Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5152 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 25/02/2021), n.5152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO G. Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA M. Rosaria – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero 21321 del ruolo generale dell’anno

2012, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

C- ricorrente –

contro

B.R.;

– intimato –

Nonchè

Equitalia Esastri s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Veneto, n. 99/04/11 depositata in data 22 settembre

2011, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 10

dicembre 2020 dal Relatore Cons. Putaturo Donati Viscido di Nocera

Maria Giulia.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Mucci

Roberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 99/04/11 depositata in data 22 settembre 2011, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva parzialmente l’appello proposto da B.R. nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 61/05/09 della Commissione tributaria provinciale di Venezia che aveva rigettato il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) con la quale era stata iscritta a ruolo, per gli anni 1988-1990, la somma complessiva di Euro 336.407,00 a titolo di Iva, interessi e sanzioni, notificata il 9 aprile 2008, a seguito di tre avvisi di accertamento con i quali veniva recuperata maggiore Iva, per gli anni 1988-1990, a loro volta oggetto di impugnativa conclusasi con la sentenza della Corte di cassazione n. 8978/07 del 21/2/07.

2. In punto di fatto, il giudice di appello ha premesso che: 1) B.R. aveva impugnato tre avvisi di rettifica Iva, per gli anni 1988/1990, dinanzi alla CTP di Venezia che, previa riunione, con sentenza del 24/10/95, aveva dichiarato l’estinzione dei processi, rilevando che la controversia era stata definita con il condono;2) avverso la suddetta sentenza, aveva proposto appello l’Amministrazione finanziaria dinanzi alla CTR del Veneto che, con sentenza n. 338/15/98, depositata il 20 ottobre 1998, aveva confermato integralmente l’operato dell’Ufficio; 3) in forza di tale ultima sentenza, non impugnata nei termini e divenuta esecutiva il 5 dicembre 1999, l’Ufficio aveva iscritto a ruolo, a titolo definitivo, nei termini (31.12.2000) le imposte, sanzioni e interessi, emettendo la cartella di pagamento n. (OMISSIS); 4) avverso tale cartella, il contribuente aveva proposto ricorso, in data 29 maggio 2001, dinanzi alla CTP di Venezia che, con sentenza n. 58 depositata il 26 gennaio 2005, lo aveva accolto dichiarando la nullità della cartella per difetto di notifica; 5) a seguito di tale sentenza l’Ufficio aveva disposto lo sgravio delle somme iscritte a ruolo; 6) avverso la suddetta pronuncia, l’Agenzia aveva proposto appello dinanzi alla CTR del Veneto che, con sentenza n. 67/28/06, estromettendo l’Ufficio per difetto di legittimazione passiva, aveva confermato per il resto la sentenza di primo grado; 7) avverso la sentenza della CTR del Veneto n. 338/15/98, in data 14 giugno 2001, il contribuente – deducendo, tra l’altro, di non avere ricevuto alcuna notizia del gravame proposto avverso la pronuncia della CTP di Venezia del 24/10/95 -aveva proposto ricorso per cassazione dichiarato, con sentenza n. 8978/07 del 21/02/07, inammissibile per tardività; 8) a seguito della sentenza n. 8978/07 della Corte di cassazione, l’Ufficio aveva nuovamente iscritto a ruolo le imposte, interessi e sanzioni emettendo la cartella di pagamento (OMISSIS) che veniva impugnata dal contribuente dinanzi alla CTP di Venezia che, con sentenza n. 61/05/2009, aveva rigettato il ricorso; 9) avverso la suddetta sentenza di primo grado, aveva proposto appello il contribuente chiedendone la riforma e aveva controdedotto l’Ufficio e il concessionario della riscossione.

