Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5159 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/02/2020, (ud. 13/06/2019, dep. 26/02/2020), n.5159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13559-2012 proposto da:

V.I., elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. LEC 48-C,

presso lo studio dell’avvocato ALESSIA BERNARDI, rappresentata e

difesa dall’avvocato SALVATORE LORENZO CAMPO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona dei Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 23/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/06/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

Fatto

RILEVATO

che:

V.I. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 151/31/2011, depositata il 23.11.2011 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, e in accoglimento dell’appello della Agenzia delle Entrate, era rigettata l’impugnazione avverso gli avvisi di accertamento con i quali si rideterminava sinteticamente il reddito relativo agli anni d’imposta 2004 e 2005.

La V., contestando gli esiti degli accertamenti, aveva adito la Commissione Tributaria Provinciale di Varese, che, previa riunione dei due procedimenti, aveva accolto le ragioni della contribuente con sentenza n. 110/06/2010.

La statuizione era stata invece riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la sentenza ora al vaglio della Corte.

La V. censura con tre motivi la pronuncia.

Con il primo ha eccepito, in via preliminare, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. con modif. in L. n. 111 del 2011, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente rigettato l’istanza tempestivamente presentata dalla contribuente – di sospensione del giudizio relativamente all’atto impositivo afferente l’anno d’imposta 2005, per definizione della lite fiscale pendente;

con il secondo per violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 1, comma 4, art. 38, comma 4, 5 e 6, nonchè del D.M. 10 settembre 1992, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’erronea valutazione degli indici di capacità contributiva della V.;

con il terzo per omessa e insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per l’erronea valutazione delle allegazioni documentali fornite dalla contribuente.

Ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza, con ogni conseguente statuizione.

Si è costituita l’Agenzia, che in riferimento al primo motivo di ricorso ha dichiarato che la contribuente ha definito la lite fiscale pendente, relativa all’anno d’imposta 2005, assumendo pertanto che sul punto la materia del contendere sia cessata.

Ha invece contestato gli altri motivi di ricorso, di cui ne ha chiesto il rigetto.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Deve innanzitutto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento all’anno d’imposta 2005, per il quale la V. aveva presentato istanza di definizione ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39 comma 12, conv. con modif. in L. n. 111 del 2011, che l’Ufficio medesimo riconosce esitato con definizione della lite fiscale pendente.

Ne discende la sopravvenuta inammissibilità del primo motivo di ricorso per difetto di interesse.

Con riguardo all’anno d’imposta 2004 possono esaminarsi congiuntamente il secondo e il terzo motivo, con i quali si lamenta l’error iuris in iudicando relativamente alle norme disciplinanti l’accertamento sintetico ed il vizio motivazionale con riguardo all’omessa adeguata valutazione delle allegazioni documentali prodotte dalla contribuente.

Questa Corte ha già affermato che in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva, sicchè è legittimo l’accertamento fondato su di essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (cfr. Cass., sent. n. 16912/2016; sent. n. 17793/2017). E’ tuttavia altrettanto vero che il citato art. 38, comma 4, prevede che la determinazione sintetica del reddito complessivo del contribuente si fonda “sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.”. A tal fine la prova contraria a carico del contribuente, avente ad oggetto la provenienza non reddittuale dell’elemento accertato dal fisco come sintomatico di una maggiore capacità contributiva, non è normativamente tipizzata e, dunque, può essere data con qualsiasi mezzo (Cass., ord. n. 4212/2019).

Ebbene, nel caso di specie, a fronte della documentazione dettagliatamente allegata dalla V., e non contestata dalla Agenzia (sulla provenienza della provvista con cui le medesime spese erano state sostenute e sulla titolarità dell’unità immobiliare di via Induno Olona), il giudice d’appello si è limitato ad affermare che “Le motivazioni apportate dalla ricorrente o sono relative a periodi piuttosto lontani rispetto all’anno d’accertamento o non sono sufficientemente documentate, per cui non possono essere accolte come validi al sostenimento delle sue giustificazioni”. Trattasi di una motivazione del tutto generica e sostanzialmente omissiva rispetto alle allegazioni della contribuente.

In conclusione emerge nella sentenza un vizio di motivazione, che si riflette peraltro sui criteri di accertamento sintetico evincibili dalla normativa, per non aver tenuto conto della natura e provenienza dei finanziamenti con cui sono state sostenute le spese.

Considerato che:

La sentenza va dunque cassata e la causa va rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che in diversa composizione, oltre che sulle spese, provvederà al riesame della controversia, limitatamente all’anno d’imposta 2004.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo per sopravvenuta carenza di interesse. Accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, limitatamente all’anno d’imposta 2004, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA