Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5160 del 05/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5160 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Truini Maria Giuseppina, Palomba Giovanna e Palomba Francesco Maria. elettivamente domiciliati in Roma, Corso d’Italia 19, presso gli avv.ti
Prof. Franco Paparella e Bruno Sed, che li rappresentano e difendono,
giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrenti —

Contro

M•1

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata —
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Roma), Sez. 10, n. 111/10/07 del 26 marzo 2007, depositata il 13 giugno
2007, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 9 gennaio 2014 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Prof. Franco Paparella per i ricorrenti;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.
Vincenzo Gambardella, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione
per un contribuente e per il rigetto del ricorso per gli altri due contribuenti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione da parte dei contribuenti di tre
avvisi di accertamento ai fini IRPEF, IVA ed IRAP per l’anno 1999 con
i quali erano stati accertati maggiori redditi con l’applicazione dei para-

Oggetto:
Iva. Irpef. Irap.
Accertamento maggior reddito. Applicazione parametri
D.P.C.M. 29 gennaio 1996. Studio di
settore. Rilevanza.

Data pubblicazione: 05/03/2014

metri previsti dal DPCM 29 gennaio 1996, come modificato dal DPCM 27
marzo 1997.
La Commissione adita accoglieva il ricorso, ma la decisione era riformata
in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale i contribuenti
propongono ricorso per cassazione con tre motivi. L’amministrazione non
si è costituita.
La causa è stata chiamata per l’udienza del 19 settembre 2012 e sospesa
in attesa che l’Ufficio comunicasse l’esito della domanda di condono. Suc-

dell’Avvocatura dello Stato che la controversia è stata definita per condono da uno solo dei contribuenti, la causa è stata rifissata per l’odierna
udienza.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente si deve rilevare che rispetto ad uno dei contribuenti,
l’avv. Francesco Maria Palomba, il giudizio va dichiarato estinto per
condono avendo l’amministrazione attestato la regolarità della domanda
di definizione della lite presentata dal contribuente stesso ai sensi dell’art.
39, comma 12, D.L. n. 98 del 2011. Il giudizio, invece, prosegue per quanto riguarda la posizione degli altri due contribuenti, l’avv. Maria Giuseppina Truini e l’avv. Giovanna Palomba.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, sotto il profilo della violazione di legge, la mancata applicazione degli studi di settore che nella fattispecie risultavano già approvati e dai quali risulterebbe la congruità dei
redditi imputati ai contribuenti, in luogo dei parametri, strumento meno
affidabile e più risalente. Su tali argomentazioni insiste il difensore dei ricorrenti nelle note di udienza depositate in atti.
Il motivo è fondato. Questa Corte a Sezioni Unite ha, invero, affermato
che: «La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante
l’applicazione dei parametri e degli studi di settore costituisce un sistema
unitario, frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti
di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, che giustifica la prevalenza, in ogni caso, e la conseguente applicazione retroattiva dello strumento più recente rispetto a quello precedente, in quanto più affinato e, pertanto, più affidabile» (Cass. S.U. n.
26635 del 2009). Le Sezioni Unite hanno quindi stabilito il seguente principio di diritto: «La procedura di accertamento standardizzato mediante
l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema
di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex
lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce
procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoria2

cessivamente al deposito in atti dell’attestazione da parte

Al

;

i ONE
i9st,

MATER IA TRIBUTARIA
mente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente (che può
tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla
concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona
la congruità) della motivazione dell’accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell’attività accertativa siano state disattese. Il contribuente ha, nel giudizio relativo

anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere
dimostrata dall’ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta
dal contribuente».
Poiché la sentenza impugnata non è orientata al surrichiamato principio,
il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento dei restanti, e la sentenza deve essere cassata con rinvio della causa ad altra
Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara estinto per condono il giudizio nei confronti del ricorrente Francesco Maria Palomba; accoglie il primo motivo del ricorso dei contribuenti Maria Giuseppina Truini e Giovanna Palomba, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della
Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consi lio del 9 gennaio 2014.

all’impugnazione dell’atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova,

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