3.La CTR, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che: 1) l’imposta e gli accessori asseritamente dovuti dal contribuente erano stati legittimamente iscritti a ruolo nei termini di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 1, lett. c) (31.12.000), con emissione della cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificata nell’aprile del 2001, essendo i presupposti avvisi di accertamento divenuti definitivi a seguito della sentenza della CTR del Veneto n. 338/15/98, non impugnata nei termini e divenuta esecutiva il 5.12.1999; 2) la successiva iscrizione a ruolo effettuata, a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 8978/07 del 21 febbraio 2007, con emissione della cartella di pagamento (OMISSIS) era una “duplicazione” di quella correttamente effettuata a seguito del passaggio in giudicato (il 5/12/99) della sentenza della CTR del Veneto n. 338/15/98; 3) la declaratoria di nullità, per difetto di notifica, della cartella n. (OMISSIS) e il conseguente sgravio delle somme iscritte a ruolo non aveva inciso sulla legittimità della prima iscrizione a ruolo definitivo effettuata dall’Agenzia mai annullata; 4) premesso che non si verteva in una fattispecie in cui fosse possibile esperire l’actio iudicati ex art. 2953 c.c., la sentenza della Corte di cassazione n. 8978/07 di inammissibilità per tardività del ricorso avverso la sentenza n. 388/15/98 non poteva costituire novazione della data di passaggio in giudicato della sentenza n. 388/15/98 (divenuta esecutiva, per mancata impugnazione nei termini, in data 5/12/99) nè poteva considerarsi implicita rimessione in termini per reiterarne gli effetti ai fini dell’iscrizione a ruolo delle somme dovute, effetti, per altro, nel caso di specie, consolidati da altra sentenza passata in giudicato (n. 67/28/06); 5)la iscrizione a ruolo definitivo effettuata dall’Agenzia a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 8978/07 era nulla con conseguente inefficacia, ai fini della riscossione, della cartella di pagamento (OMISSIS) in questione, sebbene priva di vizi suoi propri.

4.Avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; rimangono intimati il contribuente e Equitalia Esastri s.p.a;

4. La causa fissata originariamente in camera di consiglio, all’udienza del 17/12/2019 veniva rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 1 e 10 e segg. per avere la CTR erroneamente ritenuto che la iscrizione a ruolo definitivo effettuata a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 8978/2007 del 21 febbraio 2007 da cui era derivata l’emissione della cartella di pagamento (OMISSIS) fosse da considerare “duplicazione” di quella effettuata a seguito della sentenza della CTR n. 338/1998, in quanto, nonostante l’avvenuto sgravio delle somme iscritte a ruolo, la prima iscrizione non era mai stata oggetto di specifiche contestazioni e, comunque, mai annullata; diversamente, ad avviso dell’Ufficio, lo sgravio, a seguito dell’accoglimento da parte della CTP di Venezia del ricorso avverso la cartella n. (OMISSIS) per difetto di notifica, avrebbe comportato la cancellazione della prima iscrizione a ruolo, con conseguente legittimità della successiva non costituente duplicato della prima.

2.Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 1, lett. c) e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c), art. 2953 c.c. e dei principi in tema di formazione del giudicato, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la definitività degli avvisi di accertamento – ai fini della decorrenza del termine di decadenza ex art. 17, comma 1, lett. c) cit. per l’iscrizione a ruolo – coincidesse con la decorrenza dei termini per impugnare (5/12/99) la sentenza della CTR del Veneto n. 338/15/98 e non già con la pubblicazione (21/2/07) della sentenza della Corte di cassazione n. 8978/2007 che aveva dichiarato l’inammissibilità per tardività del ricorso avverso la sentenza della CTR del Veneto n. 338/15/98 con conseguente tempestività della iscrizione a ruolo e notifica della cartella in questione, tanto più che- ad avviso della ricorrente- avrebbe dovuto trovare applicazione ai sensi dell’art. 2953 c.c. il termine prescrizionale decennale per riscuotere le maggiori imposte accertate.

3. Assume carattere pregiudiziale e assorbente l’analisi del secondo motivo di ricorso che è infondato per le ragioni di seguito indicate.

3.1. La pronuncia della CTR si fonda sul rilievo per cui la seconda iscrizione a ruolo definitivo, in data 19.12.2007, con emissione della cartella di pagamento (OMISSIS) costituirebbe una illegittima “duplicazione” della prima iscrizione a ruolo definitivo del 31.12.000 – a seguito della quale era stata emessa la cartella n. (OMISSIS)- regolarmente effettuata nei termini D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 17, comma 1, lett. c) decorrenti dal passaggio in giudicato (per scadenza dei termini per impugnare in data 5/12/99) della sentenza della CTR del Veneto n. 388/15/98 di conferma dei presupposti avvisi di accertamento e sulla cui legittimità non avrebbe inciso la declaratoria – in forza della sentenza della CTP di Venezia n. 58 del 2005, confermata in appello, con sentenza passata in giudicato n. 67/28/06 – di nullità della cartella n. (OMISSIS) per difetto di notifica e il successivo sgravio delle somme iscritte a ruolo. In particolare, ad avviso del giudice di appello – premesso la non esperibilità, nel caso di specie, dell’actio iudicati ex art. 2953 c.c. – la sentenza della Corte di cassazione n. 8978/07 di inammissibilità per tardività del ricorso avverso la sentenza n. 388/15/98 non poteva costituire novazione della data di passaggio in giudicato della sentenza n. 388/15/98 (divenuta esecutiva, per mancata impugnazione nei termini, in data 5/12/99) nè poteva considerarsi implicita rimessione in termini per reiterarne gli effetti ai fini dell’iscrizione a ruolo delle somme dovute, effetti, per altro, nel caso di specie, consolidati da altra sentenza passata in giudicato (n. 67/28/06).

