Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5155 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. II, 21/02/2019, (ud. 15/11/2018, dep. 21/02/2019), n.5155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19495/2015 proposto da:

R.F., rappresentata e difesa dall’Avvocato NICOLA

STEFANIZZO ed elettivamente domiciliata a Roma, via Flaminia 318,

presso lo studio dell’Avvocato FABRIZIO FIORAVANTI per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.O., rappresentato e difeso dall’Avvocato MARIO PANICO e

dall’Avvocato ANGELO FACHECHI ed elettivamente domiciliato a Roma,

via Cola di Rienzo 133, presso lo studio dell’Avvocato MARCO

MELLACCA per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè

C.M. e V.B.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 210/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 24/3/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/11/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

DONGIACOMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.F. ha proposto domanda di manutenzione del possesso, ai sensi dell’art. 1170 c.c., nei confronti di C.O., C.M. e V.B.M..

Il tribunale di Lecce, con sentenza del 13/1/2011, ha ritenuto la legittimità della contestata sopraelevazione del muro posto al confine tra le proprietà delle due parti, rilevando che le sue facce erano distaccate da ogni altra costruzione e non poteva trasformarsi da muro di recinzione in muro di fabbrica, risultando sopraelevato sino ad un’altezza non superiore a quella di tre metri prevista dall’art. 878 c.c., con la conseguenza che lo stesso non poteva essere considerato quale costruzione, valutabile per il computo delle distanze prescritte dall’art. 873 c.c.. Il tribunale, quindi, ha rigettato la domanda ed ha condannato l’attrice al pagamento delle spese di lite.

La R. ha proposto appello deducendo tre motivi d’impugnazione: con il primo, ha lamentato l’erronea qualificazione del muro divisorio come muro di cinta e non di fabbrica, in quanto portato ad un’altezza di m. 3,01, al quale doveva presumibilmente aggiungersi un ulteriore spessore di 3 o 5 cm., per cui si andava oltre il limite sancito dalla legge per i muri di semplice recinzione, ed inoltre perchè sullo stesso sono state innestate due rampe di scale esterne di accesso al piano superiore, con la conseguenza che il medesimo, integrando con la nuova costruzione un muro di fabbrica, aveva violato la distanza legale tra costruzioni finitime; con il secondo, si è doluta dell’omessa considerazione della circostanza che la sopraelevazione dell’ultraquarantennale muro non recava alcun vantaggio per i C. ma era pregiudizievole per l’appellante, essendo situato a 2,60 metri dalla propria veranda a piano terra e, quindi, limitando luminosità ed areazione della sua area scoperta, per cui tale sopraelevazione integrava un atto emulativo vietato dall’art. 833 c.c.; con il terzo, si è lamentata della condanna alle spese di lite, deducendo che l’istante aveva ben ragione ad adire l’autorità giudiziaria per verificare l’operato dei coniugi convenuti, avendo il Comune già disposto il 7/5/2003 l’abbattimento della illegittima sopraelevazione verificata nell’occasione.

La corte d’appello di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello.

La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che: – la domanda introduttiva proposta dalla R., avente ad oggetto la tutela da turbative di un pluriennale possesso immobiliare per violazione delle distanze legali tra costruzioni finitime, è risultata esplicitamente fondata sul fatto che i C., in data 10/4/2003, stavano effettuando una sopraelevazione, con conci di tufo, di un comune muro divisorio di confine tra le due proprietà fino ad una altezza di mt. 3 nell’evidente intento di trasformarlo in un muro di fabbrica; – i convenuti hanno negato la paventata trasformazione a seguito di sopraelevazione, deducendo la legittimità della stessa fino ad un’altezza massima di 3 m. dal piano di calpestio più basso esistente nel fondo della R.; – il consulente tecnico d’ufficio si è limitato ad accertare la realizzazione modificatoria di due file di tufi dell’altezza complessiva di 48 cm., per cui il muro risultava sopraelevato a m. 3,01 dal lato della R., esprimendo il parere, sulla base di dati tecnici rimasti incontestati, che il muro non era diventato di fabbrica non avendo superato la misura massima legislativamente prevista per i muri di recinzione; ha ritenuto, per un verso, che le nuove circostanze oggetto dei motivi d’appello, relative alle rampe di scale esterne asseritamente incardinate nel muro in questione ed al terrapieno di contenimento in proprietà dei C., e costituenti i presupposti fattuali della lamentata emulatività, sono stati inammissibilmente prospettati ex novo con l’atto d’appello, e, per altro verso, che tali circostanze (sulle quali non è stato svolto, perchè non richiesto, alcun accertamento) non risultano provate giacchè, in particolare, dalla pianta allegata alla consulenza tecnica d’ufficio non emerge che le scale dei C. sono innestate direttamente nel muro divisorio, nè appare che quest’ultimo svolga una funzione di contenimento di un terrapieno.

