Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5159 del 06/03/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5159 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 4129-2015 proposto da:
GOLFIERI MARIA GABRIELLA,

DE SANTIS ALESSANDRO,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A,
presso lo studio dell’avvocato MARCO ANNECCHINO, che
li rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrenti contro

DE SANTIS VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA,
V.LE LIEGI 42, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
GIOVANNI ALOISIO, che lo rappresenta e difende giusta

Data pubblicazione: 06/03/2018

procura a margine del controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 3163/2014 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 14/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

PELLECCHIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l’accoglimento del l ° motivo del ricorso, assorbito
ogni altro;
udito l’Avvocato MARCO ANNECCHINO;
udito l’Avvocato ROBERTO GIOVANNI ALOISIO;

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udienza del 01/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

FATTI DI CAUSA.
1. Nel 2004, Vincenzo De Santis, in qualità di coerede legittimario di
Angela Maria Palombi, convenne in giudizio Maria Gabriella Golficri e
Alessandro De Santis, esponendo che la Palombi, deceduta nel 2000,
con atto pubblico del 20 giugno 1989 aveva ceduto alla nuora Golfieri

spese al mantenimento della cedente; che in realtà non vi era stata
nessuna assistenza e mantenimento quali controprestazioni alla
cessione del bene immobile; che vi sarebbe stata l’interposizione fittizia
della convenuta nella formazione del contratto al posto del coniuge
Alessandro De Santis — figlio della cedente — trattandosi di un
dissimulato atto donazione indiretta a favore di quest’ultimo, soggetto
alle limitazioni previste dalle norme di legge regolanti la tutela dei
legittimari. Chiese quindi, in via principale, la declaratoria della nullità o
di risoluzione del suddetto contratto o, in subordine, la declaratoria di
simulazione dello stesso per interposizione della Golfieri ad Alessandro
De Santis, nonché l’accertamento della violazione dei propri diritti
ereditari quale legittimario della Palombi.
Si costituirono in giudizio Alessandro De Santis e Maria Gabriella
Golfieri, eccependo il difetto di legittimazione attiva dell’attore e di
legittimazione passiva di Alessandro De Santis, la prescrizione del
diritto azionato e contestando la fondatezza della domanda.
Il Tribunale di Latina — Sezione distaccata di Terracina, con la sentenza
n. 203/2007, respinte le eccezioni preliminari e qualificato il contratto
come vitalizio assistenziale, accertò la simulazione del negozio, perché
dissimulante una donazione (valida ed efficace sotto il profilo formale)
in favore di Alessandro De Santis, tenuto alla collazione.

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un immobile verso l’impegno della stessa a provvedere a propria cura e

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Roma con
sentenza n. 3163 del 14 maggio 2014.
Secondo la Corte di appello, non vi era stata da parte del primo giudice
violazione del contraddittorio, in quanto, nell’ipotesi di violazione dei
diritti ereditari del legittimario, l’accertamento richiesto costituisce

spettante e volta al recupero del bene uscito dall’asse ereditario per
effetto di una donazione, ed è quindi necessaria la presenza in giudizio
dei soli legittimario e beneficiano della donazione.
La collazione, peraltro, non opera automaticamente in favore di tutti gli
aventi diritto bensì dei soli legittimari che l’abbiano rivendicata.
Di conseguenza, non essendo i fratelli di Vincenzo De Santis escussi
come testi litisconsorti necessari, non sarebbe fondata l’eccezione
formulata dai coniugi Golfieri-De Santis circa la loro incapacità a
testimoniare.
Inoltre, non sarebbe ravvisabile il vizio di ultrapetizione per aver il
giudice di primo grado disposto la collazione in mancanza di espressa
domanda. Infatti, l’obbligo di conferimento alla massa del bene donato
è mero accertamento discendente dall’accoglimento della domanda di
simulazione e di accertamento dell’esistenza della dissimulata
donazione. Il Tribunale, quindi, si sarebbe limitato ad interpretare la
domanda ricollegandola allo schema di fatto e di diritto delineato del
richiedente.
La Corte romana ha poi ritenuto che, dall’atto di citazione di primo
grado, nonostante “la discorsività dell’esposizione in diritto” e “la
carenza di ordine logico-sistematico delle questioni prospettate”,
apparisse chiaro che Vincenzo De Santis, denunciando la violazione dei

