Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5149 del 28/02/2017
Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 07/12/2016, dep.28/02/2017), n. 5149
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2056-2011 proposto da:
M.B., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITO GIUSEPPE
GALATI 100-C, presso lo studio dell’avvocato ENZO GIARDIELLO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ATTILIO IMBRIANI giusta delega
a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO, in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 327/2009 della COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA
EZ.DIST. di SALERNO, depositata il 27/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/12/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;
udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta
agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL
CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso per cassazione fondato su due motivi M.B.S., esercente un’attività di bar, impugna la sentenza n. 327/12/09 della Commissione Tributaria della Campania, depositata il 27.11.2009 e non notificata, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio ed in riforma della decisione di primo grado, è stato confermato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per IVA ed IRAP relativo all’anno di imposta 2003, con il quale erano stati accertati in via analitica-induttiva maggiori ricavi per complessivi Euro 2.033,00, in considerazione della inadeguatezza della percentuale di ricarico dichiarata rispetto a quella riscontrata.
2. Il giudice di appello ha affermato che nel caso in esame l’Ufficio aveva proceduto ad una verifica di tipo analitico-induttivo, consentita pure in presenza di una contabilità formalmente corretta ove fondata su presunzioni aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza; ha osservato quindi che la ricostruzione era stata effettuata applicando la percentuale di ricarico per tutte le merci, ad esclusione del caffè, del 93% secondo quanto previsto dalla tabella allegata alla circolare n. 185/E del 13.10.2000, mentre per il caffè, accertata la quantità di prodotto complessivamente utilizzato e divisa detta quantità per il quantitativo (7 grammi) occorrente per ogni tazzina, era stato determinato il numero di tazzine commercializzate al costo di Euro 0,63. Ha rilevato, quindi, che il ricorrente non aveva contestato nè la quantità di prodotto individuata per il computo delle tazzine di caffè commercializzate, nè la percentuale di ricarico applicata agli altri prodotti, ma si era limitato ad una generica contrapposizione con riferimento ad una diversa realtà aziendale della quale l’Ufficio non avrebbe tenuto conto. Da ultimo ha rimarcato che i motivi nuovi proposti in appello dall’Ufficio non avevano concorso alla formazione del convincimento.
3. La Agenzia replica con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Il Collegio ha deliberato come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
2.1. Il primo motivo, concernente la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ed il vizio di extrapetizione per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) è fondato e va accolto.
Il ricorrente, dopo aver ricordato che originariamente aveva agito con due separate impugnazioni avverso due avvisi di accertamento, l’uno relativo all’anno di imposta 2002 e l’altro relativo all’anno di imposta 2003, dinanzi alla CTP, che, previa riunione, le aveva accolte, ed avere rilevato che l’Agenzia aveva proposto appello solo con riferimento all’avviso di accertamento per l’anno 2002, denuncia la violazione in esame poichè la sentenza impugnata è stata resa invece con riferimento all’avviso per l’anno di imposta 2003.
2.2. Orbene, premesso che la Agenzia nel controricorso ha confermato che l’appello aveva riguardato solo l’accertamento per l’anno di imposta 2002, va rilevato che la decisione impugnata puntualmente definisce il perimetro decisorio con riferimento all’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2003, indicando correttamente anche i maggiori ricavi accertati per detta annualità, salvo poi, nel prosieguo, riferirsi anche al quantum accertato per il 2002, di guisa che l’equivoca individuazione dell’annualità in contestazione comporta la ricorrenza del vizio contestato, poichè la decisione esorbita da quanto appellato e non vi è alcun elemento certo che possa far propendere per la tesi dell’errore, propugnata dall’Agenzia.
3.1. Il secondo motivo, con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e dell’art. 2696 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) è assorbito dall’accoglimento del primo.
4.1. In conclusione il ricorso va accolto sul primo motivo, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata e, non potendo essere decisa nel merito la controversia, va rinviata alla CTR della Campania in altra composizione per il compiuto riesame e per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte di cassazione, accoglie il ricorso sul primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in altra composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017