Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5154 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/02/2020, (ud. 15/05/2019, dep. 26/02/2020), n.5154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5364-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MAINOS SRL, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

NATALE MARCHESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3197/2016 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 15/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/05/2019 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 3197/34/16, depositata il 15/9/2016, con la quale la CTR della Sicilia, Sez. Stacc. di Catania, ha dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento, emesso nei confronti della Mainos S.r.l., per somme non versate all’erario pari al 50% dei tributi dovuti, e non pagati, a seguito del sisma che ha colpito, nel 2002, le regioni della Sicilia orientale;

la CTR, per quanto di interesse, ha fondato la decisione ora assoggettata a gravame sulla base dei seguenti elementi: a) l’agevolazione fiscale prevista per l’evento calamitoso che ha interessato la Sicilia orientale possiede natura reintegratoria, e, come tale, non concorre alla formazione del reddito imponibile; b) non trovano applicazioni le decisioni assunte dalla Commissione Europea, nella materia che occupa, poichè nella fattispecie in disamina non si discetta in ordine al rimborso del tributo versato, da qualificare quale aiuto di Stato, bensì del presunto reddito (sopravvenienze attive) che avrebbe prodotto l’agevolazione fiscale in questione;

avverso tale pronuncia ricorre l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi;

la Mainos S.r.l., ritualmente intimata, resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo, viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88, in connessione alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011, nonchè con l’Ordinanza della Corte di Giustizia CEE sezione sesta del 15/07/2015, per avere il giudice d’appello, erroneamente, ritenuto che l’agevolazione fiscale generasse una sopravvenienza attiva non tassabile ai sensi dell’art. 88 T.U.I.R., e per essere detta pronuncia in palese contrasto con l’Ordinanza della Corte di Giustizia CEE, sezione sesta, del 15/7/2015 che ha escluso il rimborso del 90% dell’IVA dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992 a seguito del beneficio concesso dalla L. n. 289 del 2000, art. 9 comma 17;

2. con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione con l’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., laddove la CTR pone le spese processuali a carico dell’Ufficio;

2. la questione oggetto del “thema decidendum” attiene all’applicabilità del beneficio fiscale previsto per i soggetti colpiti dal sisma Sicilia a favore delle imprese, alla luce della decisione della Commissione UE, confermata dal Tribunale di primo grado UE con sentenza del 26 gennaio 2018, vincolante per il grado normale.

3. il ricorso s’appalesa fondato;

4. detta pronuncia, ha stabilito che:” Le misure di aiuto di Stato (introdotte da una serie di leggi italiane elencate nel provvedimento)” che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell’art. 108, par. 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono incompatibili con il mercato interno”, salvo che si tratti di “aiuto individuale” che, “al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1407/2013 o dal Reg. (CE) n. 717/2014”, ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. “de minimis” (art. 2 della decisione) o che, “al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell’art. 1 Reg. (CE) n. 994/98 (….) o da ogni altro regime di aiuto approvato, ma a concorrenza dell’intensità massima prevista per questo tipo di aiuti” (art.3);

5. sempre secondo la Commissione UE (punto 134 della citata pronuncia), “una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sè aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perchè il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un’attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perchè il beneficio individuale è in linea (con) il regolamento “de minimis” applicabile oppure perchè il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione)”;

6. la giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 30213/18, 29483/18, 26750/18, 24376/18, 19060/18, 18803/18, 18246/18, 16624/18, 14328/18, 14324/18), formatasi sulla base della richiamata decisione della Commissione UE ha specificato, in particolare che, spetta al giudice di merito verificare se il beneficio fiscale in disamina, sia in linea con il regolamento “de minimis” applicabile (artt. 2 e 3 citata decisione UE), e se in difetto dei presupposti di operatività della regola “de minimis”, sussistano le condizioni che, secondo la decisione della Commissione UE del 14/8/2015, C(2015) 5549 “final”, fanno ritenere comunque compatibile gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107 T.F.U.E., par. 2, lett. B), ovvero che si tratti di “aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale” (punto 150, lett. b), sempre che sussista” un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l’aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame” (punto 136), il che, presuppone necessariamente (ma non unicamente), che il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita dalla calamità naturale al momento dell’evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dall’impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti assicurative o altre misure di aiuto;

7. la decisione della Commissione UE, detta una nuova disciplina del rapporto controverso, atteso che incide sulla sussistenza del diritto del contribuente al rimborso richiesto, e costituisce, quindi, “ius superveniens” che, coinvolgendo valutazioni in punto di fatto deve essere devoluto al giudice del merito;

8. le conclusioni sul primo motivo, consentono di ritenere assorbite le doglianze prospettate con il secondo mezzo di gravame;

9. conclusivamente, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla competente CTR che, in diversa composizione, rivaluterà la vicenda in conformità ai superiori principi di diritto, regolamentando anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia che, in diversa composizione provvederà a regolamentare anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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