Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5154 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 5154 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA

sul ricorso 10462-2015 proposto da:
IL PUNTO CASA SAS DI CARLO PAGNAN E C , in persona
dell’accomandatario geom. CARLO PAGNAN, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio
dell’avvocato STEFANO SANTARELLI, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato GIANLUCA BORGHI
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

2017
1913

contro

CONDOMINIO VIA ACQUARONE NN 22 22A SALITA BACHERNIA
NN 8 10 12A 14 VILLA MADRE CAB, in persona del suo
Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio

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Data pubblicazione: 06/03/2018

dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MARCO MERETO giusta
procura in calce al controricorso;
GALLO ADEMARA, GALLO ALESSANDRO, CATALDI LUIGI,
CATALDI ROSA MARIA, CATALDI GIOVANNI, POLOTTO

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO TURCI
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente nonchè contro

GALLO RICCARDO, FONDAZIONE CONSERVATORIO DI NS DEL
RIFUGIO ED OPERE PIE RIUNITE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1539/2014 della CORTE
D’APPELLO di GENOVA, depositata il 05/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO;

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ADALCISA, considerati domiciliati ex lege in ROMA,

R.G. 10462\ 2015

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La Punto Casa s.a.s. di Carlo Magnan e c. propone ricorso per cassazione, articolato in
due motivi, nei confronti di Gallo Riccardo, Alessandro e Ademara, nonché di Cataldi
Luigi, Rosa Maria e Giovanni, della Fondazione Conservatorio di N.S. del Rifugio ed

della sentenza n. 1539 \ 2014 depositata il 19 novembre 2014 dalla Corte d’Appello di
Genova, notificata il 17 febbraio 2015, regolarmente depositata in copia notificata.
Resistono il Condominio, nonché i signori Gallo Alessandro e Ademara, Cataldi Giovanni,
Maria Rosa, Luigi e Polotto Adalgisa con controricorso , per questi ultimi illustrato anche
da memoria.
La vicenda in esame, per quanto qui ancora interessa, ha origine nel 1984, dal crollo di un
muro in Genova via Acquarone, con danni alle proprietà limitrofe.
All’esito del giudizio di primo grado, nel 1995, vennero dichiarati civilmente responsabili
dell’evento franoso e dei danni subiti dalla società Puntocasa il condominio di via
Acquarone 22, l’istituto Campodonico e i signori Gallo e Lupi, all’epoca proprietari
dell’immobile adiacente a quello dei danneggiati.
La corte d’appello, modificate le percentuali di responsabilità, condannava da un lato
l’istituto Campodonico e i signori Gallo e Cataldi, subentrati nella proprietà, in solido al
risarcimento dei danni in favore della società Puntocasa, dall’altro condannava anche il
condominio a risarcire i danni alla società.
Il ricorso per cassazione proposto dalla Puntocasa veniva accolto da questa Corte con
sentenza n. 17217 del 2012, che imponeva al giudice di rinvio di considerare, ai fini di una
integrale liquidazione del danno, anche le spese necessarie per mettere in sicurezza l’area.
La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza qui impugnata, condannava i Gallo —
Cataldi, in solido con il Conservatorio (già istituto Campodonico) e il Condominio a
pagare a titolo risarcitorio, oltre alla somma già liquidata dalla corte d’appello
precedentemente adita, un modesto importo per la messa in sicurezza dell’area, ben
inferiore a quello richiesto dalla ricorrente (pari alla spesa ritenuta necessaria per l’integrale
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Opere Pie Riunite e del Condominio di via Acquarone 22 in Genova, per la cassazione

ripristino dell’area). La corte d’appello confermava la validità del criterio risarcitorio già
adottato dai giudici di merito, non intaccato dalla pronuncia di legittimità e basato sulla
differenza tra il valore venale del terreno della Puntocasa nello stato anteriore al fenomeno
di dissesto e il valore venale residuato dopo l’evento dannoso, e affermava che non fosse
dovuto il cospicuo importo integrativo richiesto dalla Puntocasa e pari al risanamento
dell’intera area, perché il valore venale dell’area già prima della frana non era elevato, per

eventuale integrale ripristino. Puntualizzava inoltre i margini del giudizio di rinvio,
richiamando la precedente sentenza di legittimità che aveva soltanto invitato il giudice di
rinvio, ai fini di una integrale risarcimento del danno, a tenere conto anche dei costi di
messa in sicurezza dell’area, rimasta inutilizzabile dopo il crollo.
La causa è stata avviata alla decisione a seguito di adunanza camerale non partecipata.
Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli
artt. 383, 384 394 c.p.c. nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1123 c.c. 1226,
1227, 2053 e 2056 c.c. da parte della sentenza impugnata, perché essa avrebbe violato i
limiti imposti dal giudizio di rinvio.
Ciò detto, critica la decisione impugnata laddove ha ritenuto che le misure necessarie per
mettere in sicurezza l’area fossero da rapportare esclusivamente ai costi necessari per
l’erezione di una recinzione, e laddove ha quantificato i costi di tale recinzione.
La ricorrente sostiene che l’area interessata dal crollo, consistente in un terrazzamento,
non risulta sufficientemente ed adeguatamente messa in sicurezza con la realizzazione
della sola recinzione, ma che, ai fini di una effettiva messa in sicurezza, sarebbero necessari
lavori ben più radicali di bonifica di tutta l’area interessata, che soli avrebbero consentito
di recuperarne la possibilità di utilizzo. Richiama, per illustrare l’inidoneità della recinzione
ai fini della messa in sicurezza, gli esiti di una c.t.u. esperita nel giudizio di merito, dalla
quale risultava che il terreno sul quale era ricaduto il crollo del muro di cinta era un terreno
vasto e scosceso e che la soluzione per assicurare una affidabile protezione in prossimità
dei dirupi e dei bordi che delimitano la zona dissestata è quella che prevede l’integrale
ripristino dell’intera area dissestata.

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le sue scarse condizioni di manutenzione ed era di gran lunga inferiore ai costi di un suo

Da ciò, la ricorrente ricava che per ottenere l’integrale risarcimento del danno la corte
d’appello avrebbe dovuto liquidarle tutto il costo dell’integrale ripristino dell’area.
Il motivo è infondato, ai limiti dell’inammissibilità.
La Corte di cassazione, con la sentenza n.17217 del 2012, non è intervenuta sul criterio
di quantificazione del valore del danno adottato dal giudice di merito (pari, proprio in
considerazione del fatto che l’area interessata dal crollo del muro fosse già degradata e

venale ante crollo e il valore venale post crollo), in quanto un diverso criterio risarcitorio
avrebbe posto il danneggiato in una situazione più favorevole rispetto a quella ante crollo,
ed ha invitato la corte d’appello ad aggiungere, per una integrale liquidazione del danno,
solo la quantificazione dei costi della messa in sicurezza, concetto del tutto diverso e
rapportato a tipologie di intervento e valori economici del tutto diversi dalla
riqualificazione dell’area e dal ripristino delle sue condizioni di friubilità.
La corte d’appello in sede di rinvio, sebbene giunga a risultati non condivisi dal ricorrente,
ha effettuato la quantificazione della voce indicata dalla Cassazione, integrando in tal modo
l’integrale risarcimento del danno dovuto attenendosi al disposto di questa ed ai limiti da
essa imposti. La ricorrente, in realtà, contesta non la conformità del criterio di astratta
quantificazione del danno adottato dalla corte d’appello alla decisione di legittimità che
circoscriveva i margini di intervento del giudice del rinvio, ma il risultato concreto di tale
quantificazione, ritenendolo troppo esiguo.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116
c.p.c. sotto il profilo dell’omessa motivazione, per non aver la corte d’appello menzionato
nella sua motivazione gli esiti delle c.t.u..
Anche questo motivo è infondato.
Come del resto segnala la stessa ricorrente al punto 5, pag 36, del ricorso, l’omessa
illustrazione di elementi istruttori all’interno della sentenza non integra di per sé il vizio di
omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque
preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le
risultanze probatorie.

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ingombra di materiali che ne rendevano difficile la fruizione, alla differenza tra il valore

Nel caso in esame, il giudice del rinvio ha tenuto conto delle condizioni di dissesto
preesistenti dell’area ai fini di quantificare i costi della messa in sicurezza. Non aveva alcuna
necessità, per la redazione di una motivazione dotata di una sua intima coerenza, di
menzionare espressamente i risultati delle c.t.u..
Il vizio di motivazione, quindi, nell’accezione normativa attualmente rilevante, non
sussiste.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la
parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute da
entrambe le parti controricorrenti, che liquida in complessivi curo 6.000,00 oltre 200,00
per esborsi, contributo spese generali ed accessori per ciascuno.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale.
Roma, 10 ottobre 2017

Il Presi ente
Angel

Il ricorso va pertanto rigettato.

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