Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5158 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/02/2020, (ud. 13/06/2019, dep. 26/02/2020), n.5158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14985/17 R.G. proposto da:

SCAI S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e

difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. Michele

Bianco, con domicilio eletto in Roma, via Goiran, n. 23, presso lo

studio dell’avv. Giancarlo Contento;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del

Piemonte n. 151/2/17 depositata in data 26 gennaio 2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno

2019 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino che, accogliendo parzialmente il ricorso della contribuente avverso la cartella esattoriale emessa a seguito di pronuncia della Commissione Tributaria Centrale, oggetto di impugnazione con ricorso per cassazione, aveva ritenuto legittima la riscossione dei tributi, ma non quella delle relative sanzioni.

Deduceva, in particolare, che il D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2, in vigore dal 31 luglio 2010, prevedeva che “le disposizioni del D.L. n. 546 del 1992, art. 68, relative alle sentenze delle commissioni tributarie regionali, si intendono applicabili alle decisioni della Commissione tributaria centrale” e che, sebbene il citato art. 68 non facesse riferimento alle sanzioni, il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 19, prevedeva che la riscossione delle sanzioni in caso di ricorso alle commissioni tributarie fosse effettuata con l’applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, commi 1 e 2.

La Commissione regionale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, ha affermato che il disposto del D.L. 40 del 2010, art. 3, comma 2, non può che essere riferito a tutte le fattispecie alle quali si applica il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, ed ha respinto la eccezione di novità, sollevata dalla contribuente, sottolineando che compete al giudice l’individuazione delle norme applicabili.

La società SCAI s.p.a. ricorre avverso la decisione di secondo grado, con due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo del ricorso, la contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2, convertito nella L. 22 maggio 2010, n. 73 e degli artt. 11, 12 e 14 c.c. preleggi, per avere la Commissione regionale ritenuto legittima l’iscrizione a ruolo delle sanzioni.

Premette che:

a) il procedimento dinanzi alla Commissione tributaria Centrale era regolato dalle norme di cui al D.P.R. n. 636 del 1973 e che la riscossione del tributo in pendenza di giudizio era regolato del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, fino alla sua parziale abrogazione D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 37;

b) per le sanzioni non era prevista alcuna norma che ne stabilisse la riscossione in pendenza di giudizio;

c) dal 1999 non esistevano più le norme che regolavano la riscossione frazionata del tributo per quanto riguardava il procedimento dinanzi alla Commissione tributaria Centrale;

d) il D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2, non è norma di carattere generale che detta le regole per la riscossione frazionata del tributo e delle sanzioni dinanzi alla Commissione tributaria Centrale.

Sostiene, quindi, che, trattandosi di accertamento notificato nel dicembre del 1988 ed essendo stato il ricorso avverso l’atto impositivo proposto all’inizio del 1989, avrebbe dovuto trovare applicazione il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 – che, per gli accertamenti non ancora definitivi, imponeva l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta nella misura pari a due terzi, con esclusione delle sanzioni – e che al momento della formazione del ruolo impugnato le norme che al tempo potevano legittimare le iscrizioni provvisorie a ruolo risultavano abrogate, mentre le norme previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992 e dal D.Lgs. n. 412 del 1997 non risultavano applicabili.

2. Con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ribadendo che il motivo di appello formulato dall’Agenzia delle Entrate, con il quale si faceva riferimento per la prima volta alla mancata applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 19, costituisce motivo nuovo e contesta alla Commissione regionale di non avere ritenuto fondata la eccezione di novità da essa tempestivamente sollevata.

3. Il secondo motivo, con il quale si denuncia un error in procedendo, deve essere esaminato preliminarmente ed è infondato.

3.1. L’individuazione della norma applicabile rientra tra i poteri- doveri del giudice, indipendentemente dalle tesi propugnate in diritto dalle parti, e, nel caso di specie, si pone soltanto un problema di mera individuazione ed applicazione normativa, e non di accoglimento di una domanda nuova fondata su una causa petendi diversa da quella originariamente dedotta in causa.