La corte, quindi, ha respinto, in quanto propositivo di una domanda nuova, il secondo motivo di gravame.

La corte, poi, quanto al primo motivo d’appello, ha rilevato che il muro in questione, che secondo la stessa ricorrente aveva da oltre quarant’anni costituito un muro di cinta di confine tra le due proprietà, non può essere stato trasformato in un muro di fabbrica in ragione della modesta sopraelevazione riscontrata, contenuta nell’altezza massima di m. 3,01, con un solo centimetro di eccedenza rispetto al limite normativamente previsto, tanto più insignificante essendo il muro in via di completamento. Nè, ha aggiunto la corte, può rilevare la deduzione dell’ulteriore spessore da realizzarsi per coronamento, trattandosi di mera ipotesi della ricorrente, non ricorrendo alcuna indispensabilità del prospettato ulteriore intervento in altezza.

Quanto, infine, alla doglianza sulle spese, la corte ha rilevato che i motivi addotti non integrano quelle gravi ed eccezionali ragioni previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2, per superare il criterio della soccombenza.

R.F., con ricorso notificato il 29/6/2015, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il 5/5/2015.

Ha resistito, con controricorso notificato in data 7/9/2015, C.O..

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo articolato, la ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 345 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonchè la violazione degli artt. 873 e 878 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, per un verso, ha considerato come nuove circostanze questioni che invece erano state oggetto di contraddittorio nel corso del giudizio di primo grado, comunque esistenti in atti e non contestate, e, per altro verso, ha omesso di considerare la prova documentale, costituita dai documenti allegati alla consulenza tecnica d’ufficio e dalla documentazione fotografica, ed i fatti pacifici non contestati, come emergenti dalla documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente, sin dalla prima fase del giudizio, fornendo altresì una motivazione intrinsecamente contraddittoria. In realtà, ha osservato la ricorrente, oggetto del contraddittorio fra le parti, sin dalle prime fasi del giudizio, è stata la qualificazione da attribuire, sulla base dello stato dei luoghi e delle sue caratteristiche oggettive, al muro in contestazione (se “di cinta” o “di fabbrica”), quale necessario presupposto ai fini della violazione delle distanze tra costruzioni, tant’è che il giudice ha demandato al consulente, oltre all’accertamento dello stato dei luoghi, anche la verifica della consistenza delle sopraelevazioni, riferendo quanto utilmente accertabile ai fini della delibazione della vicenda. E il consulente ha correttamente accertato, con la documentazione fotografica e il disegno planimetrico, che sulle facce del muro in questione sono state innestate e addossate due rampe di scale al servizio dei piani superiori e che il muro è parte di una sistema unitario di contenimento della collinetta-terrapieno. Nè la decisione è condivisibile nella parte in cui afferma che gli elementi caratterizzanti il muro in contestazione, come di fabbrica, non sarebbero comunque provati, in quanto viziata dall’omessa considerazione degli elementi probatori, comunque offerti dal processo, che il giudice aveva il dovere di valutare nel suo insieme. La documentazione fotografica fornita dalla ricorrente e quella allegata alla relazione del consulente tecnico, infatti, ha osservato ancora la ricorrente, dimostrano che le due facce del muro in contestazione non sono libere da costruzioni ma recano addossate, una per ciascun lato, due rampe di scale a servizio dei piani superiori nonchè la funzione di rinforzo e di contenimento del terrapieno sovrastante svolta dal muro in questione, per cui, ha concluso la ricorrente, sussistevano le prove, che non potevano essere ignorate, di elementi idonei a qualificare il muro in contestazione, anche a prescindere dalla sopraelevazione, come un muro di fabbrica.