Due sono, pertanto, le rationes decidendi che sorreggono la motivazione della sentenza impugnata: 1) la asserita nullità della seconda iscrizione a ruolo effettuata con emissione della cartella di pagamento (OMISSIS) in quanto costituente “illegittima duplicazione” della prima iscrizione a ruolo; 2) la ritenuta tardività della seconda iscrizione a ruolo, per scadenza dei termini D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 17, comma 1, lett. c), decorrenti dal passaggio in giudicato (per scadenza dei termini per impugnare in data 5/12/99) della sentenza della CTR del Veneto n. 388/15/98 di conferma dei presupposti atti impositivi, non potendo incidere sulla avvenuta formazione del detto giudicato, la sentenza della Corte di cassazione n. 8978/07 di inammissibilità per tardività del ricorso.

3.2. Va premesso che per giurisprudenza di questa Corte “l’Agenzia delle entrate è facoltizzata ad emettere una nuova cartella che sostituisce quella precedentemente notificata ed affetta da vizi che ne determinano la nullità, semprechè non siano decorsi i termini previsti a pena di decadenza e sulla cartella impugnata non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato” (Cass. n. 8292 del 2018; n. 11482 del 2018; n. 18407 del 2018; n. 31410 del 2018; n. 22221 del 2019)”; entro questi limiti, la cartella di pagamento notificata in precedenza rimane priva di effetto e il concessionario non è tenuto a motivare in alcun modo la pretesa tributaria esercitata a mezzo della cartella notificata per seconda, posto che essa ha il medesimo contenuto della prima ed è stata emessa all’evidente scopo di reiterare la medesima pretesa impositiva, con il conseguente implicito annullamento della prima cartella.

3.3. Nella specie, difetta la prima condizione ai fini di una legittima nuova iscrizione a ruolo definitivo ed emissione di una nuova cartella di pagamento – in sostituzione di quella precedentemente notificata affetta da vizi che ne determinano la nullità – che è il rispetto dei termini di decadenza fissati ex lege.

3.4.Invero, la seconda iscrizione a ruolo in data 19.12.2007, con emissione della cartella di pagamento (OMISSIS) è avvenuta oltre il termine di decadenza – avuto riguardo agli anni di imposta di riferimento 1988-1990 – D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 17, comma 1, lett. c) (entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio) decorrente dalla data di definitività dei presupposti avvisi di accertamento, il che è coinciso con la decorrenza dei termini per impugnare (5/12/99) la sentenza della CTR del Veneto n. 338/15/98 (con la quale era stata confermata la legittimità degli atti impositivi medesimi) e non già con la data di pubblicazione (21/02/07) della sentenza della Corte di cassazione n. 8978/07 di inammissibilità per tardività del ricorso avverso la sentenza n. 388/15/98.

Ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 2, il termine di decadenza previsto dal comma 1 “non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all’art. 292 c.p.c.”.