Va, pertanto, riaffermato il principio secondo cui “In tema di procedimento tributario, – come in quello civile, non sussistendo sul punto preclusione di compatibilità – l’applicazione del principio iura novit curia fa salva la possibilità – doverosità per il giudice di dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite nonchè all’azione esercitata in causa, ricercando, a tal fine, le norme giuridiche applicabili alla vicenda descritta in giudizio e ponendo a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto eventualmente anche diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, con il solo limite dell’immutazione della fattispecie da cui conseguirebbe la violazione del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato ” (Cass., ordinanza n. 11629 del 11/05/2017).

Ciò comporta che la pretesa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 19, invocata per la prima volta in appello dall’Ufficio, non integra eccezione “nuova”, non consentita del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, ben potendo lo stesso giudice di merito individuare la norma in concreto applicabile alla fattispecie sottoposta al suo esame.

4. Anche il primo motivo di ricorso è infondato.

4.1. Nel caso di specie, vertendosi in tema di riscossione frazionata del credito tributario in pendenza di giudizio, si deve avere riguardo alla regola generale contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, nella sua formulazione in vigore a decorrere dal 1 aprile 1998.

4.2. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 3, prevedeva: “3. Le imposte suppletive e le sanzioni pecuniarie debbono essere corrisposte dopo l’ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione”.

Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 29, in vigore dal 1 aprile 1998, ha abrogato le parole “e le sanzioni pecuniarie”.

Il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 19, riordinando tutte le norme in materia di sanzioni per violazioni di norme tributarie, al comma 1 dispone che “In caso di ricorso alle commissioni tributarie si applicano le disposizioni dettate dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, commi 1 e 2, recante disposizioni sul processo tributario”.

La generica menzione delle “commissioni tributarie”, in relazione sia al precedente che all’attuale ordinamento, e l’intervenuta abrogazione, con il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 37, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, comma 2, che regolava la riscossione frazionata secondo il precedente sistema normativo, consentono di ritenere che il citato art. 68, sia divenuto la regola generale in tema di riscossione frazionata del credito in pendenza del processo tributario (Cass. 12/11/2010, n. 22997; Cass. 10/6/2011, n. 12791; Cass., ord. n. 27867 del 25/10/2018).

4.3. Conseguentemente, non ha rilievo nè l’anno in cui è stata presentata la dichiarazione, nè il momento in cui è stato emesso l’atto impositivo da cui è poi scaturita la iscrizione a ruolo e la impugnata cartella di pagamento, nè si pone, come sostenuto dalla parte ricorrente, una questione di violazione delle norme sull’efficacia delle leggi nel tempo, perchè, ai fini dell’applicabilità del citato art. 68, occorre avere riguardo esclusivamente alla data della pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria regionale, che, nel caso in esame, è sicuramente successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 19 e 29 (Cass. n. 22181 del 3/9/2008; Cass., ord. n. 1151 del 18/1/2018).

Poichè, pertanto, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 29, comma 1, lett. d), ha eliminato il riferimento alle “sanzioni pecuniarie” precedentemente contenuto nel D.Lgs. n. 54671992, art. 68, comma 3, deve ritenersi che le sanzioni non siano escluse dalle voci non riscuotibili in via provvisoria in pendenza del processo, con la conseguenza che anche le sanzioni amministrative possono essere iscritte a ruolo e riscosse in pendenza di giudizio (Cass. 31/3/2011, n. 7414; Cass. 22/2/2008, n. 4642).

4.4. La sentenza impugnata, nell’affermare la legittimità della riscossione delle sanzioni, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui è consentita la riscossione frazionata delle sanzioni antecedentemente al passaggio in giudicato della sentenza che statuisca su di esse (Cass. 4/12/2013, n. 27201; Cass. n. 11/10/2017, n. 23784; Cass. 18/1/2018, n. 1151).

5. Il ricorso va, quindi, rigettato.

Nulla deve disporsi in merito alle spese del giudizio di legittimità in difetto di attività difensiva della Agenzia delle Entrate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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