Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5158 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 5158 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: SAIJA SALVATORE

CC

ORDINANZA

sul ricorso 21112-2015 proposto da:
CIOTTA ASSUNTA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA BENIAMINO COSTANTINI 11, presso lo studio
dell’avvocato MARIA CARMELA PERRI, rappresentata e
difesa dall’avvocato GENNARO NAPOLANO giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

ALBANESE CARMINANTONIO in proprio e quale erede di
ALBANESE GAETANO, elettivamente domiciliati in ROMA,
V.ANAPO 29, presso lo studio dell’avvocato ROCCO
MANZI, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO
CETRULO giusta procura speciale in calce al

Data pubblicazione: 06/03/2018

controricorso;
– controricorrente –

avverso

la

sentenza

n.

3371/2014

della

CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
del

23/11/2017

dal

Consigliere

Dott.

SALVATORE SAIJA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
CARMELO SGROI, che ha chiesto l’accoglimento, per
quanto di ragione, del ricorso; con rinvio ad altra
sezione di Corte d’Appello di Napoli;

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consiglio

N. 21112/15 R.G.

FATTI DI CAUSA
Assunta Ciotta si oppose al decreto ingiuntivo del 10.5.1996 – con cui il Pretore
di S. Angelo dei Lombardi le aveva ingiunto di pagare a Gaetano e
Carminantonio Albanese l’importo di L. 27.000.000, in forza di scrittura privata

per vizi della sua volontà, sia per l’intempestività della pretesa. Infatti, con
rogito del 29.12.1987, la Ciotta aveva acquistato dagli Albanese l’area di
sedime relativa ad immobile sito nel comune di Lioni (AV), distrutto dal
terremoto dell’Irpinia del 23.11.1980, ritenendo essere compresa nell’acquisto
anche la cessione del contributo di ricostruzione ex art. 13 della legge n. 219
del 1981, di cui gli stessi venditori risultavano beneficiari. Con la successiva e
collegata scrittura privata del 19.8.1988, essa opponente s’era impegnata alla
corresponsione di una parte (pari appunto a L. 27.000.000) del contributo in
questione, una volta percepito, agli stessi Albanese, ma invalidamente. A
seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 51/98, la causa transitò al Tribunale
di S. Angelo dei Lombardi, che con sentenza del 24.6.2009, accolse
l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. Tuttavia, la Corte d’appello di
Napoli – adita da Gaetano e Carminantonio Albanese – con sentenza del
24.7.2014, in accoglimento del gravame, riformò la sentenza di primo grado,
respingendo l’opposizione e confermando il decreto ingiuntivo in questione.
Accogliendo l’appello proposto dagli Albanese, la Corte partenopea ha ritenuto
non sussistere alcun errore essenziale e riconoscibile da parte della Ciotta, ai
sensi dell’art. 1429 c.c. Nel far ciò, la Corte ha percorso il seguente
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iter

del 19.8.1988 – affermando di nulla dovere, sia per l’annullabilità del contratto

N. 21112/15 R.G.

motivazionale: a) è pacifico tra le parti che gli Albanese avevano diritto alle
provvidenze di cui all’art. 13 della legge n. 219/81, in relazione all’immobile in
questione, e che già nel 1984 avevano presentato al Comune di Lioni due
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, in relazione al possesso dei

trasferimento dell’immobile, avvenuto il 29.12.1987, la legislazione vigente
nulla disponeva specificamente per gli aventi causa degli immobili colpiti dal
sisma; c) solo con l’art.

