Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5153 del 06/03/2018
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5153 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: ARMANO ULIANA
ORDINANZA
sul ricorso 26069-2015 proposto da:
LA VIOLA LORENZO, D’AMBROSIO FILOMENA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA PACUVIO, 34, presso lo
studio dell’avvocato CHIARA ROMANELLI, che li
rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrenti contro
2017
1906
TRIMBOLI GIUSEPPE in proprio e quale titolare di
IMMOBILIARE
LOMBARDA
elettivamente domiciliato
di
TRIMBOLI
in
GIUSEPPE,
ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso lo studio dell’avvocato STEFANIA SQUILLACE,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
1
Data pubblicazione: 06/03/2018
FABIO
DEL
RE
giusta
procura
in
calce
al
controricorso;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 1879/2015 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/04/2015;
consiglio del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
TOMMASO BASILE che ha concluso chiedendo il rigetto;
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udita la relazione della causa svolta nella camera di
Fatti del processo
I promissari acquirenti di un immobile, Filomena
D’Ambrosio e Lorenzo La Viola, agiscono contro il mediatore
non avrebbe comunicato le difformità urbanistiche del bene
che non ne consentivano la commerciabilità.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 30
aprile 2015, conferma la statuizione di rigetto del giudice di
primo grado ,escludendo che il mediatore abbia violato i
suoi obblighi, siccome le difformità in questione si sono
potute appurare solo da parte di un tecnico appositamente
incaricato dell’indagini ed erano tali da non essere note
neppure ai venditori.
Propongono ricorso ricorso Filomena D’Ambrosio e Lorenzo
La Viola con un motivo, illustrato da successiva memoria.
Resiste con controricorso Giuseppe Trimboli .
Ragioni della decisione
1.Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione
dell’articolo 1759 c.c. e dell’articolo 1176 2 e° comma c.c,
nonché degli articoli 2 e 6 della legge n. 39 / 1989.
I ricorrenti insistono sul dovere del mediatore di svolgere le
indagini in questione e sulla giurisprudenza che riconosce
tale obbligo di informazione. Affermano che questo dovere
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Giuseppe Trimboli per violazione dei suoi obblighi , perché
più che mai deriva dalla riforma legislativa e dall’istituzione
dell’albo.
2.11 motivo è infondato
Secondo l’orientamento dominante nella giurisprudenza di
legge n.39 del 1989 subordina l’esercizio dell’attività di
mediazione al possesso di specifici requisiti di capacità
professionale, configurandola come attività professionale,
l’obbligo di informazione gravante sul mediatore a norma
dell’art. 1759 c.c., va commisurato alla normale diligenza
alla quale è tenuto a conformarsi nell’adempimento della
sua prestazione il mediatore di media capacità, e pertanto
deve ritenersi che il suddetto obbligo deve riguardare non
solo le circostanze note, ma tutte le circostanze la cui
conoscenza, in relazione all’ambito territoriale in cui opera il
mediatore, al settore in cui svolge la sua attività ed ad ogni
altro ulteriore utile parametro, sia acquisibile da parte di un
mediatore dotato di media capacità professionale con l’uso
della normale diligenza. Tuttavia, anche secondo il
richiamato orientamento giurisprudenziale, non rientra nella
comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve
conformarsi nell’adempimento della prestazione ai sensi
dell’art. 1176 c.c., lo svolgimento, in difetto di particolare
incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico,
quale, con riguardo al caso di intermediazione in
compravendita immobiliare, quella relativa
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questa Corte, che il Collegio intende ribadire, poiché la
all’accertamento, previo esame dei registri immobiliari,
della libertà dell’immobile oggetto della trattativa dalle
trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli (v., tra le
altre,Cass.n. 8849 del 2017 Cass. n. 19075 del 2012 (non
massimata); Cass. n. 15926 del 2009; Cass. n. 15274 del
Cass. n. 6389 del 2001; Cass. n. 4791 del 1999.
3.Nella specie non può ritenersi violato l’obbligo di diligenza
da parte del mediatore perché la Corte di merito ha
accertato che le difformità in questione erano state
scoperte dagli odierni ricorrenti solo a seguito di
accertamenti effettuati da tecnico appositamente nominato,
precisando che essi erano tali da non essere conosciuti
nemmeno dai venditori.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
La Corte
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali liquidate in euro
4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori e spese
generali come per legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento
da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di
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2006; Cass. n. 822 del 2006; Cass. n. 16009 del 2003;
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
a
norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Roma 10/10/2017
Il Preside e