2. Il motivo, nelle plurime censure nel quale risulta articolato, è infondato anche se la decisione impugnata dev’essere corretta. Intanto, la corte d’appello ha ritenuto che fossero nuove le circostanze dedotte con il secondo motivo d’appello (relative alle rampe di scale esterne asseritamente incardinate nel muro in questione ed al terrapieno di contenimento in proprietà dei C.) solo in quanto presupposti fattuali (della lamentata emulatività, invocati, quindi, a fondamento) di una domanda (volta a verificare la sussistenza, nella sopraelevazione del muro, di un mero atto emulativo) incontestatamente proposta solo con l’atto d’appello e, come tale, essendo nuova, inammissibile. Per il resto, la corte d’appello ha escluso che il muro in questione sia stato trasformato da muro di cinta al confine tra le due proprietà in un muro di fabbrica rilevante ai fini dell’osservanza delle norme in materia di distanze legali, sul rilievo, per un verso, che le scale dei C. non risultano innestate direttamente nel muro divisorio, nè appare che quest’ultimo svolga una funzione di contenimento di un terrapieno, e, per altro verso, che la sopraelevazione riscontrata è modesta, contenuta com’è nell’altezza massima di m. 3,01, con un solo centimetro di eccedenza rispetto al limite normativamente previsto, tanto più insignificante essendo il muro in via di completamento, nè rilevando la deduzione dell’ulteriore spessore da realizzarsi per coronamento in quanto mera ipotesi della ricorrente. Ora, risulta evidente l’erroneità della qualificazione in termini di muro di cinta quale offerta dal giudice di appello, trattandosi di conclusione in palese contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte. Il muro di cinta, da non considerare per il computo delle distanze nelle costruzioni, ai sensi dell’art. 878 c.c., è solo quello con facce emergenti dal suolo che, essendo destinato alla demarcazione della linea di confine ed alla separazione dei fondi, si presenti separato da ogni altra costruzione (Cass. n. 4742 del 2014; Cass. n. 8922 del 2017) e sia di altezza non superiore a tre metri: non può essere, quindi, considerato muro di cinta, ai sensi e agli effetti dell’art. 878 c.c., che ne esclude il computo ai fini della distanza prevista dall’art. 873 c.c., quello che, pur se collocato sul confine ed isolato da entrambe le facce, presenti, come quello di specie, un’altezza superiore a tre metri (Cass. n. 1134 del 2000; Cass. n. 5472 del 1991; Cass. n. 2376 del 1992). Resta, tuttavia, il fatto che la corte d’appello, con apprezzamento non sindacabile in questa sede, ha inequivocamente ritenuto che la sopraelevazione, in ragione della modesta sopraelevazione riscontrata, contenuta nell’altezza massima di m. 3,01, con un solo centimetro di eccedenza rispetto al limite normativamente previsto, non rilevasse ai fini dell’accoglimento della domanda proposta, avente ad oggetto la manutenzione del possesso a norma dell’art. 1170 c.c.. In effetti, in tema di possesso, l’ipotesi della molestia o turbativa si configura solo attraverso un comportamento dell’autore che abbia un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo del possesso altrui e che renda in tal modo più gravoso e notevolmente difficoltoso l’estrinsecarsi della posizione del possessore (Cass. n. 11036 del 2003). L’accertamento della ricorrenza di una molestia di atto, rientrando nel potere discrezionale del giudice del merito, non è, tuttavia, sindacabile in sede di legittimità salvo che per omesso esame di fatto decisivo. La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.): non è compito di questa Corte quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008). La sentenza impugnata, del resto, è stata depositata dopo l’11/9/2012, trovando, dunque, applicazione l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo in vigore successivamente alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito con modificazioni con la I. n. 134 del 2012, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione solo in caso omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ed è noto come, secondo le Sezioni Unite (n. 8053 del 2014), la norma consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, un esito diverso della controversia (Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 7472 del 2017): fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (vale a dire, nella specie, il modo d’essere del muro), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

3. Il ricorso è, quindi, infondato.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

la Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite che liquida nella somma di Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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