi dei dati emersi in sede di accertamento, di cui il contribuente era venuto a conoscenza solo successivamente ed in forma occasionale;

con il terzo per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per le incongruenze logiche e giuridiche della motivazione.

Ha chiesto dunque la cassazione della sentenza, con ogni conseguente statuizione. L’Agenzia non si è costituita.

Fissata e comunicata l’adunanza camerale, il contribuente ha tempestivamente depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RITENUTO

che:

Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura la dichiarata inammissibilità dell’appello del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53, è fondato.

Mutuando i risultati ermeneutici maturati nel settore processual-civilistico, in tema di specificità dei motivi di appello la giurisprudenza è ripetutamente intervenuta, e, con riguardo alla formulazione dell’art. 342 c.p.c., novellata dalla riforma del 2012, ne ha perimetrato il significato, chiarendo innanzitutto come la modifica introdotta non abbia sconvolto i tradizionali connotati dell’atto d’appello, recependo invece l’interpretazione che della norma (vigente anteriormente al D.L. 83 del 2012), aveva già elaborato la giurisprudenza della Corte, condivisa dalla dottrina maggioritaria (sulla portata della novella del 2012 cfr. innanzitutto Sez. U, sent. n. 27199/2017). Si è a tal fine chiarito che il nuovo testo dell’art. 342 cit., come già affermato nei precedenti arresti che avevano enucleato il significato del vecchio testo della norma (introdotti con la riforma del 1990), esige che “le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze; per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l’eventuale violazione di legge…… Va quindi riaffermato, recuperando enunciazioni di questa Corte relative al testo precedente la riforma del 2012, che nell’atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l’atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado; mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell’atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa.” (da ultimo cfr. anche ord. n. 11197/2019).

Il principio enucleato è quello secondo cui la parte appellante deve porre il giudice superiore nella condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Tali conclusioni erano quelle cui la giurisprudenza era pervenuta nella vigenza della precedente formulazione della norma, che faceva un espresso richiamo ai “motivi specifici”, al pari di quanto richiede, nella materia tributaria, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, (sin da Cass., sent. n. 887/1987; e poi 3809/1994; Sez. U, 16/2000; 11235/2002, sino a 22502/2014, secondo cui il requisito della specificità dei motivi, di cui all’art. 342 c.p.c., deve ritenersi sussistente, con verifica da effettuarsi in concreto, quando l’atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta nè l’indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, nè una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’impugnazione). Sicchè il giudizio, nel rispetto del principio del tantum devolutum quantum appellatum, resta inequivocabilmente nell’alveo di una revisio prioris instantiae, senza trasformare l’appello in una sorta di anticipato ricorso per cassazione, che è a critica vincolata (cfr. ord. n. 13535/2018).

D’altronde è principio reiterato quello secondo cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, la decisione di merito, “mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un’ipotesi residuale. Nè deve dimenticarsi, come queste Sezioni Unite hanno già ribadito nella sentenza n. 10878 del 2015, che la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha chiarito in più occasioni che le limitazioni all’accesso ad un giudice sono consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (v., tra le altre, la sentenza CEDU 24 febbraio 2009, in causa C.G.I.L. e Cofferati contro Italia).” (Sez. U, sent. 27199 cit.; da ultimo, con riguardo al testo successivo alla novella del 2012, ma coerente anche con la precedente formulazione dell’art. 342 c.p.c., cfr. ord. n. 3115/2018, nella parte non massimata ma nel corpo della motivazione; con specifico riguardo al processo tributario cfr. sent. n. 707/2019).

I principi enucleati sono peraltro coerenti con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al contenzioso tributario, laddove si sostiene che la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici di impugnazione, che ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, determinano l’inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benchè formulato sinteticamente, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco. Si sostiene a tal fine che gli elementi di specificità dei motivi possono essere ricavati anche per implicito dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cass., ord. n. 20379/2017); e ancora più nettamente si sostiene che nel processo tributario il requisito della specificità dei motivi di appello è soddisfatto ove le argomentazioni svolte, correlate con la motivazione della sentenza impugnata, contestino il fondamento logico-giuridico di quest’ultima, mentre non è richiesta una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate, quando siano evincibili, anche implicitamente, dall’atto di impugnazione considerato nel suo complesso (Cass., sent. n. 32954/2018; 9083/2017), con l’unico concreto limite dell’atto di appello che riproduca le argomentazioni a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado, senza neppure il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma e senza alcuna parte argomentativa che miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata (Cass., ord. n. 1461/2017). In conclusione la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell’appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (ord. n. 30525/2018; 1200/2016; 3064/2012).

Alla luce di quanto evidenziato nel caso de quo la lettura dell’atto d’appello consente di superare pienamente la denunciata sua inammissibilità per difetto di specificità dei motivi.

E’ sufficiente evidenziare che nei passaggi dell’atto d’appello, riportati nel rispetto del principio di autosufficienza, i motivi di impugnazione ribadiscono anche quelli del ricorso introduttivo, ma con quasi costante riferimento alle argomentazioni utilizzate dal giudice provinciale (cfr. l’ultima parte del 1 motivo riportato a pag. 5 del ricorso per cassazione; il riferimento iniziale alla sentenza della ctp riportato nel 2 motivo riportato nella stessa pagina e nella pagina seguente; e così pure per ogni periodo introduttivo dei motivi 3, 5, 6 e 7 dell’appello riprodotti nelle pagine seguenti).

Nè è utile affermare, come pur ha precisato il giudice regionale, che “i motivi addotti a sostegno della pretesa nel giudizio di primo grado non possono coincidere con quelli della fase d’appello”, perchè ai fini della specificità del motivo non è causa di inammissibilità la ripresa, anche pedissequa, delle argomentazioni dei motivi già esposti in primo grado, perchè ciò che l’art. 342 c.p.c., e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, richiedono è la identificazione dei passaggi della sentenza appellata oggetto di critica, delle argomentazioni volte a spiegare gli errori del provvedimento impugnato e delle ragioni e degli elementi per una diversa ricostruzione. Che poi a tali effetti possa pervenirsi con una ripresa, anche pedissequa, di quanto esposto nell’atto difensivo del grado precedente, non rileva se ciò è idoneo a criticare, costruttivamente, la sentenza appellata.

D’altronde nella sentenza del giudice regionale è errato l’inquadramento del principio stesso di specificità dei motivi, laddove si afferma che “i motivi addotti a sostegno della pretesa nel giudizio di primo grado non possono coincidere con quelli della fase di appello poichè nel primo caso si impugna per contestare i vizi dell’atto impositivo mentre nel secondo caso si impugna per far valere i vizi della sentenza.”. Trattasi di affermazione palesemente erronea per quanto già chiarito.

In conclusione la decisione assunta dal giudice tributario regionale è del tutto erronea, per non aver fatto buon governo dei principi regolativi del concetto di specificità dei motivi.

L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo ed il terzo motivo del ricorso.

Considerato che:

la sentenza va cassata e il giudizio va rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che in diversa composizione deciderà sul merito della controversia, oltre che sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo e terzo. Cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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