20 bis della legge n. 12 del 1988 (vigente dal

21.1.1988), con cui era stato modificato l’art. 13 della legge n. 219/81, era
stato espressamente previsto il subentro dell’acquirente di tali immobili nel
diritto alle provvidenze in questione; d) su tali premesse, la scrittura privata
del 19.8.1988 era da ritenere quindi indispensabile ai fini dell’erogazione del’
contributo, perché senza le ulteriori dichiarazioni sostitutive – cui si erano
obbligati gli Albanese in seno a detta scrittura – la Ciotta non avrebbe potuto
goderne; e) nessun errore, pertanto, poteva configurarsi in capo a
quest’ultima, a nulla rilevando che ella ignorasse che gli Albanese avevano già
reso dichiarazioni sostitutive nel 1984, e ciò perché quelle ulteriori (oggetto
della ripetuta scrittura privata del 19.8.1988 e rese dagli Albanese) avevano
contenuto diverso ed avevano una loro specifica utilità.
Ricorre ora per cassazione Assunta Ciotta, affidandosi ad almeno due motivi.
Resiste con controricorso Carminantonio Albanese, in proprio e quale erede del
padre Gaetano, frattanto deceduto. Entrambe le parti hanno depositato

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requisiti legali per la fruizione di dette provvidenze; b) all’atto del

N. 21112/15 R.G.

memoria. Il P.M. ha fatto pervenire conclusioni scritte, chiedendo
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Con il primo motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione dell’art.

14.05.1981 al 20.11.1987 – Piena operatività ed efficacia del d.l. 20.11.87 n.
474 in ordine alla fattispecie dedotta in giudizio – Violazione e falsa
applicazione dell’art. 360 comma 3 c.p.c. relativamente all’art. 20 bis I. n. 12
del 21.01.1988 che ha convertito il d.l. 20.11.1987 n. 474”,

la ricorrente

censura gli argomenti a sostegno dell’iter motivazionale seguito dalla Corte
partenopea (supra riportato) riguardo alla questione dell’errore essenziale, con
tre articolate critiche.
Con la prima, richiamando l’insegnamento di Cass. n. 18454/2011 (così
massimata: “In tema di provvidenze a seguito di eventi sismici, la legge 14
maggio 1981, n. 219, prevedendo un contributo per la riparazione degli edifici
danneggiati a favore di coloro che ne fossero proprietari alla data del sisma e
disciplinando la sua erogazione in relazione all’effettiva esecuzione dei lavori,
assume la qualità di proprietario danneggiato dal sisma a requisito soggettivo
per l’erogazione del contributo, non consentendo che di esso beneficino coloro i
quali, alienando l’immobile, abbiano perduto tale qualità, salvo quanto previsto
espressamente con esclusivo riguardo ai comuni dichiarati disastrati”),

la

Ciotta evidenzia che, alla data del rogito (29.12.1987), le cessione del
contributo della legge n. 219/81 non avrebbe potuto disporsi alla luce del
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360 comma 3 c.p.c. relativamente all’art. 13 I. 219/81 in vigore dal

N. 21112/15 R.G.

previgente art. 13, e se ciò fosse avvenuto, gli stessi Albanese ne sarebbero
decaduti. Erra quindi la Corte laddove ha ritenuto necessarie, ai fini del
trasferimento del contributo ad essa ricorrente, le dichiarazioni sostitutive.
Con la seconda, la ricorrente lamenta la mancata considerazione da parte della

modificato dal d.l. n. 474/87, perché, per effetto del rogito e dell’abrogazione
dei primi due commi dello stesso art. 13, s’era senz’altro verificato il subentro
nel diritto ai benefici, già spettanti agli Albanese. Pertanto, è evidente l’errore
del secondo giudice, che aveva considerato necessaria una scrittura (quella del
19.8.1988) il cui scopo era quello di farle pervenire i benefici di legge, di cui
però la Ciotta era già titolare.
Con la terza – con cui si lamenta specificamente la violazione dell’art. 20-bis
della legge n. 12 del 1988, di conversione del d.l. n. 474/87 – la ricorrente
censura la decisione impugnata perché sostanzialmente contraddittoria,
laddove ritiene di far applicazione dello jus superveniens, sebbene prima
avesse optato per l’applicazione della normativa previgente. Ciò perché essa
ricorrente era da considerarsi titolare dei contributi in questione, senza
necessità di presentare alcun documento.
1.2 – Con il secondo motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione degli
artt. 360 comma 5 e 366 c.p.c. – Omesso esame di una circostanza decisiva
che era stata oggetto di discussione tra le parti – Vizio di motivazione”, si
censura ancora la decisione perché erroneamente la Corte d’appello ha
considerato che le nuove dichiarazioni che gli Albanese avrebbero dovuto
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Corte d’appello del nuovo testo dell’art. 13 della legge 219/81, come

