Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5151 del 25/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 25/02/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 25/02/2021), n.5151
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Maria Margherita – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22494-2020 proposto da:
F.N., elettivamente domiciliato presso la cancelleria
della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e
difeso dall’Avvocato DE OTO ELENA;
– ricorrente –
contro
ASREM AZIENDA SANITARIA REGIONE MOLISE;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 3918/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 17/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE
ALFONSINA.
Fatto
RILEVATO
Che:
F.N. ha proposto ricorso per la correzione materiale dell’ordinanza n. 3918 del 2020, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall’Azienda sanitaria Regione Molise (ASREM) avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso n. 116/2014, ha condannato l’ente alla rifusione delle spese di lite, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza;
l’Azienda sanitaria Regione Molise non ha svolto attività difensiva in questa sede;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
va premesso che dall’esame degli atti di causa risulta che nell’originario ricorso per cassazione era stata chiesta la distrazione delle spese, ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore;
in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un. 16037 del 2010), in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi quale domanda autonoma;
la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione;
l’istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 3918 del 2020, proposta da F.N. va quindi accolta, disponendo che nel dispositivo, dopo le parole “Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in…Euro 4.500,00, per compensi professionali,…” venga aggiunta la locuzione “da distrarsi in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario”; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. Un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).
PQM
La Corte accoglie il ricorso e dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n. 3918 del 2020 mediante aggiunta nel dispositivo, dopo le parole “Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in…Euro 4.500,00, per compensi professionali, …” della locuzione “da distrarsi in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario”. Alla cancelleria per le annotazioni.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2001, art. 13, comma 1-quater.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 28 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021