Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5154 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. II, 21/02/2019, (ud. 15/11/2018, dep. 21/02/2019), n.5154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21863/2015 proposto da:

P.M., in proprio e quale erede di C.E.,

rappresentato e difeso dall’Avvocato FRANCESCO CALCAGNI per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G.M., in proprio e nella qualità di legale

rappresentante della s.r.l. ITALSYSTEM;

– intimato –

avverso la sentenza n. 156/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 3/2/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/11/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

DONGIACOMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Teramo, per quanto ancora rileva, con sentenza depositata il 13/5/2010, ha accolto la domanda di reintegrazione del possesso di un terreno, con sovrastante capannone, sito nel Comune di (OMISSIS), avanzata da P.M. ed C.E., confermando l’ordinanza con la quale, il 19/11/202, era stato ordinato alla s.r.l. Italsystem e a D.G.M. di riconsegnare nella piena disponibilità dei ricorrenti il suddetto immobile, ed, in parziale accoglimento della domanda avanzata dai ricorrenti alla prima udienza fissata per la trattazione del merito, ha condannato i convenuti al risarcimento dei danni conseguenti al mancato rilascio dell’immobile dopo la scadenza del comodato, quantificati in Euro 17.800,00, nonchè, in alternativa alla rimozione delle attrezzature rimaste nell’immobile, al pagamento del costo di asporto, quantificato in Euro 2.160,00.

D.G.M. e la s.r.l. Italsystem hanno proposto appello chiedendo il rigetto delle domande avversarie.

P.M., anche nella qualità di erede di C.E., ha chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

La corte d’appello, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente accolto l’appello, dichiarando inammissibile la domanda risarcitoria avanzata in primo grado da P.M. ed C.E., confermando per il resto la sentenza impugnata.

La corte, in particolare, ha ritenuto fondato il quarto motivo d’appello con il quale gli appellanti hanno ribadito quanto sostenuto in primo grado, e cioè l’inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti appellati ed accolta dalla sentenza gravata. La corte, sul punto, dopo aver premesso che la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione in ordine all’implicito rigetto dell’eccezione di inammissibilità e che la riproposizione di quest’ultima nei medesimi termini non viola l’onere di specificità dei motivi d’appello, rispondendo, anzi, all’esigenza di evitare la presunzione di rinuncia all’eccezione ai sensi dell’art. 346 c.p.c., ha ritenuto che tale eccezione fosse non solo ammissibile, trattandosi di eccezione in senso lato, che attiene ai profili di ammissibilità della domanda rilevabili d’ufficio e che non è stata irritualmente sollevata con la sola comparsa conclusionale di primo grado, ma anche fondata: “risulta per tabulas che i ricorrenti proposero con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado esclusivamente domanda di reintegrazione del possesso, senza chiedere alcun risarcimento dei danni connessi alla indisponibilità dell’immobile il cui possesso asserivano essere stato leso. Essi formularono domanda di risarcimento dei danni solo con una memoria depositata all’udienza fissata con l’ordinanza interinale per la prosecuzione del giudizio di merito”.

La corte, quindi, sul presupposto che: – nel regime processuale delle azioni possessorie vigente all’epoca dell’instaurazione del giudizio (vale a dire quello conseguente alle modifiche apportate all’art. 703 c.p.c., dalla L. n. 353 del 1990, ma anteriore a quelle introdotte dal D.L. n. 35 del 2005), il procedimento possessorio restava caratterizzato da una duplice fase: una di natura sommaria, limitata all’emanazione dei provvedimenti immediati, la seconda a cognizione piena, avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria e dell’eventuale domanda accessoria di risarcimento del danno, unico essendo, tuttavia, l’atto introduttivo di entrambe le fasi; – la proposizione in corso di causa di domande nuove da parte dell’attore, a norma dell’art. 181 c.p.c. (rectius: art. 183), nel testo applicabile ratione temporis, era (ed è) limitata al caso in cui le stesse fossero conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto; ha ritenuto che, nel caso di specie, tale evenienza non fosse ricorrente, “essendo evidente l’autonomia e non consequenzialità della domanda di risarcimento dei danni per lesione del possesso, rispetto alle domande risarcitorie proposte dai convenuti in via riconvenzionale (che si riferivano a sottrazione di beni e ad inadempimento contrattuale)” e che, pertanto, la nuova domanda avanzata in corso di causa dagli originari ricorrenti, non contenuta nel ricorso introduttivo e non consequenziale rispetto alle difese dei convenuti, fosse inammissibile: tale domanda, quindi, non avrebbe dovuto essere esaminata e tantomeno accolta, sia pur parzialmente, dal tribunale.

