Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5153 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/02/2020, (ud. 10/04/2019, dep. 26/02/2020), n.5153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9330-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.R., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FABIO PACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 258/2014 della COMM. TRIB. REG. della Toscana,

depositata il 11/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/04/2019 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 258/09/14, depositata in data 11/02/2014, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, a seguito di rinvio disposto con sentenza di questa Corte n. 29481/2011, che a sua volta richiamava il principio di diritto enunciato da Cass., Sez. U., n. 13462 del 2011, ha accolto il ricorso in riassunzione proposto da R.R., ex dirigente Enel, dichiarando dovuto il rimborso delle maggiori ritenute IRPEF operate sul relativo trattamento di previdenza integrativa aziendale (Fondo (OMISSIS), divenuto poi (OMISSIS)), con l’aliquota prevista per l’indennità di fine rapporto, in luogo dell’aliquota del 12,50% prevista per i redditi di capitale.

2. La CTR, per quanto di interesse, ha condiviso le conclusioni della consulenza d’ufficio, sul presupposto che il Piano integrativo aziendale debba essere configurato come “quell’insieme di operazioni finanziare di cui l’ENEL si è avvalsa per produrre e contabilizzare annualmente le quote da accantonare ad un’apposita riserva tesa a fronteggiare i futuri esborsi per le obbligazioni contrattuale assunte con l’accordo del 16/04/86.

3. Avverso tale pronuncia, ricorre l’Agenzia affidandosi a due motivi. Il contribuente resiste con controricorso e memoria. L’Ufficio ha, parimenti, depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo dedotto l’Ufficio lamenta in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, e degli artt. 384,392 e 394 c.p.c., per avere la CTR deciso la controversia in difformità del principio di diritto enunciato nella sentenza di rinvio n. 29481/2011.

2. Con il secondo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma1, n. 4, la violazione dell’art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione, per avere la CTR deciso la controversia in totale difformità dal principio di diritto enunciato nella sentenza di rinvio.

3. I motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente, in quanto incentrati, sostanzialmente, sulla divergenza tra quanto pronunciato dalla CTR ed il principio di diritto enunciato nella sentenza di rinvio.

4. Premesso, in via generale, che il giudizio di rinvio costituisce un processo chiuso tendente ad una nuova statuizione (nell’ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata, e comporta, di conseguenza, che i limiti e l’oggetto siano delimitati dalla sentenza di annullamento, nel caso che occupa la sentenza impugnata non risulta conforme al principio di diritto sancito nella pronuncia di cassazione con rinvio.

5. In particolare, questa Corte, con la sentenza n. 29481/2011, in linea con la sentenza n. 13642/2011 delle Sezioni Unite, ha vincolato il giudice del rinvio all’applicazione del seguente principio:” Il profilo di diritto, inciso dal ricorso, è stato quindi definito in base alla distinzione temporale della iscrizione a forme pensionistiche complementari avvenuta prima o dopo il D.Lgs. n. 124 del 1993, essendo stato enucleato il principio secondo cui solo nel secondo caso è in toto applicabile il trattamento tributario della tassazione separata. Per gli iscritti in epoca anteriore, come il ricorrente, è invece necessario distinguere, quanto alle prestazioni erogate in forma di capitale, tra: (a) importi maturati fino al 31 dicembre 2000, per i quali la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata unicamente nei limiti delle attribuzioni patrimoniali conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro, rimanendo invece le somme rinvenienti dalla liquidazione del cd. rendimento (per tale dovendosi intendere in base al citato arresto delle sezioni unite, il “”rendimento netto” imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”) soggetto a ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; e (b) importi maturati dopo il 1 gennaio 2001, ai quali, a norma del D.Lgs. n. 47 del 2000, si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16 T.U.I.R. (non essendo più consentito distinguere, al riguardo, tra capitale e rendimento di polizza).

6. In conseguenza di ciò, la sentenza rinviante ha disposto che la CTR procedesse a quantificare la parte della somma complessivamente erogata al contribuente, corrispondente al rendimento netto maturato fino al 31/12/2000, derivante dalla gestione del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro; quindi calcolando l’imposta dovuta dal contribuente pari al 12,50% sulle somme così determinate, e conseguentemente l’ammontare del suo credito restitutorio, previo esame del funzionamento del Fondo (OMISSIS), avuto riguardo ai capitali effettivamente investiti.

7. La sentenza impugnata recependo integralmente il contenuto della consulenza tecnica d’ufficio si è limitata, invece, a quantificare il rendimento costituente plusvalenza sulla base della differenza tra quanto accantonato a carico dell’azienda e dei dipendenti e quanto doveva essere effettivamente erogato per adempiere all’obbligazione di cui al punto 4 dell’accordo del 15 aprile 1986, ovvero come esposto alla pag. 15 della consulenza tecnica d’ufficio, sulla base del “rapporto tra il margine operativo lordo ed il capitale investito”.

8. Così facendo, la CTR, si è discostata dal perimetro applicativo stabilito dalla sentenza di rinvio ed inoltre, contrasta con un orientamento prevalente di questa Corte (ex plurimis – Cass. n. 4943/2018 – Cass. n. 7728/2019) al quale il Collegio ritiene di dover dare continuità, secondo il quale, è da escludere che il requisito dell’essere il rendimento imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, possa considerarsi soddisfatto dall’essere il rendimento ottenuto corrispondente alla redditività ottenuta sul mercato dell’intero patrimonio ENEL (rapporto tra il margine operativo lordo e il capitale investito), atteso che tale coerenza (del rendimento ottenuto dal capitale accantonato con quello ottenuto dal patrimonio ENEL) costituisce, infatti, comunque un dato estrinseco e non causale, nel senso che il primo non può comunque considerarsi frutto dell’investimento di quegli accantonamenti nel libero mercato, come richiesto perchè abbia a configurarsi il reddito da capitale della specie richiesta, essendo al contrario esso stesso dipeso da un predeterminato calcolo di matematica attuariale.

9. Ulteriormente, va sottolineato che la prova dell’effettivo investimento secondo le modalità di cui sopra, deve essere fornita dal contribuente, ciò che non risulta essere intervenuto nel caso che occupa.

10. In relazione a quanto sopra, sulla questione oggetto di contenzioso, s’appalesano, pertanto, fondate le censure dedotte con i due motivi divisati.

11. In conclusione, va accolto il ricorso e cassata l’impugnata sentenza, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

11. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti, in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale in materia.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente;

dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA