Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5151 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 07/12/2016, dep.28/02/2017),  n. 5151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Joint Srl in liquidazione, elettivamente domiciliata in Trieste,

Piazza della Borsa 2, presso lo studio dell’avv. Carmela Tonon,

rappresenta difesa dall’avv. Filippo Brunetti in virtù di procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/11/09 depositata il 17 giugno 2009 della

Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 2016

dal Cons. Dott. Giuseppe TEDESCO;

udito per la controricorrente l’avv. Giovanni Palatiello, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Sulla base di un processo verbale di constatazione, redatto dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate di Udine, vennero emessi a carico della società Joint s.r.l. due avviso di recupero, per gli anni di imposta 2002 e 2003, relativi a costi che l’ufficio assumeva indebitamente dedotti.

La Joint srl impugnò gli avvisi, contestandone la legittimità innanzitutto per violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, in quanto emessi prima della scadenza del termine di sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione.

La censura della contribuente, accolta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Udine, fu poi disattesa dalla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, che accolse gli appelli proposti dall’agenzia delle entrate, con unica sentenza emessa a seguito della riunione dei procedimenti. Contro tale sentenza ha proposto ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, sulla base di due motivi. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

Con il primo motivo di ricorso la società contribuente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, deducendo che nella sentenza impugnata non viene fatto alcun cenno “ad eventuali motivi di particolare e motivata urgenza, limitandosi la stessa ad affermare la mancanza di una specifica previsione normativa in merito alla nullità dell’avviso di accertamento notificato prima della scadenza del termine”.

Con il secondo motivo la contribuente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficienza o contraddittoria motivazione in ordine al fatto controverso e decisivo, che identifica nella esistenza di una situazione di urgenza idonea, secondo quanto prescrive la L. n. 212 del 2000, art. 12, ad esonerare l’amministrazione dall’obbligo di rispettare il termine previsto dalla norma.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, con le riportate censure, la ricorrente non avrebbe denunciato un vizio di motivazione della sentenza, ma avrebbe chiesto al giudice di legittimità di accertare in concreto “la sufficienza o meno della motivazione contenuta nei due avvisi di accertamento”.

In verità, sebbene le censure enunciate nel ricorso sembrino riferite agli avvisi piuttosto che alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale, ciò non toglie, però, che, mediante tale percorso argomentativo, la ricorrente ha pur sempre censurato la valutazione espressa con la sentenza, come risulta con chiarezza dalla sintesi dei motivi riportata a pagina sette del ricorso, prima della formulazione del petitum.

Il primo motivo è fondato. La L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 (“Statuto dei diritti del contribuente”) recita: “Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.

L’interpretazione della norma data dalla Commissione Tributaria Regionale, talvolta sostenuta in passato dalla giurisprudenza e principalmente fondata sulla mancanza di una espressa previsione di nullità nella L. n. 212 del 2000, art. 12, è stata poi superata dalla successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità, culminata nella sentenza delle Sezioni Unite 29 luglio 2013, n. 18184, cha ha sancito il seguente principio di diritto: “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’Ufficio”.

Ciò posto è evidente l’errore in cui è incorsa la commissione tributaria regionale, che, discostandosi da tale principio, ha reputato sic et simpliciter validi gli avvisi emessi nei confronti della contribuente prima del decorso del termine previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, senza preventivamente verificare la sussistenza di ragioni di urgenza idonee a giustificare la deroga del termine.

La sentenza impugnata va in conclusione cassata, restando assorbito il secondo motivo del ricorso, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione, perchè provveda a nuovo esame attenendosi al su indicato principio.

Alla giudice del merito del merito si demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; fondato il primo motivo; assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione, per il nuovo esame e la statuizione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA