Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5156 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 07/12/2016, dep.28/02/2017),  n. 5156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 28708/2011 R.G. proposto da:

ECOADDA s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Cacciato,

elettivamente domiciliata in Roma alla via del Poggio Laurentino n.

66 presso lo studio Trivoli & Associati, per procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;

– controricorrente –

e nei confronti di:

EQUITALIA ESATRI s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 104/42/10 depositata il 11 ottobre 2010;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 2016

dal Consigliere Enrico Carbone;

Udito l’Avv. Giovanni Palatiello per la controricorrente;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Su ricorso di ECOADDA s.r.l., la Commissione Tributaria Provinciale di Milano annullava la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa nei confronti della società per recupero IRES 2004 a seguito di controllo automatizzato del modello Unico 2005.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, argomentando che l’omesso avviso dell’esito del controllo automatizzato non è causa di nullità D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis e che la cartella esattoriale recava idonea motivazione della ripresa a tassazione.

La società contribuente ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste mediante controricorso.

Resta intimata EQUITALIA ESATRI, agente della riscossione.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e L. n. 212 del 2000, art. 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver il giudice di appello ritenuto non sanzionata da nullità l’omissione dell’avviso bonario in esito al controllo formale.

1.1. Il motivo è infondato.

Nella liquidazione su controllo automatizzato, instaurare il contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo è necessario solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, ciò che non si verifica ove da questa emerga un semplice errore materiale (Cass. 31 marzo 2011, n. 7536, Rv. 617565; Cass. 25 maggio 2012, n. 8342, Rv. 622681; Cass. 28 luglio 2016, n. 15740, Rv. 640654); pertanto, l’avviso non è obbligatorio nell’ipotesi di mero omesso o tardivo versamento (Cass. 10 giugno 2015, n. 12023, Rv. 635672; Cass. 6 luglio 2016, n. 13759, Rv. 640341).

Nella specie, il recupero fiscale non ha ecceduto i limiti di cartolarità della liquidazione, poichè è derivato dal riscontro in dichiarazione di una sovra-compensazione delle eccedenze d’imposta.

Fermo il dispositivo, quindi, si rende necessaria una correzione della motivazione in diritto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4: la cartella resiste all’impugnazione non perchè l’obbligo di invito a contraddire sia esente dalla sanzione di nullità nell’àmbito dei controlli automatizzati, ciò che sarebbe privo di giustificazione, attesa la natura generale del presidio del contraddittorio ex art. 6, comma 5, statuto del contribuente; viceversa, la cartella resiste all’impugnazione perchè l’obbligo di invito a contraddire era insussistente nella concreta fattispecie di controllo automatizzato, limitata al piano strettamente cartolare.

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver il giudice di appello ritenuto assolto il dovere di motivare la cartella esattoriale.

2.1. Il motivo è infondato.

La cartella emessa all’esito del controllo formale può essere motivata col mero richiamo alla dichiarazione dei redditi, atteso che il contribuente dichiarante è in grado di conoscere gli estremi della pretesa (Cass. 28 novembre 2014, n. 25329, Rv. 633304; Cass. 27 luglio 2016, n. 15564, Rv. 640655).

Nella specie, trattandosi di incroci compensativi basati sulle dichiarazioni fiscali della società contribuente, quest’ultima era naturalmente in grado di percepire gli addebiti e articolare le difese, ciò che ha fatto con larghezza nei gradi di merito.

3. Il terzo motivo di ricorso denuncia omessa motivazione su fatti decisivi e controversi in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non aver il giudice di appello valutato gli estremi documentali delle compensazioni, riferiti “alle prospettazioni della contribuente (i prospetti di aggregazione) e ai documenti probatori forniti (modelli F24 e dichiarazioni dei redditi)” (pag. 41 di ricorso).

3.1. Il motivo è inammissibile.

Atteso che la sentenza di appello non manca in realtà di esaminare la base documentale delle controverse compensazioni (penultimo capoverso di parte motiva), l’odierna doglianza mira in effetti ad ottenere una nuova valutazione dei documenti di lite, mentre il controllo di logicità del giudizio di fatto – consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo anteriore al D.L. n. 83 del 2012 – non può determinare una rinnovazione del ragionamento decisorio, la quale sarebbe contraria alla funzione istituzionale della giurisdizione di legittimità (Cass. 28 marzo 2012, n. 5024, Rv. 622001).

4. Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non aver il giudice di appello rilevato l’esistenza di un giudicato concernente l’anno d’imposta 2003.

4.1. Il motivo è infondato.

Il principio di autonomia dei periodi d’imposta cede all’espansione ultrannuale del giudicato esterno rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie tributaria aventi carattere tendenzialmente permanente (Cass., sez. un., 16 giugno 2006, n. 13916, Rv. 589696; Cass. 22 aprile 2009, n. 9512, Rv. 607614; Cass. 30 ottobre 2013, n. 24433, Rv. 628862; Cass. 1 luglio 2015, n. 13498, Rv. 635809).

Nella specie, questa condizione di permanenza non emerge, sicchè persiste l’autonomia tra l’anno d’imposta che si assume coperto dal giudicato (2003) e quello tuttora sub iudice (2004).

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

Respinge il ricorso e condanna ECOADDA s.r.l. a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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