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domanda di carattere personale avente ad oggetto la quota di eredità

diritti ereditari, avesse agito per la caducazione del contratto di vitalizio,
anche in quanto dissimulante un atto di liberalità in favore del fratello.
Secondo la Corte di appello, dagli atti di causa emergerebbe
inequivocabilmente una sproporzione tra l’entità delle prestazioni
rispettivamente gravanti sulle parti del contratto vitalizio assistenziale,

simulazione e la sua volontaria accettazione da parte della Palombi.
Infatti, dalla c.t.u. espletata nell’ambito del giudizio di scioglimento della
comunione ereditaria pendente tra gli eredi De Santis (le cui risultanze
non sono contestate in questa sede) emerge che il valore dell’immobile
oggetto della controversia, nell’anno di stipula del contratto di vitalizio,
era stimabile in C 427.859,53, mentre il valore dichiarato nell’atto di
cessione era di 161 milioni di lire.
Manca inoltre qualsiasi prova in ordine a particolari esigenze della de
euius o a eventuali precarie condizioni fisiche ed economiche, tali da
aggravare in modo sensibile le prestazioni a carico della Golfieri.
Vi sarebbe la prova della sussistenza della consapevolezza in capo alla
vitaliziata della predetta sproporzione, desumibile dalla presenza, all’atto
della stipula, dei testimoni e di Alessandro De Santis, quest’ultimo al
fine di dichiarare che l’acquisto del bene era avvenuto ai sensi
dell’articolo 179 c.c. e quindi che lo stesso era estraneo alla comunione
legale tra i coniugi. Ciò renderebbe evidente la volontà della cedente di
porre in essere un atto di liberalità e di sottrarre il bene alla massa
ereditaria.
La Corte d’appello osserva ulteriormente che non è contestato il
percorso motivazionale della sentenza di primo grado nella parte in cui
ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva di Alessandro De Santis
in quanto beneficiario della donazione dissimulata.
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tale da consentire in via presuntiva di accertare la consapevolezza della

Inoltre, i coniugi Golfieri-De Santis non avrebbero contestato la
circostanza che Vincenzo De Santis abbia agito anche nella qualità di
legittimario, su cui si fonda la decisione del Tribunale laddove rigetta
l’eccezione di prescrizione dell’azione di simulazione.
Infine, per quel che qui ancora rileva, la Corte ha ritenuto che,

contenute nell’atto di citazione – tra le fattispecie e diverse ed alternative
della donazione indiretta e dell’interposizione fittizia, nonché
l’improprio riferimento alla donazione indiretta nella sentenza di primo
grado, la realtà fattuale esposta, le questioni prospettate ed il contenuto
sostanziale della pretesa azionata consentano, in virtù del principio iura
novit curia, di inquadrare gli atti ed i fatti oggetto della controversia nella
disciplina giuridica della interposizione fittizia.

3. Avverso tale decisione, propongono ricorso in Cassazione Maria
Gabriella Golfieri e Alessandro De Santis, sulla base di sette motivi
illustrati da memoria.

3.1 Resiste con controricorso illustrato da memoria Vincenzo De
Santis.

RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la “violazione ed errata
applicazione degli artt. 1414, 1415, 2934, 2935 e 2946 c.c., in
riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.”.
La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che il termine decennale
di prescrizione entro il quale l’erede deve esercitare l’azione di
simulazione di un contratto posto in essere dal de cuius decorra
dall’apertura della successione (e non dalla conclusione del contratto

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malgrado la commistione – nelle conclusioni di Vincenzo De Santis

che si vuole simulato) ogni qualvolta il richiedente assuma di essere
legittimario.
Al contrario, la prescrizione decorrerebbe dall’apertura della
successione solo nel caso di in cui vi sia stata la lesione di legittima (cioè
si tratti di legittimario pretermesso) e l’azione di simulazione sia

Nel caso di specie, la declaratoria di simulazione non sarebbe stata
richiesta per far valere il diritto di Vincenzo De Santis alla quota di
riserva. Di conseguenza quest’ultimo non potrebbe essere considerato
terzo rispetto al contratto, essendo egli invece subentrato nella
posizione del de cuius, con conseguente decorrenza della prescrizione già
dal momento della stipulazione del contratto.
Il termine decennale di prescrizione sarebbe quindi scaduto nel 1999,
cinque anni prima della notifica dell’atto citazione.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha affermato che l’obbligo della collazione ereditaria, nel
caso di beni oggetto di trasferimento a titolo oneroso (anche se a favore
del coerede), sorge solo dopo che sia stata dichiarata la simulazione
dell’atto, in accoglimento di apposita azione formulata dal coerede che
chiede la divisione.
Quest’ultimo, nel proporre l’azione di simulazione, non è terzo ma
subentra nella posizione del de cuius, anche ai fini della prescrizione
dell’azione medesima che già rientrava nel patrimonio del de cuius.
Solo quando l’azione di simulazione viene esercitata in funzione della
riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) il termine
prescrizionale decorre dalla data di apertura della successione, mentre
quando la declaratoria di simulazione sia richiesta non per far valere il
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funzionale alla sua reintegrazione.

diritto alla quota di riserva ma al solo scopo dell’acquisizione del bene
oggetto di donazione alla massa ereditaria, in vista della determinazione
delle quote dei condividenti e senza che avvenga addotta alcuna lesione
di legittima, il tetinine di prescrizione della relativa azione decorre dal
compimento dell’atto che si assume simulato (Cass. civ. Sez. II, 29-02-

Nella specie, la Corte di Appello con motivazione contraddittoria
violando il minimo costituzionale richiesto per la motivazione, non
chiarisce se si riferisce alla azione di simulazione in funzione della
collazione o all’azione di simulazione in funzione della riduzione. Tale
chiarimento è necessario appunto per verificare il decorso del termine
della prescrizione. Pertanto la sentenza impugnata sul punto deve essere
cassata.
4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la “nullità della
sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in
riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.”.
La pronuncia del giudice di primo grado e quella della Corte d’appello
di Roma, sarebbero viziate da ultrapetizione, per aver statuito che la
donazione dell’immobile oggetto del contratto simulato sarebbe
soggetta a collazione, nonostante l’attore in primo grado non abbia mai
proposto una domanda di tal senso.
Secondo i ricorrenti, la donazione può essere, e non lo è
necessariamente, soggetta a collazione. Il giudice non potrebbe quindi
affermare motu proprio l’obbligo di collazione, in quanto la stessa
collazione dovrebbe essere specificamente richiesta e dovrebbe essere
oggetto di discussione tra le parti.
La sentenza può contenere accertamenti non espressamente sollecitati
dalla controparte soltanto qualora essi risultino funzionali alla
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2016, n. 3932; Cass. 21 febbraio 2007 n. 4021).

statuizione che si invoca e non quando invece, come nel caso di specie,
l’accertamento non richiesto dalla parte costituisce una conseguenza
non indefettibile della pronuncia alla cui emanazione tende la domanda
giudiziaria.
4.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la “violazione dell’art.

La Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che basti la sproporzione
tra le prestazioni per affermare il carattere simulato del contratto di
rendita assistenziale, senza considerare che, secondo la giurisprudenza
di legittimità, perché rilevi, detta sproporzione deve essere di entità
significativa.
Inoltre, incomberebbe oalla parte che intende fare accertare in giudizio
la simulazione l’onere di provare sia la sussistenza di una sproporzione
di significativa entità tra le prestazioni, sia la consapevolezza di essa e la
volontaria accettazione da parte dell’alienante, in quanto indotto al
trasferimento da anima donandi nei confronti dell’acquirente.
4.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la “violazione degli
artt. 737, 769, 809, 1362 e 1872 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3)
c.p.c.”.
Fermo quanto osservato nel motivo precedente, in ogni caso, il giudice
avrebbe dovuto, più correttamente, classificare il contratto come
negotium mixtum cum donatione,

attesa la contemporanea presenza di

elementi propri del contratto a titolo oneroso e di quello titolo gratuito.
Oggetto di collazione, quindi, non poteva essere tutto l’immobile (o
l’intero suo valore), ma solo la differenza tra valore del bene ceduto ed
il valore delle prestazioni assistenziali dedotte in contratto, atteso che

