Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5157 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 25/02/2021), n.5157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9517/2016 promosso da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

F.N., R.S. e R.C., tutte nella qualità di

eredi di R.L., elettivamente domiciliate in Roma, via degli

Scipioni n. 268/A, presso lo studio dell’avv. Alessio Petretti e

dell’avv. Francesca Fegatelli, che le rappresentano e difendono in

virtù di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 754/29/15 della CTR della Puglia, depositata

il 09/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 754/29/15, depositata il 09/04/2015, la CTR della Puglia, confermando la pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso proposto dalle contribuenti contro l’avviso di rettifica e liquidazione n. (OMISSIS), con il quale era stato rideterminato il valore del bene oggetto di compravendita, il cui atto era stato registrato a (OMISSIS), con conseguente rettifica dell’imposta di registro (da Euro 51.645,69 a Euro 142.025,65) e dell’INVIM (da Euro 33.967,37 a Euro 39.342,55).

Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, formulando un solo motivo di impugnazione.

Le intimate si sono difese con controricorso ed hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 57, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR erroneamente ritenuto che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, prevista dall’art. cit., non si applicasse alla fattispecie.

2. Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata ha ritenuto che la sospensione del termini di decadenza prevista dalla L. n. 431 del 1991, art. 57, comma 2, è operante anche nelle fattispecie ratione materiae escluse dal condono, ma pur sempre in relazione a quei termini di accertamento che scadevano entro il 31/12/1991, essendo pertanto non applicabile alle fattispecie, come quella in esame, ove l’accertamento è stato successivo a tale data.

Si precisa che la materia del contendere attiene ad un atto di compravendita stipulato il (OMISSIS), registrato il (OMISSIS), in relazione al quale l’Amministrazione finanziaria ha notificato avviso di rettifica e liquidazione in data (OMISSIS).

Il D.Lgs. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2, nel testo vigente ratione temporis (anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 549 del 1995, art. 3), stabiliva che l’avviso di accertamento del maggior valore dovesse essere notificato “entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell’imposta proporzionalè..”.

La L. n. 431 del 1991, art. 57, comma 2, ha tuttavia stabilito che “I termini per l’accertamento relativamente ai periodi di imposta per i quali può essere presentata dichiarazione integrativa che non siano scaduti alla data del 31 dicembre 1991, sono prorogati di due anni nei confronti dei soggetti che non hanno presentato la predetta dichiarazione. Relativamente ai tributi di cui all’art. 53, comma 1, sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 1993, i termini di prescrizione e di decadenza riguardanti l’accertamento e la riscossione delle imposte complementari e suppletive diversi da quelli di cui al D.L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154”.

La questione interpretativa attiene alla seconda parte di, tale disposizione ove dopo aver previsto, con riguardo ai periodi di imposta per i quali era possibile presentare la dichiarazione sostitutiva, la sospensione per due anni dei termini per l’accertamento non ancora scaduti alla data del 31/12/1991 – la legge ha stabilito che, con riguardo ai tributi di cui alla L. cit., art. 53, comma 1, fossero sospesi fino al 31/12/1993 i termini di prescrizione e di decadenza riguardanti l’accertamento e la riscossione delle imposte complementari e suppletive.

I tributi menzionati dalla L. cit., art. 53, comma 1, sono, infatti, le imposte di registro, ipotecarie e catastali, l’imposta sulle successioni e donazioni e l’INVIM e dunque comprendono quelle oggetti del presente giudizio.

Questa Corte si è più volte pronunciata in argomento e, con orientamento condiviso, ha ritenuto che la L. cit., art. 57, comma 2, seconda parte, prevede la sospensione, fino al 31/12/1993, dei termini di prescrizione e di decadenza riguardanti l’accertamento e la riscossione delle imposte ivi richiamate, senza subordinarne l’applicazione alla possibilità in astratto di presentazione della dichiarazione integrativa (così, da ultimo, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5568 del 09/03/2011).

Al di là dell’interpretazione letterale, la ratio della disposizione va, infatti, individuata nella necessità di consentire agli uffici tributari di far fronte al maggior carico di lavoro derivante dalla verifica delle dichiarazioni integrative (così Cass., Sez. 5, n. 1551 del 24/1/2007; v. anche Cass., Sez. 5, n. 2461 del 5/2/2007).

Si è al riguardo, altresì, precisato che la sospensione fino al 31/12/1993 dei termini di prescrizione e di decadenza riguardanti tanto la riscossione che l’accertamento delle imposte indicate nella L. cit., art. 53, comma 1, trova applicazione sia ai termini pendenti alla data di entrata in vigore della legge che a quelli che cominciano a decorrere durante il periodo di sospensione, perchè, in diretta dipendenza dalla natura giuridica della sospensione temporale, la legge che la dispone rende irrilevante che l’inizio del termine cada prima e fuori del periodo di sospensione o al suo interno (v. Cass., Sez. 5, n. 15118 del 30/06/2006; Cass., Sez. 5, n. 14301 del 19/06/2009).

3. Il motivo deve pertanto essere accolto, in applicazione del seguente principio: In applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 57, comma 2, seconda parte, il termine per l’accertamento delle imposte complementari e suppletive di cui alla precedente L. cit., art. 53, comma 1, è sospeso fino al 31/12/1993, a prescindere dalla possibilità in astratto di presentare per essi la dichiarazione integrativa, e trova applicazione sia con riguardo ai termini pendenti alla data di entrata in vigore della legge e sia con riferimento a quelli che cominciano a decorrere durante il periodo di sospensione, essendo la sospensione prevista per consentire agli uffici tributari di far fronte al maggior carico di lavoro derivante dalla verifica delle dichiarazioni integrative.

4. Le contribuenti hanno riproposto nel controricorso la questione ritenuta assorbita dalla CTR, positivamente risolta in primo grado, riguardante la dedotta inesistenza del presupposto impositivo per essere falsa la firma apposta sull’atto registrato a nome del loro dante causa iure successionis.

Deducendo di averla prospettata anche in secondo grado, hanno affermato che la CTR ne aveva erroneamente pronunciato l’assorbimento.

Hanno così chiesto a questa Corte il rigetto dell’impugnazione con correzione della motivazione (fondatezza del ricorso originario non perchè era intervenuta la decadenza ma perchè la scrittura registrata era falsa), ovvero la cassazione con rinvio, perchè il giudice di appello potesse esaminare la questione relativa alla dedotta falsità della scrittura registrata e le altre eccezioni formulate, su cui non aveva statuito (carenza di motivazione dell’accertamento e illegittimità della stima dell’UTE).

5. Si deve preliminarmente rilevare che le controricorrenti non hanno formulata ricorso incidentale, prospettando l’erronea pronuncia di assorbimento, sicchè nessuna pronuncia deve essere adottata in riferimento ad essa.

Ciò non toglie che le questioni ritenute assorbite dal giudice di appello, a seguito della cassazione della sentenza impugnata, rimangano impregiudicate e possano essere dedotte davanti al giudice di rinvio (v. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 574 del 15/01/2016 e Cass., Sez. 5, n. 22095 del 22/09/2017).

6. In conclusione, accolto il ricorso, deve essere cassata la sentenza impugnata, con rinvio della causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla CTR della Puglia in diversa composizione, che provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte:

accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla CTR della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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