N. 21112/15 R.G.

rendere in forza della scrittura privata in questione erano di tenore diverso
rispetto a quelle del 1984, e fossero perciò indispensabili. La Corte, tuttavia,
non ha tenuto conto che dette ultime dichiarazioni non vennero mai depositate
in Comune, e ciononostante essa ricorrente ha percepito i contributi: segno

2.1 – I motivi, da valutarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi,
sono entrambi fondati nei termini che seguono, anche se – come si vedrà – ad
essere stata violata è non tanto (o meglio, non solo) la normativa speciale di
cui in rubrica, quanto piuttosto (anche) gli artt. 1427 e 1429 c.c., norme la cui
violazione deve intendersi parimenti denunciata dall’odierna ricorrente,
sebbene non vi si faccia espresso cenno (si veda, al riguardo, Cass. n.
12929/2007), giacché l’intero filo logico del ricorso in esame mira a contestare
il ragionamento seguito dalla Corte d’appello, basato su una ricostruzione della
normativa di riferimento (ossia, lo sfondo giuridico su cui si innesta la vicenda
contrattuale per cui è causa) che si assume errata, e da cui però la stessa
Corte ha fatto discendere la stessa inconfigurabilità di una falsa
rappresentazione della realtà da parte della Ciotta.
2.2 – In proposito, occorre muovere dall’interpretazione della citata normativa
speciale operata dalla già citata Cass. n. 18454/2011 (specialmente in
motivazione), secondo cui il presupposto per la concessione del contributo in
questione è che il richiedente risulti titolare del diritto di proprietà alla data del
sisma (nello stesso senso, Cass. n. 16749/2014), e ciò allo scopo di prevenire
la possibilità che i contributi pubblici erogati a fini assistenziali divengano
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evidente che dette dichiarazioni non erano affatto necessarie.

N. 21112/15 R.G.

oggetto di speculazione privata da parte dei proprietari, non interessati ad
utilizzare per sé gli immobili danneggiati. Pertanto, secondo detta
ricostruzione, che si condivide, ove il richiedente abbia alienato l’immobile
prima del completamento dei lavori di riparazione, la decadenza dal beneficio

soggettivo, e non già per diretta applicazione dell’originario art. 13, comma 1,
della legge n. 219/81 (che così recitava: “Il proprietario o il titolare di un diritto
reale di godimento che, avendo beneficiato dei contributi di cui ai precedenti
articoli 9 e 10, aliena il suo diritto sull’immobile ricostruito o riparato o
acquistato prima di cinque anni dalla data di ultimazione de/lavori o dall’atto di
acquisto è dichiarato decaduto dalle provvidenze accordate ed è tenuto al
rimborso dei contributi riscossi maggiorati degli interessi legali”), il cui scopo
era quello di estendere la decadenza all’ipotesi di alienazione infraquinquennale
dell’immobile stesso, a lavori ultimati.
2.3 – Ciò posto, occorre ora osservare che il presupposto della vicenda in
esame (ossia, il trasferimento dell’immobile, avvenuto con rogito del
29.12.1987) ha la peculiarità di essersi svolto nel periodo compreso tra
l’emissione del d.l. 20 novembre 1987, n. 474 (in vigore dal 21.11.1987) e la
sua conversione, disposta con legge 21 gennaio 1988, n. 12 (entrata in vigore
il 21.1.1988). L’art. 20 bis della legge di conversione ha abrogato i primi due

commi dell’art. 13 legge n. 219/81, sostituendoli come segue: “In caso di
alienazione di unità immobiliari aventi titolo ai benefici disposti dalla presente

