Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5159 del 03/03/2011

Cassazione civile sez. I, 03/03/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 03/03/2011), n.5159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

NOVAMOTOR di NORTANO Roberto & C. s.a.s. (già Nottano s.n.c.

di

Roberto e Rosa Nortano, già NORTANO s.n.c. di Nortano Nicola &

C),

N.R., N.R., con domicilio eletto in Roma, via

delle Robinie n. 84, presso l’Avv. Rosa Bonomo, rappresentati e

difesi dall’Avv. G. Romano Antonio, come da procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

NORTANO s.n.c. di NORTANO Nicola & G, e per essa il

commissario

giudiziale pro tempore nella procedura di concordato preventivo;

– intimata –

con l’intervento di:

N.N. in proprio e nella qualità di legale rappresentante

della NORTANO s.n.c. di NORTANO Nicola & C, falliti, in persona

del

curatore pro tempore, con domicilio eletto in Roma, via Cirenaica n.

15, presso l’Avv. Nicola Picardi che lo rappresenta e difende come da

procura in calce al ricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Potenza n.

102/04 depositata il 31 maggio 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 8 febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso;

udito l’Avv. Francesco Ricci per delega dell’Avv. Nicola Picardi per

la curatela fallimentare.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La NOVAMOTOR di NORTANO Roberto & C. s.a.s. (già Nortano s.n.c. di R. e N.R., già NORTANO s.n.c. di Nortano Nicola &

C.) nonchè N.R. e N.R. ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello che ha rigettato la loro impugnazione avverso il provvedimento del Tribunale che, respingendo la richiesta di omologazione del concordato preventivo proposto dalla Nortano s.n.c. di Nortano Nicola & C. (denominazione originaria della società poi trasformatasi nell’attuale ricorrente) ne ha contestualmente dichiarato il fallimento nonchè quello dei soci illimitatamente responsabili.

Il ricorso è affidato a tre motivi con i quali si deduce rispettivamente la nullità della sentenza per avere omesso la corte di merito di acquisire il fascicolo di primo grado dal quale emergeva la violazione consistita nella mancata comunicazione al PM dello svolgimento del procedimento di omologazione, la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del requisito della meritevolezza, l’errore consistito nell’avere ritenuto inefficaci le modificazioni intervenute nell’assetto societario pervenendo così alla dichiarazione di fallimento di una società non più esistente.

Non ha proposto difese l’intimato commissario giudiziale mentre è intervenuta la curatela del fallimento dichiarato in esito al rigetto dell’omologazione eccependo l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare e conformemente all’eccezione proposta dalla curatela deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Premesso che questo è stato proposto in data 16 luglio 2005 a fronte del deposito della sentenza impugnata avvenuto in data 31 maggio 2004 ritiene la Corte di dovere dare continuità alla giurisprudenza formatasi con la sent. n. 2139/1994 con la quale, superando due precedenti pronunce di segno contrario, è stato affermato in identica fattispecie che “La regola risultante dal combinato disposto della L. n. 742 del 1969, art. 3 e art. 92, dell’ordinamento giudiziario – che esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, tra le altre, le cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti – si applica (in via estensiva) alle cause in materia di omologazione del concordato preventivo e in tutti i gradi dei relativi giudizi (conforme: sez. 1^, 26/01/1995, n. 970) e quindi anche nel caso in cui, essendo stata negata l’omologazione, consegua la dichiarazione contestuale di fallimento.

Nella disciplina applicabile ratione temporis, invero, (e quindi non è invocabile nel caso in esame il diverso principio enunciato da Cassazione civile, sez. 1^, 04/02/2009, n. 2706, che concerne una fattispecie regolata dalla disciplina riformata) al rigetto della richiesta di omologazione del concordato preventivo, così come alla dichiarazione di inammissibilità della domanda e, nei casi di cui alla L. Fall., art. 173, all’accertamento del difetto dei presupposti per l’omologa del concordato conseguiva automaticamente la dichiarazione di fallimento per cui inevitabilmente unico era il mezzo di impugnazione. La circostanza che si sia escluso il ricorso all’opposizione a fronte del dettato della L. Fall., art. 183, e della considerazione che la dichiarazione di fallimento in esito al giudizio di omologazione conseguiva ad un giudizio a cognizione piena e quindi si giustificava il ricorso all’appello non esclude che, oltre alla richiesta di rivalutazione della sussistenza delle condizioni che avrebbero dovuto indurre all’omologazione del concordato, la parte impugnante richieda altresì la consequenziale revoca della dichiarazione di fallimento che dunque è anch’essa oggetto della domanda. Ne consegue ulteriormente, dunque, l’applicabilità della disposizione della L. n. 742 del 1969, art. 3 – concernente, la esclusione della sospensione dei termini nel periodo feriale in relazione, fra le altre, per effetto del rinvio all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, delle “cause civili …

relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti”, non essendo contestabile da un lato che questo, come rilevato, sia l’oggetto della causa e dall’altro che sussista la ratio di provvedere alla sollecita definizione della situazione di incertezza che pregiudica la gestione dell’insolvenza.

Nessun dubbio, altresì, che il principio della sospensione sia applicabile anche ai termini per il ricorso per cassazione posto che è già stato affermato dalla Corte che in tema di sospensione dei termini feriali, poichè le cause civili in materia di opposizione alla dichiarazione di fallimento sono suscettibili di trattazione anche durante il periodo feriale, la sospensione resta inoperante anche riguardo al termine per il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in grado d’appello, in quanto non è consentito distinguere tra le varie fasi e i vari gradi del giudizio” (Cassazione civile, sez. un., 8/2/2006, n. 2636).

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile. Trattandosi di impugnazione sostanzialmente proposta dalla stessa fallita le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2011

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