Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5155 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 25/02/2021), n.5155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO G. Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA M. Rosaria – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero 24508 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

S.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

a margine del ricorso, dall’avv.to Pisani Angelo, elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’avv.to Mazzucchiello Giuseppe, in

Roma, Via Catone n. 15;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al

controricorso dall’avv.to Pane Tiziana, elettivamente domiciliata

presso lo studio dell’avv.to Diddoro Roberto, in Roma, Via Premuda

n. 1/A;

-controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, n. 1748/15/14 depositata in data 19

febbraio 2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

dicembre 2020 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Mucci

Roberto che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per Equitalia Sud s.p.a. l’avv.to Pane Tiziana.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con sentenza n. 1748/15/14 depositata in data 19 febbraio 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello principale proposto da Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Aliperti Sebastiano e rigettava l’appello incidentale proposto da quest’ultimo nei confronti dell’Ufficio avverso la sentenza n. 9/18/13 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso diverse cartelle di pagamento con le quali venivano iscritte a ruolo nei confronti di quest’ultimo maggiori imposte dirette, Irap e Iva per diversi anni di imposta.

2.La CTR, in punto di diritto ha osservato che: 1) quanto al primo motivo di appello principale della società concessionaria di inammissibilità del ricorso originario per indeterminatezza della domanda, la doglianza era ampiamente giustificata dalla “confusionaria esposizione delle ragioni del ricorso, difficilmente ricavabili dalla lettura dello stesso”, ma, in ogni caso, poteva ritenersi che con esso il contribuente avesse voluto impugnare una serie di cartelle esattoriali denunciandone l’omessa o irregolare notifica nonchè una generica decadenza/ prescrizione del credito tributario; 2) il secondo motivo di appello principale relativo all’assunta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 – per non essere stato rispettato il termine di sessanta giorni per l’impugnativa delle cartelle – era fondato risultando dalla documentazione prodotta l’impugnativa della medesime cartelle (gravate nel giudizio in questione) in altri precedenti giudizi nei quali il contribuente aveva riconosciuto di averne avuto conoscenza in data 1.3.2011, con conseguente intempestività del ricorso di primo grado notificato il 6.10.2011; 3) la concessionaria aveva comunque prodotto, già nel corso del primo grado di giudizio, idonea prova dell’avvenuta regolare notifica di tutte le cartelle esattoriali impugnate con il ricorso in esame dal contribuente; 4) era infondata anche l’eccepita presunta omessa allegazione alle relate di notifiche prodotte in atti dall’appellante degli originali delle cartelle esattoriali notificate, in quanto la concessionaria aveva prodotto in giudizio gli avvisi di accertamento (in copia conforme all’originale) delle raccomandate contenenti le cartelle regolarmente notificate, specificamente riportate in essi con il loro numero identificativo; 5) l’eccezione di prescrizione/decadenza del credito tributario era inammissibile in quanto genericamente formulata e comunque, nel merito, infondata in forza della documentata notifica delle cartelle stesse e della proposizione di precedenti ricorsi avverso le medesime cartelle da parte del contribuente;

3.Avverso la sentenza della CTR, il contribuente propone ricorso principale per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, Equitalia Sud s.p.a..

4. La causa fissata originariamente in camera di consiglio, all’udienza del 13.2.2020 veniva rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della prima ratio decidendi della sentenza impugnata che, ad avviso della società concessionaria, sarebbe ravvisabile nella ritenuta -in accoglimento del primo motivo di appello – inammissibilità del ricorso introduttivo per indeterminatezza del medesimo; ciò in quanto la CTR, dopo avere affermato che “la doglianza di parte appellante appa (riva) ampiamente giustificata dalla confusionaria esposizione delle ragioni di ricorso, difficilmente ricavabili dalla lettura dello stesso” ha poi ritenuto che dal ricorso medesimo potesse comunque evincersi che il contribuente aveva impugnato una serie di cartelle esattoriali denunciandone l’omessa/irregolare notifica nonchè una generica prescrizione/decadenza della pretesa tributaria; pertanto dalla lettura complessiva delle argomentazioni svolte in merito dal giudice di appello è chiaro il sostanziale superamento dell’eccezione medesima di inammissibilità del ricorso originario per indeterminatezza del medesimo.

2.Con il primo motivo del ricorso, Aliperti Sebastiano denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione degli art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c. per avere la CTR, ritenere legittime le cartelle in questione, fatto erronea applicazione del principio del ne bis in idem, essendo state le stesse già annullate in forza di precedenti giudicati (sentenze della CTP di Napoli n. 185/25/09 e della CTR Campania n. 273/17/2013), ad avviso del contribuente, ad esso favorevoli.

2.1.il primo motivo è inammissibile;

In disparte l’articolazione del motivo in più motivi di doglianza di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) senza illustrazione delle specifiche ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, va osservato che in base all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il “decisum” della sentenza gravata (così ad es. sez. 5 n. 17125 del 2007 e sez. 1 n. 4036 del 2011). In altri termini, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi della citata disposizione (così Cass., sez. 5, n. 21296 del 2016; Sez. 6 – 5, n. 187 del 08/01/2014; Sez. 5, n. 17125 del 03/08/2007; sez. 3, n. 359 del 2005 e altre); nella specie, il motivo in questione non menziona alcun passaggio della sentenza impugnata.