A norma dell’art. 327 c.p.c., comma 2, il soccombente rimasto contumace può proporre impugnazione nei confronti della sentenza non notificatagli personalmente anche dopo la decorrenza del termine annuale, in presenza di due concorrenti presupposti: nullità della citazione o della sua notificazione e nullità della notificazione di uno di quegli atti per i quali l’art. 292 c.p.c. richiede la notificazione personale al contumace (presupposto oggettivo); mancata conoscenza del processo da parte del contumace a causa della suddetta nullità (presupposto soggettivo) (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10365 del 01/07/2003; Sez. U, Sentenza n. 14570 del 22/06/2007); L’ammissibilità della impugnazione del contumace tardiva rispetto al termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, è condizionata al concorso di due presupposti, uno dei quali oggettivo (la nullità della citazione o della notificazione di essa), l’altro soggettivo, rappresentato dalla mancata conoscenza del processo a causa di quella nullità, requisiti che devono essere provati in giudizio dalla parte contumace. La relativa dimostrazione può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, che abbiano i caratteri cui l’art. 2729 c.c. conferisce la speciale efficacia di conseguire la certezza probatoria, che siano, cioè, gravi, precise e concordanti)(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9255 del 12/07/2000; Sez. 3, Sentenza n. 19225 del 14/09/2007). A tale proposito, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, con specifico riferimento al processo tributario, ha affermato, per l’applicabilità dell’art. 327 c.p.c., comma 2, la necessità di un difetto assoluto di conoscenza del processo, escludendo che a tal fine sia sufficiente, ad esempio, l’omessa comunicazione della data dell’udienza di discussione quando la parte sia in ogni caso a conoscenza dell’esistenza del processo, essendogli nota la proposizione del ricorso introduttivo in primo grado, che le sia stato notificato o addirittura sia stato, come nella specie. proposto dalla parte medesima, (v. tra le altre Cass. n. 6563 del 1981, n. 2303 del 1994, n. 9897 del 2001). Si è al riguardo precisato che il citato art. 327 c.p.c. pone al comma 1 una regola generale, espressione del principio di certezza dei rapporti giuridici, il quale impone che le controversie non possano rimanere sub iudice indefinitamente, dovendo perciò prevedersi la possibilità di formazione del giudicato entro un lasso di tempo ragionevole, mentre il comma 2 del medesimo articolo esprime un’eccezione che, come tale, va rigorosamente interpretata, dovendo perciò escludersi che, oltre il chiaro dato letterale, alla citazione possa essere assimilato l’atto d’appello (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11808 del 19 maggio 2006; Cass. n. 33921 del 19 dicembre 2019). In mancanza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 327 c.p.c., comma 2, deve affermarsi il passaggio in giudicato della predetta sentenza, per mancanza di impugnazione, fin dalla scadenza del termine (ratione temporis annuale) di cui all’art. 327 c.p.c. comma 1 (v. in tal senso Cass. n. 11808 del 2006 cit.). Al riguardo, si deve ribadire l’orientamento già espresso, in epoca ormai risalente, da questa Corte, secondo il quale la proposizione di una impugnazione tardiva ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 2, intanto è idonea a fare venire meno il giudicato in precedenza formatosi in quanto il giudice del gravame la riconosca ammissibile, (con la conseguenza che ove il giudizio di impugnazione si estingua senza che sulla ammissibilità dell’appello sia intervenuta alcuna espressa pronuncia in tal senso, il giudicato non può che risalire al momento in cui sono scaduti i termini per l’impugnazione) (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3541 del 14 febbraio 2014).

3.5.Nella specie, con la sentenza n. 8978/2007, la Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità per tardività (in conseguenza della proposizione oltre il termine annuale di decadenza ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 1) del ricorso proposto dal contribuente, non sussistendo le condizioni per l’applicazione dell’art. 327 c.p.c., comma 2, dato che la parte non aveva dimostrato la radicale mancanza di conoscenza del processo (situazione non ricorrente “in quanto il B. era stato presente nel giudizio di primo grado come parte ricorrente, per cui aveva la concreta possibilità di acquisire tempestive notizie in ordine al deposito della sentenza” e attenendo le doglianze proposte “alla assunta omessa notifica dell’atto di appello e dell’avviso di trattazione in secondo gradò). La accertata insussistenza delle condizioni per la proponibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 2, ha comportato che il passaggio in giudicato della sentenza n. 388/15/98 non potesse che farsi risalire al momento in cui era scaduto il termine annuale per l’impugnazione (5/12/99); da qui la corretta affermazione da parte del giudice di appello della tardività della seconda iscrizione a ruolo, con emissione della cartella di pagamento (OMISSIS) oltre il termine di decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 17, comma 1, lett. c) decorrente dalla data di definitività dei presupposti avvisi di accertamento, il che è coinciso con il passaggio in giudicato in data 5.12.99 della sentenza n. 338/15/98 e non già con la pubblicazione della sentenza n. 8978/2007 della Corte di cassazione.

4. La infondatezza del secondo motivo comporta l’inammissibilità per difetto di interesse del primo motivo che aggredisce l’altra ratio decidendi della asserita nullità della seconda iscrizione a ruolo effettuata con emissione della cartella di pagamento (OMISSIS) in quanto costituente “illegittima duplicazione” della prima iscrizione a ruolo; ciò in applicazione del consolidato principio di questa Corte secondo cui “quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome “rationes decidendi” ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite “rationes”, dall’altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta” (Cass. n. 4809 del 2017; n. 12372 del 24/05/2006; in termini: Cass. 16.8.06 n. 18170; Cass.29.9.05 n. 19161 ed altre).

5. In conclusione, il ricorso va rigettato.

6. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità, essendo rimasti intimati il contribuente e la concessionaria.

PQM

la Corte:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

 

 

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