Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5155 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 07/12/2016, dep.28/02/2017),  n. 5155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25832/2011 R.G. proposto da:

C.G., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabrizio

Balloni e Marcello Rotunno, elettivamente domiciliato in Roma alla

via Valle Scrivia n. 8 presso lo studio del secondo, per procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia n. 267/18/10 depositata il 23 settembre 2010;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 2016

dal Consigliere Enrico Carbone;

Uditi l’Avv. Marcello Rotunno per il ricorrente e l’Avv. Giovanni

Palatiello per la controricorrente;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Su ricorso di C.G., la Commissione Tributaria Provinciale di Catania annullava solo parzialmente – cioè solo in ordine alle sanzioni – la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa nei di lui confronti per recupero IVA in sèguito a controllo automatizzato del modello Unico 2003.

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva l’appello del contribuente, dichiarando inammissibile per novità l’eccezione da lui proposta in secondo grado circa la natura accertativa dell’iscrizione a ruolo e ritenendo adeguatamente motivata sia la cartella esattoriale sia la sentenza di prime cure, esclusa peraltro ogni nullità in conseguenza dell’omesso invio dell’avviso bonario.

Il C. ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi. L’Agenzia delle entrate resiste mediante controricorso.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 55, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, per aver il giudice di appello ritenuto inammissibile l’eccezione sollevata in secondo grado dal contribuente circa la natura accertativa e non meramente liquidativa dell’iscrizione a ruolo.

1.1. Il motivo è infondato.

Costituisce domanda nuova non proponibile in appello ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 la deduzione con la quale il contribuente affermi che l’amministrazione finanziaria non aveva il potere di liquidare le imposte in base alla dichiarazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, atteso che tale deduzione integra un motivo di impugnazione dell’atto impositivo, precluso quando non allegato nel giudizio di primo grado ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24 (Cass. 12 giugno 2002, n. 8352, Rv. 554995).

Nella specie, il contribuente dichiara di aver appreso della natura accertativa dell’iscrizione a ruolo sin dalla costituzione erariale di primo grado, sicchè egli avrebbe potuto e dovuto presentare un motivo aggiunto nel termine perentorio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, in assenza del quale si è formata la preclusione correttamente rilevata dal giudice di appello.

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, per aver il giudice di appello dichiarato la prima sentenza provvista dell’esposizione delle ragioni decisorie, ciò che l’appello non aveva contestato.

2.1. Il motivo è inammissibile.

I vizi dell’attività del giudice non rilevano per l’interesse astratto alla regolarità della giurisdizione, bensì per l’interesse concreto all’effettività della difesa, e il ricorrente per cassazione ha quindi l’onere di indicare specificamente quale danno concreto gli abbia arrecato la nullità processuale che denuncia (Cass. 12 settembre 2011, n. 18635, Rv. 619534; Cass. 9 luglio 2014, n. 15676, Rv. 632279).

L’odierno ricorrente non ha assolto detto onere.

3. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6 per aver il giudice di appello escluso la nullità della cartella malgrado l’omissione dell’invito a contraddire.

3.1. Il motivo è infondato.

Nella liquidazione d’imposta su controllo automatizzato, l’instaurazione del contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo è necessaria solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, ciò che non si verifica ove da questa emerga un semplice errore materiale (Cass. 31 marzo 2011, n. 7536, Rv. 617565; Cass. 25 maggio 2012, n. 8342, Rv. 622681; Cass. 28 luglio 2016, n. 15740, Rv. 640654); pertanto, l’avviso non è obbligatorio nei casi di mero omesso o tardivo versamento (Cass. 10 giugno 2015, n. 12023, Rv. 635672; Cass. 6 luglio 2016, n. 13759, Rv. 640341).

Nella specie, il recupero fiscale non sembra aver ecceduto i limiti cartolari, se è vero che esso ha tratto origine da un errore materiale e dal conseguente omesso versamento dell’imposta auto-liquidata (“errata indicazione del credito IVA utilizzato in compensazione nel modello F24”: pag. 6 di ricorso).

4. Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. n. 321 del 1999, art. 6 per non aver il giudice di appello rilevato l’assenza del contenuto minimo della cartella esattoriale in punto di motivazione.

4.1. Il motivo è infondato.

La cartella di pagamento ritualmente emessa all’esito del controllo formale della dichiarazione dei redditi – come quella di specie – può essere motivata col mero richiamo alla dichiarazione stessa, poichè il contribuente è in grado di conoscere gli estremi della pretesa tributaria che si fonda sulla dichiarazione sua propria (Cass. 28 novembre 2014, n. 25329, Rv. 633304; Cass. 27 luglio 2016, n. 15564, Rv. 640655).

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

Respinge il ricorso e condanna C.a.G. rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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