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809, 1414, 1362 e 1872 c.c., in riferimento all’art. 360, n. 3) c.p.c.”.

l’arricchimento del beneficiario è configurabile solo limitatamente la
differenza tra detti valori.
Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano la “violazione degli artt.
769, 809 e 1414 c.c, in relazione all’art. 360, n. 3) c.p.c.”
A tutto voler concedere, il contratto assistenziale vitalizio poteva

Il negozio indiretto non può però essere assimilato al negozio simulato,
da cui si distingue in ragione del fatto che, in quest’ultimo, il contratto
apparente non corrisponde alla reale volontà delle parti, le quali, sotto
forma di contratto oneroso, intendono invece stipulare un contratto
gratuito.
Nel caso di specie, invece, la causa sarebbe senz’altro onerosa. Pertanto
al più potrebbe ritenersi che il negozio commutativo adottato sia posto
in essere per giungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione
delle prestazioni corrispettive vuna finalità diversa ed ulteriore rispetto a
quella di scambio, consistente nell’arricchimento per mero spirito di
liberalità della vitaliziante Golfieri (cioè di quella dei contraenti che
riceve la prestazione di maggior valore).
4.6. Con il sesto motivo, i ricorrenti lamentano la “nullità della sentenza
e del procedimento per violazione dell’art. 346 c.p.c. in relazione all’art.
360, n. 4, c.p.c.”
Se anche si assumesse, come fa la Corte d’appello, che la domanda
attorea mirava sin dalla sua proposizione all’accertamento di
un’interposizione fittizia, l’omessa emanazione da parte del Tribunale di
Latina della statuizione invocata e l’accertamento da questo compiuto
nel senso, diverso e non compatibile, dell’esistenza di una donazione

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integrare una donazione indiretta.

indiretta, oneravano Vincenzo De Santis, ai sensi dell’articolo 346 c.p.c.,
di riproporre espressamente la domanda negletta in primo grado.
Al contrario, lo stesso Vincenzo de Santis, nella propria comparsa di
costituzione risposta in appello, chiedeva che il giudice di secondo
grado accertasse che il contratto in parola dissimulasse una donazione

Di conseguenza, la domanda di accertamento dell’interposizione fittizia,
non espressamente riproposta, doveva ritenersi rinunciata.
4.7. Con il settimo motivo, i ricorrenti lamentano la “nullità della
sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 111
Cosi., in riferimento all’art. 360, n. 4, c.p.c.”
La lettura della sentenza non consente di comprendere l’iter logicogiuridico che ha portato il giudice ad individuare in Alessandro De
Santis il proprietario del cespite in virtù dell’esistenza di
un’interposizione fittizia.
L’interposizione fittizia viene meramente affermata, mancando del tutto
nella sentenza impugnata tanto la descrizione del ruolo svolto da
Alessandro De Santis nella vicenda che ci occupa, quanto l’esplicazione
delle conseguenze giuridiche della sua condotta.
Pertanto, non essendo controverso che il contratto assistenziale
vitalizio prevedeva il trasferimento dell’immobile per cui è lite dalla
Palombo alla Golfieri, risulta frustrata la legittima aspettativa di
quest’ultima di conoscere le ragioni per cui non sia più proprietaria di
un bene che a suo tempo aveva acquistato.
5. I rimanenti sei motivi sono assorbiti dall’accoglimento del primo
motivo.

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indiretta.

6. Conclusivamente, la Corte accoglie il primo motivo di ricorso,
dichiara assorbiti gli altri sei motivi, cassa in relazione la sentenza
impugnata come in motivazione, e rinvia alla Corte di Appello di Roma
in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

motivi, cassa in relazione la sentenza impugnata come in motivazione, e
rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per
le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri sei

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