Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5151 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/02/2020, (ud. 29/04/2019, dep. 26/02/2020), n.5151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8888-2013 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE

AVEZZANA 51, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA LA VIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE SANGIOVANNI giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 228/2012 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 24/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2019 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’estinzione del ricorso per

rinuncia;

udito per il controricorrente l’Avvocato PELUSO che si rimette agli

atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 228/15/12, depositata il 24/9/2012, della CTR della Campania, avente ad oggetto l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito per l’anno d’imposta 2003, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 7.

2. Avverso tale pronuncia ha ricorso il contribuente affidandosi a due motivi. L’Agenzia delle Entrate, si è difesa con controricorso.

3. Successivamente alla proposizione del gravame in questa sede, A.G. ha presentato istanza di rinuncia agli atti del giudizio ai sensi della L. n. 225 del 2016, art. 6, comma 2, e degli artt. 390 e 391 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, a sostegno dell’istanza di rinuncia agli atti del giudizio, ha allegato la documentazione inerente il buon esito della procedura di adesione alla definizione agevolata di cui alla L. n. 225 del 2016, art. 6, e sostanzialmente chiede la dichiarazione della cessazione della materia del contendere previa rinuncia al ricorso.

2. In forza della suddetta dichiarazione e dell’allegata documentazione attestante l’avvenuto pagamento del debito rateizzato, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, atteso che il debitore ha provveduto al pagamento integrale del debito (Cass. 13332/2019).

3. A ciò consegue la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, in quanto la ratio stessa dell’istituto dell’adesione agevolata esclude che si possa disporre, ex art. 391 c.p.c., comma 2, la condanna alle spese anche nel caso di mancata adesione alla rinuncia ad opera delle altre parti processuali (Cass. 10198/2018), atteso che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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