Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5150 del 03/03/2010
Cassazione civile sez. I, 03/03/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 03/03/2010), n.5150
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 20031-2004 proposto da:
COMUNE DI PAVIA (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43,
presso l’avvocato LORENZONI FABIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato COLUCCI MARTINO, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PAVIA S.C.R.L.;
– intimato –
sul ricorso 22442-2004 proposto da:
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PAVIA S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE
COATTA AMMINISTRATIVA (c.f. (OMISSIS)), in persona dei Commissari
Straordinari pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.
PAISIELLO 55, presso l’avvocato SCOCA FRANCO GAETANO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZANUTTIGH LORIANA,
giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
COMUNE DI PAVIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso l’avvocato LORENZONI
FABIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COLUCCI
MARTINO, giusta procura a margine del ricorso principale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 2355/2003 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 29/07/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/11/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato GUIDO MELONI, per delega, che ha
chiesto l’estinzione del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS PIERFELICE che ha concluso per l’estinzione dei ricorsi per
rinuncia.
Fatto
FATTO E MOTIVI
Ritenuto che la Corte di appello di Milano con sentenza del 29 luglio 2003 ha determinato nella misura di Euro 913.513, l’indennità dovuta dal comune di Pavia al Consorzio agrario provinciale di Pavia per l’espropriazione con decreto presidenziale del 17 aprile 2 000, di alcuni terreni di sua proprietà ubicati a circa 5 km. dal centro storico di quel comune, lungo la strada provinciale degli Ontani, all’interno di un P.I.P. osservando: a) che l’esatta estensione delle aree incluse nell’espropriazione doveva considerarsi pari a mq.
24469, dovendo necessariamente comprendere (per una profondità di m.
0, 50 ed una lunghezza di m. 612) alcune porzioni del soprassuolo cui erano collegate parti impiantistiche relative ad una strada; b) che le aree incluse nel P.I.P. avevano natura edificatoria ed erano state valutate dal c.t.u. con il criterio analitico-ricostruttivo; con il quale l’ausiliare era pervenuto ad un valore di L. 1.700.000 mq. per i suoli destinati al complesso industriale, L. 10.000.000 mq. per quelli sui quali dovevano essere realizzati i posti d’auto; L. 118.000.000 per la superficie destinata ad attrezzature tecniche;e L. 769.000.000 (corrispondenti a L. 94.000 mq.) per quella destinata a viabilità; c) che andavano aggiunti il costo di costruzione, il costo di una strada interna avente la superficie di mq. 6.881, pari a L. 473.000.000; quello di un piazzale asfaltato, pari a L. 33.000.000, nonchè il valore di un pioppeto, pari a L. 14.800.000;
Che il comune di Pavia per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso affidato a 14 motivi; cui ha resistito con controricorso il Consorzio in liquidazione che ha formulato a sua volta ricorso incidentale per due motivi.
Che i ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. perchè proposti contro la medesima sentenza;
Ritenuto che il comune ricorrente con atto del 18 ottobre 2009 sottoscritto anche dal proprio difensore ha dichiarato di rinunciare al ricorso; e che il P.G. ha chiesto che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio; Che detto atto di rinuncia è stato accettato dalla controparte, che ha dichiarato a sua volta di rinunciare al controricorso ed al ricorso incidentale e che l’amministrazione comunale ha accettato la suddetta rinuncia; per cui il Collegio deve dichiarare l’estinzione del processo per rinuncia di entrambe le parti rispettivamente al ricorso ed al controricorso contenente il ricorso incidentale e per accettazione della relativa rinuncia;e che in conseguenza di detta accettazione nessuna pronuncia va emessa in merito alle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara estinto per rinuncia ai ricorsi il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010