3.Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 2697 e 2836 c.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e art. 57, comma 2, D.L. n. 223 del 2007, art. 37, comma 27, artt. 137 e 148 c.p.c., per avere la CTR affermato erroneamente l’avvenuta regolare notifica di tutte le cartelle impugnate ancorchè: 1) le fotocopie delle relate di notifica disgiunte dalle originarie cartelle depositate dalla concessionaria non costituissero documenti idonei a provare la notifica delle cartelle in quanto “sprovviste anche dei requisiti minimi previsti per legge per la validità della notifica, primo tra tutti lo stesso nominativo del contribuente destinatario oltre che addirittura del mittente e del numero di pagine del presunto atto notificato”, il che non avrebbe permesso nemmeno di stabilire a chi fosse indirizzato l’atto e soprattutto quale atto fosse stato notificato; 2)non fosse stato dimostrato dalla concessionaria il compimento delle necessarie operazioni di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (comunicazione al destinatario da effettuarsi con raccomandata A.R. del deposito del plico alla casa comunale e affissione del relativo avviso all’albo pretorio); 3) la concessionaria non avesse provato l’invio delle raccomandate prescritte dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. B-bis.

3.1. Il primo sub-motivo del secondo motivo è infondato.

In materia secondo l’orientamento consolidato di questa Corte “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass. sez. 6-5, ord. 24 luglio 2014, n. 16949; Cass. sez. 6-5, ord. 13 giugno 2016, n. 12083; Cass. sez. 5, 18 novembre 2016, n. 23511; v. Cass. n. 8086 del 2018, con riguardo alla notifica di preavviso di fermo amministrativo); in particolare, “Qualora la notifica della cartella di pagamento nei confronti di una società sia eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte, per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale, se non di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente, dovendosi escludere, stante l’alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla L. n. 890 del 1982 e dal codice di rito, l’applicabilità delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari e, in specie, dell’art. 145 c.p.c.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23511 del 18/11/2016); in particolare, in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15795/2016; 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; 4895/2014; n. 9111/2012; n. 270/2012); si è osservato anche che se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto è pur sempre valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 22488/2014; n. 2008/2008); al riguardo, questa Corte ha precisato che “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica” (Cass. n. 29022 del 2017).

Nella specie la CTR, nel ritenere – con una valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità- documentalmente provata la regolarità di notifica di tutte le cartelle impugnate ha- conformandosi ai principi sopra richiamati- espressamente disatteso l’eccezione del contribuente di mancata allegazione degli originali delle cartelle esattoriali notificate, affermando che, a tal fine, fosse sufficiente la produzione in giudizio da parte della società concessionaria degli avvisi di ricevimento (in copia conforme all’originale) delle raccomandate contenenti le cartelle esattoriali regolarmente notificate (D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26), peraltro specificamente riportate in essi con il loro numero identificativo.

3.2. La seconda e la terza sub-censura del secondo motivo si profilano inammissibili per mancata attinenza al decisum non aggredendo alcun passaggio della sentenza gravata; e, comunque, per novità delle questioni dedotte e per violazione del principio di autosufficienza, evidenziandosi, sotto il primo profilo, che dal contenuto della sentenza impugnata non emerge la proposizione delle specifiche eccezioni in punto di assunta irregolarità della notifica delle cartelle e, sotto il secondo profilo, che è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione di quelle questioni innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare- riproducendone il contenuto nelle parti rilevanti – in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 17831 del 2016, n. 23766 e n. 1435 del 2013, n. 17253 del 2009).

4. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione del D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 18 e 20, art. 2719 c.c. e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 per avere la CTR attribuito efficacia probatoria a semplici fotocopie, peraltro incomplete e parziali, delle relate di notifica prodotte dalla società concessionaria, la cui autenticità e conformità ai presunti originali era, ad avviso del contribuente, da disconoscere.

4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto – in disparte l’avere il contribuente erroneamente invocato il n. 5 in luogo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e il non avere riprodotto in ricorso il contenuto, nelle parti rilevanti, degli atti difensivi dei gradi di merito onde consentire a questa Corte di verificare gli esatti termini della questione al fine di valutare la fondatezza della censura – la CTR, in ordine alla regolarità della notifica delle cartelle, ha attribuito efficacia probatoria agli avvisi di ricevimento prodotti “in copia conforme all’originale” delle raccomandate contenenti le cartelle regolarmente notificate; ogni ulteriore argomentazione tende inammissibilmente a rivisitazioni di valutazioni di merito effettuate dal giudice di appello.

5. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e art. 2948 c.c., n. 4, per avere la CTR ritenuto erroneamente la legittimità delle cartelle di pagamento pur risultando, dalla disamina degli estratti di ruolo afferenti alle medesime, la notifica di queste ultime oltre il termine di “decadenza” ex art. 25 cit. ovvero l’avvenuta prescrizione quinquennale dell’obbligazione tributaria ex art. 2948 c.c., n. 4, cit.

5.1. Il quarto motivo è inammissibile in quanto non aggredisce la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata che, in ordine alla proposta eccezione di decadenza/prescrizione del credito tributario, poggia il decisum sulla ritenuta inammissibilità per genericità della medesima, costituendo la pronuncia nel merito di questa, in termini di infondatezza – in forza della documentata notifica delle cartelle e della proposizione di precedenti ricorsi- una argomentazione svolta ad abundantiam.

6. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

la Corte:

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore di Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 7.200,00 per compensi, (oltre spese prenotate a debito);

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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