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ne costituisce la necessaria conseguenza per il venir meno del requisito

N. 21112/15 R.G.

legge e ricadenti nei comuni disastrati il diritto ai contributi spettante al dante
causa si trasferisce all’acquirente”.
Questa norma – che nella sostanza dispone un legame automatico tra titolarità
del diritto di proprietà del bene danneggiato e diritto ai contributi – non

del 29.12.1987. Tuttavia, a ben vedere, una norma analoga era già contenuta
nel d.l. n. 474/87, il cui art. 21 così disponeva: “In caso di alienazione di unità
immobiliari aventi titolo ai benefici disposti dalla presente legge il diritto ai
contributi spettante al dante causa si trasferisce all’acquirente”. Cori la legge di
conversione, quindi, si è disposta la limitazione del trasferimento del diritto ai
contributi in relazione ai soli immobili ricadenti nei comuni disastrati, mentre
col decreto legge tale trasferimento era generalizzato.
Si pone quindi il problema di valutare gli effetti di un decreto legge noh
convertito o convertito solo in parte e con modifiche.
La soppressione del citato art. 21 del decreto da parte della legge di
conversione può interpretarsi come mera eliminazione tout court, sicché la
fattispecie andrebbe regolata dall’art. 20-bis della legge, successivo al rogito:
in questo caso, alla data del 29.12.1987, la Ciotta non avrebbe acquisito
alcunché, a parte la titolarità del bene immobile, e non potrebbe quindi
invocare la novità normativa.
Se invece l’avvicendamento tra i citati art. 21 e art. 20-bis dovesse leggersi in
termini di continuità (nel senso che il trasferimento del diritto al contributo
resta fermo sin dall’entrata in vigore del d.I., seppur per i soli immobili dei
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parrebbe però applicabile al caso in esame, perché successiva all’atto pubblico

N. 21112/15 R.G.

comuni disastrati, quale è il Comune di Lioni, ai sensi del d.l. n. 19/1981, conv.
in legge n. 128/1981), allora dovrebbe concludersi nel senso che, alla data
dell’atto pubblico, e anche a prescindere dalla clausola generica ivi inserita
(con cui gli Albanese cedettero

“ogni accessione, accessorio, pertinenze,

passano all’acquirente nello stato di fatto in cui si trovano, nulla escluso ” – la
clausola, richiamata in ricorso, è riportata testualmente nella sentenza
impugnata), si verificò l’automatico subentro della Ciotta nel diritto a godere
dei benefici.
2.4 – Sul punto, per gli effetti di cui all’art. 77, u.c., Cost., la giurisprudenza di
legittimità ha affermato che “Il principio secondo cui il decreto legge non
convertito è da ritenersi, anche per il passato, irreversibilmente inesistente
vale anche in caso di caducazione soltanto parziale del decreto stesso, rispetto
alle norme escluse dalla conversione per effetto di emendamenti soppressivi o
sostitutivi contenuti nella legge di conversione, con la conseguenza che, se il
decreto parzialmente non convertito conteneva norme abrogatrici di precedenti
disposizioni legislative, queste riprendono automaticamente vigore” (Cass. n.
11186/2005).
Ritiene la Corte che, nel caso in esame, non possa discutersi di eliminazione
degli effetti ex tunc, perché sia il soppresso art. 21 che il nuovo art. 20-bis
mantengono anzitutto ferma l’abrogazione dei primi due commi dell’art. 13 I.
219/81; inoltre, la regula juris, nel passaggio dal decreto legge alla legge di
conversione, è rimasta identica (il diritto ai contributi si trasferisce
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dipendenze, ragioni, azioni, servitù e diritti inerenti agli immobili descritti che