La corte, quindi, ha ritenuto che la sentenza impugnata, limitatamente alla parte in cui ha accolto la domanda in questione, dovesse essere riformata, dovendosi dichiarare l’inammissibilità della domanda stessa.

P.M., con ricorso spedito per la notifica il 31/7/2015, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.

D.G.M., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. Italsystem, è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente, a quanto è dato comprendere, lamentando la “violazione ed errata applicazione di norme di diritto ex artt. 342 e 346 c.p.c.”, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non avrebbe considerato che l’eccezione sollevata dalla s.r.l. Italsystem e da D.G.M. si configura senza dubbio come un’eccezione in senso stretto e che il potere del giudice di secondo grado di intraprendere decisioni su eccezioni rilevabili d’ufficio trova un limite nel momento in cui dette questioni siano state espressamente decisè nel precedente grado di giudizio.

2. Il motivo è infondato. La corte d’appello, infatti, a fronte di una domanda accolta dalla sentenza impugnata, può senz’altro procedere all’esame dell’eccezione d’inammissibilità della stessa, in quanto tardiva, che il soccombente abbia espressamente riproposto con l’atto d’appello.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l’errore di diritto – art. 703 c.p.c.”, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non avrebbe considerato che l’introduzione del ricorso per spoglio assorbe la domanda risarcitoria e che la sua proposizione durante il giudizio di merito è del tutto legittima in virtù dell’autonomia delle due fasi del giudizio.

4. Il motivo è infondato. Il procedimento possessorio, così come regolato dall’art. 703 c.p.c., nel testo conseguente alle modifiche apportate dalla L. n. 353 del 1990, ma anteriore alla innovazioni introdotte dal D.L. n. 35 del 2005, (incontestatamente) applicabile ratione temporis, resta strutturato in due fasi, entrambe rette dal ricorso introduttivo: la prima, a cognizione sommaria, destinata a concludersi con il provvedimento di concessione o di diniego della tutela interdittale, emesso in forma di ordinanza reclamabile ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., che deve necessariamente contenere anche la fissazione, ai sensi dell’art. 183 c.p.c., dell’udienza per la disamina del cd. “merito possessorio”; la seconda fase, a cognizione piena, concerne detta disamina ed è destinata a concludersi con sentenza soggetta agli ordinari mezzi d’impugnazione. Pertanto, concesse o negate, con ordinanza, le misure interditteli, il giudizio deve proseguire innanzi allo stesso giudice all’udienza da questi all’uopo fissata, per l’esame del merito della pretesa possessoria e dell’eventuale domanda accessoria di risarcimento del danno (Cass. SU n. 1984 del 1998; Cass. n. 24388 del 2006). Ciò significa, per un verso, che il ricorso proposto a tutela del possesso è idoneo ad introdurre sia la fase sommaria, che la fase di merito, collegate l’una all’altra dalla fissazione, con il provvedimento interdittale, dell’udienza di trattazione e, per altro verso, che, in tale udienza, l’attore, ai sensi dell’art. 183 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 35 del 2005, ed applicabile ratione temporis, così come nel testo in vigore, può proporre solo le domande che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Nel caso di specie, la corte d’appello, da un lato, ha incontestatamente accertato che “… i ricorrenti proposero con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado esclusivamente domanda di reintegrazione del possesso, senza chiedere alcun risarcimento dei danni connessi alla indisponibilità dell’immobile il cui possesso asserivano essere stato leso” e che “essi formularono domanda di risarcimento dei danni solo con una memoria depositata all’udienza fissata con l’ordinanza interinale per la prosecuzione del giudizio di merito”, e, dall’altra lato, correttamente ritenuto che la “domanda di risarcimento dei danni per lesione del possesso” non fosse conseguente “alle domande risarcitorie proposte dai convenuti in via riconvenzionale (che si riferivano a sottrazione di beni e ad inadempimento contrattuale)” e che, pertanto, la nuova domanda avanzata in corso di causa dagli originari ricorrenti, non contenuta nel ricorso introduttivo e non consequenziale rispetto alle difese dei convenuti, non fosse, appunto, ammissibile.

5. Nulla per le spese di lite, in difetto di attività difensiva da parte degli intimati.

6. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti, con esclusivo riguardo al ricorso principale, per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

la Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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