Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5150 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 5150 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: ARMANO ULIANA

ORDINANZA
sul ricorso 15264-2015 proposto da:
SANTORO MARIA LUISA, considerata domiciliata ex lege
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
PAOLO MINUCCI giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenta contro
DIRECT LINE INSURANCE SPA , DI DOMENICO GIACOMO;

2017
1903

intimati

avverso la sentenza n. 13672/2014 del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositata il 17/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA

1

Data pubblicazione: 06/03/2018

ARMANO;

2

Fatti del processo

Il Tribunale di Napoli , provvedendo quale giudice d’appello
e per quello che qui ancora interessa, con sentenza
pubblicata il 17-10-2014 ha accolto la domanda di

incidente stradale proposta da Maria Luisa Santoro nei
confronti Giacomo Di Domenico e della società Direct Line
Insurance .
Avverso questa decisione propone ricorso Maria Luisa
Santoro.
Non presentano difese gli intimati.
Ragioni della decisione

1.11 procedimento deve dichiararsi inammissibile perché non
risulta agli atti la notifica del ricorso alle controparti, che del
resto non hanno presentato difese.
2.11 ricorso è inammissibile anche per altro motivo.
La ricorrente denunzia violazione degli artt. 2059 e 2729
c.c. e 139 decreto legislativo numero 209/2005 ex articolo
360 n.3.c.p.c
La ricorrente censura la decisione del giudice di merito che,
in presenza di una lesione del 7%, ha concesso solo la
somma derivante dalle tabelle legali di cui all’articolo 139
del decreto legislativo numero 209/2005 senza tener conto
dell’ulteriore pregiudizio patito dalla Santoro , parte del

3

risarcimento danni per le lesioni subite a seguito di

danno non patrimoniale, costituito dalle sofferenze morali e
fisiche connesse alla lesione .
3.11 giudice d’appello ,dopo aver accertato sulla base della
c.t.u. la lesione micro permanente nella misura del 7%, ha
liquidato il danno secondo le tabelle previste dalla decreto

riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite n.26972 del
2008, che non poteva essere liquidato il danno morale o
esistenziale, non avendo la parte attrice offerto prova
neppure in via presuntiva della sofferenza morale patita né
essendovi le condizioni per un aumento dell’ammontare del
danno biologico.
4.La ricorrente solo formalmente denunzia un vizio di
violazione legge, ma nella sostanza censura l’accertamento
in fatto operato dal giudice di merito sulla mancanza di
prova dell’ulteriore profilo del danno non patrimoniale .
Tale censura è inammissibile in sede di legittimità, anche a
voler ritenere proposto il motivo come vizio di motivazione
e violazione dell’art.360 n.5 c.p.c, poiché non è formulato
per una delle ipotesi previste dalla nuova formulazione del
suddetto articolo.
Nulla per le spese stante lo l’assenza degli intimati .
P.Q. M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.

4

legislativo numero 209/2005 ed ha affermato, facendo

Ai sensi dell’art.13 commal quater del D.P.R. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento
da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a

norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

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