Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5151 del 03/03/2011

Cassazione civile sez. I, 03/03/2011, (ud. 07/02/2011, dep. 03/03/2011), n.5151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.G. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

11/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 2008, A.G. adiva la Corte di appello di Napoli chiedendo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze fosse condannato a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con Decreto del 20.11-11.12.2008, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare all’istante la somma di Euro 3.500,00, a titolo di equo indennizzo del danno non patrimoniale, nonchè la metà delle spese processuali, distratte in favore del difensore antistatario e liquidate in complessivi Euro 427,47 (di cui Euro 150,00 per diritti ed Euro 200,00 per onorari), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, e compensate per la residua parte. La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

– che l’ A. aveva chiesto l’equa riparazione del danno subito per effetto dell’irragionevole durata del processo amministrativo in tema di danno psico-fisico da mancato godimento del riposo settimanale, processo da lui con altri introdotto, dinanzi al TAR Campania, con ricorso depositato il 14.11.2000, ed ancora pendente;

– che la durata ragionevole del primo grado di detto processo amministrativo, di media difficoltà e già protrattosi per 8 anni, poteva essere fissata in anni tre;

– che per il periodo d’irragionevole ritardo di definizione, quantificabile in 5 anni, il chiesto indennizzo del danno morale poteva essere liquidato in Euro 3.500,00, tenuto conto del lungo periodo in cui non vi era stata istanza sollecitatoria e della serialità del giudizio.

– che considerando il consistente divario fra la somma richiesta e quella liquidata, appariva equo compensare la metà delle spese processuali.

Avverso questo decreto l’ A. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 9.07.2009. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso notificato il 6.10.2009.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riassuntivamente, con il ricorso l’ A. denuncia violazioni di legge e vizi motivazionali e chiede l’annullamento del decreto impugnato, in applicazione delle rubricate disposizioni normative e dei relativi principi giurisprudenziali anche sovranazionali, riferiti sia (motivi da 1 a 7) ai criteri di liquidazione del danno morale, che conclusivamente assume essergli dovuto nella misura di Euro 125 per ciascuno degli 86 mesi di protrazione del processo, con integrazione del bonus di Euro 2.000,00, e sia (motivi 8 e 9) alla compensazione parziale delle spese, avversata soltanto in ragione del fatto che la soccombenza dell’amministrazione ne avrebbe dovuto implicare la condanna alle spese del giudizio di merito. Il ricorso non merita favorevole apprezzamento.

Inammissibile si rivela il primo motivo del ricorso per genericità del relativo quesito, del tutto astratto e privo di riferimenti alla fattispecie concreta. Del pari privi di pregio sono:

il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso, giacchè non colgono la ratio decidendi dell’attuato ed argomentato discostamento peggiorativo dal parametro indennitario minimo CEDU e giacchè inoltre la Corte di merito ha legittimamente non correlato l’indennizzo alla durata dell’intero processo, posto che la legge nazionale L. n. 89 del 2001, (art. 2 comma 3, lett. a), con una chiara scelta di tecnica liquidatoria non incoerente con le finalità sottese all’art. 6 della CEDU, impone di riferire il ristoro al solo periodo di durata eccedente il ragionevole (cfr. tra le altre, Cass. 200508568; 200608714; 200723844; 200803716) – il sesto ed il settimo motivo del ricorso inerenti alla mancata attribuzione del bonus di Euro 2.000,00, il quale presuppone casi di particolare gravità del danno in relazione alla posta in gioco, nella specie non specificamente dedotti nè altrimenti evincibili (in tema cfr cass. 20086808; 200917684; 200922869; 201001893; 201019054), l’ottavo ed il nono motivo del ricorso, inerenti alla disposta compensazione parziale delle spese processuali del giudizio di merito, giacchè nei processi davanti ai giudici nazionali, ivi compresi quelli di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il regime delle spese di lite deve seguire le regole legali previste dalla legge italiana (in tema, cfr. cass. 200318204; 200423789; 200714053), secondo le quali rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito disporne la compensazione, in tutto o in parte, anche nel caso di soccombenza di una parte, ed ancora che la statuizione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si rivela motivata e segnatamente sostenuta da plausibili ragioni che sono rimaste incensurate.

L’ A., soccombente, va condannato al pagamento, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l’ A. al pagamento in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 600,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2011

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