Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5150 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 25/02/2021), n.5150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Maria Margherita – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29373-2019 proposto da: r.

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato CARCAVALLO

LIDIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERGIO

PREDEN, PATTERI ANTONELLA, GIANNICO GIUSEPPINA;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI, 1,

presso lo studio dell’avvocato NAPPI MASSIMO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 362/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 01/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Milano, confermando la sentenza del Tribunale di Pavia, ha accolto la domanda con cui C.F. aveva chiesto che fosse accertato il proprio diritto ad accedere alla pensione anticipata di vecchiaia dal giorno successivo alla maturazione dei requisiti di legge, ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1 comma 8, senza la dilazione della finestra annuale di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 1; la Corte territoriale, pur consapevole dell’orientamento di legittimità espresso da questa Corte con sentenza n. 29191 del 2018, ha ritenuto di confermare il proprio contrario giudizio, sul presupposto della mancanza, nel sistema, di una norma che preveda espressamente l’applicazione alla pensione anticipata di invalidità del regime delle c.d. finestre mobili, riconoscendo il diritto a percepire la pensione di vecchiaia a far data dal 1 aprile 2016, mese successivo alla maturazione in capo all’originario beneficiario del requisito di legge, e non dall’1 novembre 2017, così come riconosciuto dall’Inps;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di tre motivi; C.F. ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’INPS contesta “Violazione del D.L. n. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12 convertito nella L. 30 luglio 2010 n. 122”, propugnando un’interpretazione letterale della normativa che, nel richiamare le pensioni di vecchiaia e fissare, rispetto ad esse, le relative “finestre” di pensionamento, non distingue le pensioni anticipate, mentre il riferimento delle finestre alle regole proprie degli “specifici ordinamenti” dovrebbe essere inteso come inerente anche il regime della pensione anticipata per gli invalidi;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione del D.L. n. 78 del 2009, art. 22-ter, convertito in L. n. 102 del 2009, art. 12, commi 12-bis e 12-quater del DL n. 78 del 2010 convertito nella L. n. 122 del 2010” per avere la Corte territoriale disatteso l’applicazione alla fattispecie delle norme richiamate in epigrafe, le quali hanno regolato il meccanismo del periodico adeguamento dei requisiti di accesso alla prestazione agli incrementi delle aspettative di vita, sì come operante anche nei confronti dei soggetti afflitti da minorazioni fisiche;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia “Violazione dell’art. 112 c.p.c.” per avere omesso, la Corte territoriale, di pronunciarsi sul motivo d’appello con cui l’istituto aveva dedotto l’applicabilità dell’incremento del requisito anagrafico alla fattispecie de qua sulla base degli indici ISTAT, in ragione dell’accresciuta aspettativa di vita;

il primo motivo è fondato;

il Collegio ritiene di dover dare continuità al principio di diritto espresso da questa Corte, secondo cui le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità devono considerarsi incluse nel meccanismo delle cd. finestre mobili di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010 (ex plurimis, cfr. Cass. n. 29191 e n. 32591 del 2018, Cass. n. 31001 del 2019 seguita da Cass. 26 agosto 2020, n. 17796);

questa Corte ha in particolare affermato che “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. ” finestre” previsto dall’art. 12 del D.L. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti””; l’ampiezza del dato normativo induce ritenere che in essa vi rientrino anche i soggetti che, essendo “invalidi in misura non inferiore all’80/0”, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 502 del 1993, art. 1 in relazione allo stesso settore privato;

anche il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione, meritano accoglimento;

questa Corte ha statuito, con riferimento alla questione da ultimo prospettata, affermando che: “La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell’aumento dell’età pensionabile in dipendenza dell’incremento della speranza di vita di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 22-ter, comma 2, conv. dalla L. n. 102 del 2009, atteso che la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (in tal senso Cass. n. 31001 del 2019; Cass. n. 26414 e n. 28078 del 2020);

nel caso in esame, la Corte territoriale ha omesso di pronunciare sulla domanda dell’Inps di applicabilità alla fattispecie del D.M. 6 dicembre 2011, emesso in attuazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 12-bis, convertito con modificazioni nella L. n. 122 del 2010, il quale prevede che “i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 12-bis …, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (…) sono incrementati di tre mesi”;

in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

in considerazione dell’accoglimento del ricorso, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

 

 

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