N. 21112/15 R.G.

automaticamente all’acquirente), seppur con una restrizione territoriale (la
regola concerne i soli comuni disastrati).
Pertanto, è evidente che, alla data del rogito, la Ciotta subentrò nel diritto ai
benefici in discorso per effetto di una norma, contenuta nel nuovo art. 13,

delle provvidenze da parte della P.A. – concorrendone, naturalmente, gli
ulteriori presupposti – in favore del titolare

attuale del bene, in caso di

trasferimento della proprietà, al contrario di quanto precedentemente disposto
e a prescindere da una espressa pattuizione contrattuale al riguardo. Pertanto,
la norma giuridica contenuta nel ripetuto art. 21 del d.l. 474/87, soppresso in
sede di conversione, è da considerarsi vigente non solo alla data dell’atto
pubblico, ma anche successivamente, perché ribadita dall’art.

20-bis della

legge di conversione.
2.5 – Sulla base di queste premesse, il ragionamento seguito dalla Corte
d’appello – allo scopo di evidenziare l’indispensabilità della scrittura del
19.8.1988 e la necessità, per la stessa Ciotta, che gli Albanese rilasciassero
nuove dichiarazioni sostitutive, ulteriori rispetto a quelle già rilasciate nel 1984
– risulta integralmente errato, ed in ciò le censure mosse dalla ricorrente
colgono nel segno.
Infatti, contrariamente a quanto affermato dalla Corte del merito, alla data
dell’atto pubblico la posizione degli aventi causa degli immobili colpiti dal sisma
era espressamente regolata da una specifica norma, ossia dall’art. 21 del d.l.
n. 474/87, i cui effetti, come s’è detto, sono sostanzialmente rimasti intatti
11

entrata in vigore circa un mese prima, che delinea l’obbligo di corresponsione

N. 21112/15 R.G.

anche a seguito della conversione del d.l. con la legge n. 12/1988. Così stando
le cose, non può certo dirsi (come invece ha fatto la Corte d’appello) che
l’indispensabilità della scrittura privata del 19.8.1988 risieda proprio nella
necessità di assicurare alla Ciotta il godimento dei benefici di cui, altrimenti,

la ricorrente), vigente l’originario art. 13 legge n. 219/81, non solo i benefici
non avrebbero comunque potuto a lei trasmettersi, ma addirittura gli stessi
Albanese avrebbero perduto il diritto alla loro percezione, proprio per effetto
dell’alienazione dell’immobile (in tal senso, la citata Cass. n. 18454/2011). La
scrittura privata in questione, quindi, è da considerarsi tutt’altro che
indispensabile ai fini del godimento dei benefici da parte della Ciotta, perché
ella, per effetto dell’acquisto dell’area di sedime, ne era già divenuta titolare.
Se quindi detta scrittura è priva dei caratteri dell’indispensabilità, nel senso
voluto dalla Corte del merito (ossia, riguardo al quadro normativo di
riferimento circa il diritto alla percezione dei contributi ex art. 13 I. n. 219/81),
erra quest’ultima nel momento in cui, dal contrario (ed errato) convincimento,
fa discendere la sussistenza della esatta rappresentazione della realtà da parte
della Ciotta e, quindi, l’assenza di errore essenziale quale causa di
annullamento del contratto del 19.8.1988.
Si rende quindi necessaria la cassazione con rinvio alla Corte d’appello, che
rivaluterà il gravame proposto dagli Albanese alla luce delle intere risultanze
probatorie acquisite (anche in ordine a quel profilo del secondo motivo che
resta conseguenzialmente assorbito, che concerne l’effettivo utilizzo o meno 12

ella non avrebbe goduto: a tacer d’altro (come anche correttamente evidenzia

N. 21112/15 R.G.

e quindi la loro effettiva necessità e/o utilità – delle dichiarazioni sostitutive
rilasciate dagli stessi Albanese nel 1988), da innestarsi però nel quadro
normativo di riferimento ut supra ricostruito.
3.1 – Il ricorso è quindi accolto per quanto di ragione. Va pertanto disposta la

in altra composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra enucleati e
provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in
altra composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il
giorno 23.11.2017.
dente
Il
Rob a Vivaldi

cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli,

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